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Document 32003R0209

Regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari del Libano

GU L 28 del 4.2.2003, pp. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/209/oj

32003R0209

Regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari del Libano

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 04/02/2003 pag. 0030 - 0032


Regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione

del 3 febbraio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari del Libano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2335/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) In attesa del completamento della procedura necessaria per la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, un accordo interinale è stato concluso tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, approvato dalla decisione 2002/761/CE del Consiglio(3) relativo agli scambi e alle questioni commerciali, qui di seguito chiamato "accordo interinale", che entrerà in vigore il 1o marzo 2003.

(2) L'accordo interinale prevede, nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari, concessioni tariffarie con un dazio doganale a tasso ridotto o nullo per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari del Libano.

(3) Per l'attuazione dei contingenti tariffari previsti dall'accordo interinale è necessario includere il Libano nel regolamento (CE) n. 747/2001 e di aggiungere nel presente regolamento un elenco di prodotti agricoli originari del Libano cui si applicano i contingenti tariffari.

(4) Il regolamento (CE) n. 747/2001 va quindi modificato di conseguenza.

(5) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per l'anno 2003, l'accordo interinale stabilisce che i volumi dei contingenti tariffari, il cui periodo contingentale inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, vanno ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 1, è opportuno inserire "Libano" tra la "Siria" e "Israele".

2) È inserito un nuovo allegato VIa, recante il testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per l'anno 2003, i volumi dei contingenti tariffari comunitari, il cui periodo contingentale inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, sono ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

(2) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 26.

(3) GU L 262 del 30.9.2002, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO VIa

LIBANO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

>SPAZIO PER TABELLA>"

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