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Document 22015D2435
Decision No 1/2015 of the EU-Egypt Association Council of 21 September 2015 replacing Protocol 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation [2015/2435]
Decisione n. 1/2015 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 21 settembre 2015, che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/2435]
Decisione n. 1/2015 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 21 settembre 2015, che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/2435]
GU L 334 del 22.12.2015, pp. 62–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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22.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/62 |
DECISIONE N. 1/2015 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO
del 21 settembre 2015
che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/2435]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,
visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (1), in particolare l'articolo 27,
visto il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 27 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 4 dell'accordo («protocollo n. 4») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Egitto e le altre parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione»). |
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(2) |
L'articolo 39 del protocollo n. 4 prevede che il Consiglio di associazione di cui all'articolo 74 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo. |
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(3) |
La convenzione è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. |
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(4) |
L'Unione e l'Egitto hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 9 ottobre 2013. |
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(5) |
L'Unione e l'Egitto hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 23 aprile 2014. Di conseguenza, a norma del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per l'Egitto rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o giugno 2014. |
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(6) |
È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 2016.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2015
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
«PROTOCOLLO N. 4
relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (“convenzione”).
2. Tutti i riferimenti all'“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo figuranti all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al Consiglio di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o l'Egitto notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione e l'Egitto avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I della convenzione e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione stessa, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Egitto.»