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Document 22014A0604(01)

Accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

GU L 165 del 4.6.2014, p. 7-14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/318/oj

Décision du Conseil liée
Décision du Conseil liée

4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/7


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA FEDERAZIONE RUSSA,

dall'altra,

di seguito denominate «le parti»,

NEL QUADRO della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, di seguito denominata «la convenzione del 1988»;

RISOLUTE a prevenire e combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope impedendo la diversione dal commercio lecito delle sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (di seguito denominate «precursori di droghe»);

TENENDO CONTO del quadro normativo globale esistente tra la Federazione russa e l'Unione europea;

CONSTATANDO che il commercio internazionale può essere utilizzato per la diversione di tali precursori;

CONVINTE della necessità di concludere e attuare accordi tra le parti interessate al fine di instaurare un'ampia cooperazione, in particolare per quanto riguarda i controlli all'esportazione e all'importazione;

RICONOSCENDO che i precursori sono anche ampiamente e principalmente impiegati a fini leciti e che il commercio internazionale non deve essere ostacolato da procedure di sorveglianza eccessive,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo di applicazione dell'accordo

1.   Il presente accordo stabilisce le misure intese a rafforzare la cooperazione tra le parti al fine di prevenire la diversione dei precursori dal commercio lecito, senza pregiudizio del commercio lecito di tali precursori.

2.   Le parti si prestano assistenza reciproca, in base al presente accordo, segnatamente:

controllando il commercio tra le parti dei precursori allo scopo di impedirne l'utilizzo per fini illeciti;

fornendo assistenza reciproca al fine di prevenire la diversione di tali precursori.

3.   Le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano ai precursori elencati nell'allegato I del presente accordo (di seguito denominati «precursori classificati»).

Articolo 2

Misure di attuazione

1.   Le parti si informano reciprocamente per iscritto in merito alle rispettive autorità competenti. Tali autorità comunicano direttamente tra loro ai fini del presente accordo.

2.   Le parti si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni normative e le altre misure applicate ai fini dell'attuazione del presente accordo.

Articolo 3

Controllo del commercio

1.   Le autorità competenti delle parti si informano reciprocamente di propria iniziativa ogniqualvolta abbiano motivi fondati di ritenere che precursori classificati nel commercio lecito tra le parti possano essere deviati per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

2.   Per quanto attiene ai precursori classificati, le autorità competenti della parte esportatrice inviano alle autorità competenti della parte importatrice una notifica preventiva all'esportazione contenente le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 10, lettera a), della convenzione del 1988.

La risposta scritta delle autorità competenti della parte importatrice è fornita mediante mezzi tecnici di comunicazione entro 21 giorni dalla data di ricevimento del messaggio delle autorità competenti della parte esportatrice. L'assenza di risposta entro il termine suddetto è considerata una non obiezione all'importazione. Eventuali obiezioni sono notificate per iscritto, utilizzando mezzi tecnici di comunicazione, alle autorità competenti della parte esportatrice entro il suddetto termine, dopo aver ricevuto la notifica preventiva all'esportazione, e devono essere motivate.

Articolo 4

Assistenza reciproca

1.   Nel quadro del presente accordo le parti si prestano assistenza reciproca mediante lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 10, lettera a), della convenzione del 1988 al fine di prevenire la diversione dei precursori classificati per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Conformemente alle loro legislazioni, esse prendono i provvedimenti opportuni per prevenire tale diversione.

2.   Le parti si prestano assistenza reciproca, su richiesta scritta o di propria iniziativa, anche se sussistono motivi di ritenere che altre informazioni pertinenti presentino interesse per l'altra parte.

3.   La richiesta contiene informazioni sui seguenti punti:

scopo e motivazione della richiesta,

termine auspicato per l'esecuzione della richiesta,

altre informazioni che possono essere utilizzate per l'esecuzione della richiesta.

4.   La richiesta, inviata per iscritto su carta recante l'intestazione ufficiale delle autorità competenti della parte richiedente, è accompagnata da una traduzione in una delle lingue ufficiali della parte interpellata ed è firmata da persone debitamente autorizzate delle autorità competenti della parte richiedente.

5.   Le autorità competenti della parte interpellata prendono tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione completa della richiesta nel più breve tempo possibile.

6.   Le richieste di assistenza sono evase conformemente alla legislazione della parte interpellata.

7.   Le autorità competenti della parte interpellata informano senza indugio le autorità competenti della parte richiedente in merito alle circostanze che impediscono o ritardano l'esecuzione della richiesta.

Se le autorità competenti della parte richiedente dichiarano che non è più necessario evadere la richiesta, esse ne informano senza indugio le autorità competenti della parte interpellata.

8.   Le parti possono cooperare tra loro al fine di ridurre al minimo il rischio di spedizioni illecite di precursori classificati che entrano nel territorio della Federazione russa o ne escono oppure che entrano nel territorio doganale dell'Unione europea o ne escono.

9.   L'assistenza fornita a norma del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e di estradizione e non si applica alle informazioni raccolte in forza delle competenze esercitate su richiesta delle autorità giudiziarie, salvo accordo di queste ultime in merito alla comunicazione delle suddette informazioni.

Articolo 5

Riservatezza e protezione dei dati

1.   Le parti adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute. Se è impossibile assicurare la riservatezza delle informazioni richieste, la parte richiedente ne informa l'altra parte, che decide se fornire o no le informazioni a queste condizioni.

2.   Le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo, compresi i dati personali, sono utilizzate esclusivamente ai fini dello stesso e devono essere conservate unicamente per il periodo di tempo necessario alle finalità per le quali sono state trasmesse ai sensi del presente accordo.

3.   In deroga al paragrafo 2, l'utilizzo delle informazioni, compresi i dati personali, per finalità diverse da parte delle autorità o degli organismi pubblici della parte che le ha ricevute è autorizzato unicamente previa approvazione esplicita, per iscritto, dell'autorità della parte che ha trasmesso le informazioni in conformità alla legislazione di tale parte. In questo caso l'utilizzo è soggetto alle condizioni stabilite da tale autorità.

4.   Nell'ambito di procedimenti avviati per mancata osservanza della legislazione relativa ai precursori classificati le parti possono utilizzare come elementi di prova informazioni ottenute e documenti consultati in conformità alle disposizioni del presente accordo, previo consenso scritto delle autorità competenti della parte interpellata che hanno fornito i dati.

5.   Qualora siano scambiati dati personali, il loro trattamento è conforme ai principi stabiliti nell'allegato II, che sono obbligatori per le parti contraenti dell'accordo.

Articolo 6

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza reciproca

1.   La prestazione di assistenza può essere rifiutata o essere subordinata a talune condizioni o taluni requisiti se una parte ritiene che l'assistenza prevista dal presente accordo potrebbe recare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali della Federazione russa o di uno Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di fornire assistenza ai sensi del presente accordo.

2.   Nei casi di cui al presente articolo la decisione delle autorità competenti della parte interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate al più presto alle autorità competenti della parte richiedente.

Articolo 7

Cooperazione riguardante i precursori non elencati nell'allegato I

1.   Le parti possono, su base volontaria, scambiarsi informazioni sui precursori non elencati nell'allegato I del presente accordo (di seguito denominati «precursori non classificati»).

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 9.

3.   Le parti possono scambiarsi i rispettivi elenchi disponibili di precursori non classificati.

Articolo 8

Cooperazione tecnica e scientifica

Le parti collaborano per individuare nuovi metodi di diversione e le contromisure appropriate, tra l'altro tramite la cooperazione tecnica e in particolare la formazione e i programmi di scambio dei funzionari interessati, per rafforzare le strutture amministrative e repressive nel settore e per promuovere la cooperazione con il commercio e l'industria.

Articolo 9

Gruppo di esperti misto di verifica

1.   In conformità al presente accordo è istituito un gruppo di esperti misto di verifica, composto dai rappresentanti delle autorità competenti delle parti (di seguito denominato «il gruppo di esperti misto di verifica»).

2.   Il gruppo di esperti misto di verifica formula raccomandazioni di comune accordo.

3.   Il gruppo di esperti misto di verifica si riunisce a una data, in un luogo e con un ordine del giorno fissati di comune accordo.

4.   Il gruppo di esperti misto di verifica gestisce il presente accordo e provvede alla sua corretta applicazione. A tal fine esso:

tratta le questioni relative all'applicazione dell'accordo,

esamina e raccomanda misure di cooperazione tecnica ai sensi dell'articolo 8,

studia e mette a punto altre possibili forme di cooperazione,

considera altre questioni delle parti relative all'applicazione del presente accordo.

5.   Il gruppo di esperti misto di verifica può raccomandare alle parti modifiche al presente accordo.

Articolo 10

Obblighi derivanti da altri accordi internazionali

1.   Salvo disposizione contraria del presente accordo, esso non pregiudica gli obblighi che incombono alle parti in virtù di altri accordi internazionali.

2.   Lo scambio di informazioni segrete è disciplinato dall'accordo tra il governo della Federazione russa e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate (1).

3.   Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di altri accordi bilaterali o multilaterali sui precursori di droghe conclusi tra la Federazione russa e gli Stati membri dell'UE.

4.   Le parti si informano reciprocamente in merito alla conclusione con altri paesi di accordi internazionali relativi alle questioni precitate.

5.   Il presente accordo deve essere considerato e interpretato nel contesto del quadro giuridico globale in vigore tra l'Unione europea e la Federazione russa, anche per quanto riguarda gli obblighi da esso imposti.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta delle parti relativa all'espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 12

Durata, denuncia e modifiche

1.   Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni, al termine del quale è automaticamente/tacitamente rinnovato per successivi periodi di cinque anni fino a quando una delle parti, non più tardi di sei mesi prima del termine del periodo di cinque anni interessato, notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di porvi fine.

2.   Il presente accordo può essere modificato mediante accordo consensuale delle parti.

Articolo 13

Spese

Ciascuna parte si assume le spese sostenute per le misure di attuazione del presente accordo.

Fatto a Ekaterinburg, in duplice esemplare, il 4 giugno 2013 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, greca, finlandese, francese, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Европейский съюз

Image 1

За Руската Федерация

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou Federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione Russa

Krievijas Federācijas vārdā –

Rusijos Federacijos vardu

Az Oroszországi Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Pentru Federația Rusă

Za Ruskú Federáciu

Za Rusko Federacijo

Venäjän Federaation puolesta

För Ryska Federationen

За Pоссийскую Федерацию

Image 2


(1)   GU L 155 del 22.6.2010, pag. 57.


ALLEGATO I

Anidride acetica

Acetone

Acido antranilico

Efedrina

Ergometrina

Ergotamina

Etere etilico

Acido cloridrico

Isosafrolo

Acido lisergico

3,4 metilenediossifenil-2-propanone

Metiletilchetone

Acido N-acetilantranilico

Norefedrina

Acido fenilacetico

1-fenil-2-propanone

Piperidina

Piperonale

Permanganato di potassio

Pseudoefedrina

Safrolo

Acido solforico

Toluene

I sali delle sostanze elencate nel presente allegato sono inclusi ogniqualvolta l'esistenza di tali sali sia possibile. (Fanno eccezione i sali dell'acido cloridrico e dell'acido solforico).


ALLEGATO II

DEFINIZIONI E PRINCIPI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

«dati personali», qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;

«trattamento di dati personali», qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione.

Principi

«Qualità e proporzionalità dei dati»: i dati devono essere adeguati, esatti, pertinenti e non eccessivi in relazione alle finalità per cui sono trasferiti e, ove necessario, aggiornati. In particolare le parti garantiscono la revisione periodica dell'esattezza dei dati.

«Trasparenza»: gli interessati devono essere informati sulle finalità del trattamento dei dati e sull'identità del controllore dei dati, sui destinatari e sulle categorie di destinatari dei dati personali, sull'esistenza del diritto di accesso ai dati e del diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati che li riguardano, sul diritto di ricorso amministrativo e giudiziario e sul diritto ad altre informazioni nella misura in cui siano necessarie per garantire un trattamento corretto, a meno che tali informazioni siano già state fornite dalle parti contraenti dell'accordo.

«Diritto di accesso ai dati e diritti di rettifica, cancellazione e blocco dei dati»: gli interessati hanno il diritto all'accesso diretto, senza limitazioni, a tutti i dati che li riguardano e, se del caso, il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non è conforme al presente accordo in quanto incompleti o inesatti.

«Vie di ricorso»: le parti provvedono affinché gli interessati i quali ritengono che il proprio diritto alla privacy sia stato violato o che i dati personali che li riguardano siano stati trattati in violazione del presente accordo abbiano il diritto, in conformità alla loro legislazione, a un ricorso amministrativo effettivo dinanzi a un'autorità competente e a un ricorso giurisdizionale dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale, accessibile ai singoli individui a prescindere dalla loro nazionalità o dal loro paese di residenza.

Le infrazioni o violazioni di questo tipo sono soggette a sanzioni adeguate, proporzionate ed efficaci, compreso il risarcimento dei danni subiti a seguito di una violazione delle norme sulla protezione dei dati. Ove si riscontri che le disposizioni sulla protezione dei dati siano state violate, devono essere irrogate sanzioni, compreso il risarcimento, in conformità alle norme di diritto interno applicabili.

«Trasferimenti successivi»:

i trasferimenti successivi di dati personali ad altre autorità e organismi pubblici di un paese terzo sono autorizzati solo previo consenso scritto dell'autorità che ha trasmesso i dati, per le finalità per cui i dati sono stati trasmessi, e solo se tale paese offre un livello adeguato di protezione dei dati. Fatte salve le eventuali restrizioni legali ragionevoli previste dal diritto nazionale, le parti informano gli interessati di tali trasferimenti.

«Supervisione del trattamento dei dati»: il rispetto delle norme di protezione dei dati da parte di ciascuna parte è oggetto del controllo di una o più autorità pubbliche indipendenti, che dispongono di poteri effettivi di indagine e di intervento e che hanno facoltà di avviare procedimenti legali o di portare all'attenzione delle autorità giudiziarie competenti le violazioni dei principi relativi alla protezione dei dati enunciati nel presente accordo. Ciascuna autorità pubblica indipendente deve in particolare esaminare le domande presentate da qualsiasi persona concernenti la tutela dei propri diritti e delle proprie libertà con riguardo al trattamento dei dati personali in conformità al presente accordo. L'interessato deve essere informato dei risultati dell'istanza.

«Deroghe alla trasparenza e al diritto di accesso»: le parti possono limitare il diritto di accesso e i principi di trasparenza in conformità alla propria legislazione, ove necessario, per non:

pregiudicare un'indagine ufficiale,

violare i diritti umani di altre persone.


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