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Document 21997A0226(02)

Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

GU L 57 del 26.2.1997, p. 5–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/132/oj

Related Council decision

21997A0226(02)

Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 26/02/1997 pag. 0005 - 0059


ACCORDO tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato, e

LA NUOVA ZELANDA,

dall'altro,

in appresso denominate «le parti»,

RICONOSCENDO che le rispettive misure sanitarie sono intese a garantire un grado di protezione equivalente per ambo le parti;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i diritti e i doveri derivanti dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (in appresso denominato «l'accordo SPS»);

DESIDEROSE di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità europea (in appresso denominata «la Comunità») e la Nuova Zelanda, tutelando nel contempo la sanità pubblica e la salute degli animali, e così soddisfando le aspirazioni dei consumatori relative alla salubrità dei prodotti alimentari;

DESIDEROSE di risolvere altre questioni veterinarie connesse agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le parti;

DECISE a prendere nella massima considerazione il rischio di introduzione e di propagazione di infezioni e malattie degli animali, nonché le misure necessarie per prevenire, combattere e debellare tali fenomeni patologici, evitando particolarmente inutili perturbazioni degli scambi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità dell'accordo

La finalità del presente accordo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità e la Nuova Zelanda mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le parti in materia di polizia sanitaria.

Articolo 2

Disposizioni generali

Le disposizioni del presente accordo si applicano agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità e la Nuova Zelanda.

Le modalità di applicazione del presente accordo, concordate tra le parti, sono esposte negli allegati.

Articolo 3

Obblighi multilaterali

Il presente accordo e i relativi allegati non limitano in alcun modo i diritti e gli obblighi delle parti che discendono dall'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'accordo SPS.

Articolo 4

Campo di applicazione

1. Il campo di applicazione del presente accordo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle parti agli animali vivi e ai prodotti di origine animale elencati nell'allegato I, salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3.

2. Salvo disposizione contraria degli allegati al presente accordo e fatto salvo l'articolo 11, il presente accordo non si applica alle misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (tutti gli additivi e i coloranti alimentari), i bolli sanitari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi, l'irradiazione (ionizzazione), i contaminanti (compresi gli standard microbiologici), il trasporto, i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, l'etichettatura dei prodotti alimentari, l'etichettatura nutrizionale, i mangimi medicati e le premiscele.

3. Le parti possono altresì convenire sull'applicazione dei principi del presente accordo ad altre questioni veterinarie, diverse dalle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

4. Le parti possono convenire di modificare in futuro il presente accordo per estenderne il campo di applicazione ad altre misure sanitarie o fitosanitarie applicabili agli scambi tra le parti.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

a) animali vivi e prodotti animali: gli animali vivi e i prodotti di origine animale di cui all'allegato I;

b) misure sanitarie: le misure definite nell'allegato A, paragrafo 1 dell'accordo SPS e rientranti nel campo di applicazione del presente accordo;

c) adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell'allegato A, paragrafo 5 dell'accordo SPS;

d) regione: si applicano le definizioni di «zone» e «regioni» contenute nel codice di polizia sanitaria dell'Ufficio internazionale delle epizoozie;

e) autorità competenti:

i) Nuova Zelanda: le autorità di cui all'allegato II, parte A;

ii) Comunità europea: le autorità di cui all'allegato II, parte B.

Articolo 6

Regionalizzazione

1. Ai fini degli scambi tra le parti, queste riconoscono l'esistenza di regioni indenni dalle malattie degli animali elencate nell'allegato III.

2. Se una delle parti rivendica una qualifica speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di animali vivi e di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'allegato V.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la parte importatrice riconosce le decisioni di regionalizzazione adottate secondo i criteri enunciati nell'allegato IV come disciplina delle importazioni provenienti da una delle parti nella quale esistono regioni non indenni da una o più delle malattie elencate nell'allegato III.

Articolo 7

Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:

- legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi incombenti al paese importatore;

- la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro linea di comando, procedure operative e risorse disponibili;

- l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Nella valutazione, le parti tengono conto dell'esperienza maturata.

2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti per il settore degli animali vivi o per quello dei prodotti di origine animale, o per parti di tali settori, in ordine ai sistemi normativi, ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti di legge, ispettivi o d'igiene.

Articolo 8

Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria della parte importatrice, le parti procedono come segue:

i) identificano la/le misura/e sanitaria/e per la quale è chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;

ii) la parte importatrice espone l'obiettivo della/e propria/e misura/e sanitaria/e, che comprende una valutazione, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;

iii) la parte esportatrice dimostra che la/le misura/e sanitaria/e raggiunge/ono l'adeguato livello di protezione sanitaria della parte importatrice;

iv) la parte importatrice determina se la/le misura/e sanitaria/e applicata/e dalla parte esportatrice raggiunge/ono l'adeguato livello di protezione sanitaria;

v) la parte importatrice riconosce l'equivalenza della/e misura/e sanitaria/e applicata/e dalla parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che le proprie misure raggiungono l'adeguato livello di protezione sanitaria della parte importatrice.

2. Se l'equivalenza non è stata riconosciuta, gli scambi tra le parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'allegato V. La parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Riconoscimento delle misure sanitarie

1. Nell'allegato V sono elencati i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, le misure sanitarie applicate dalle parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. Le parti adottano le disposizioni legislative amministrative necessarie per attuare il riconoscimento entro un termine massimo di 3 mesi.

2. Nell'allegato V sono altresì elencati i settori o parti di settori per i quali le parti applicano misure sanitarie differenti e non hanno ultimato la valutazione di cui all'articolo 7. Esse prendono, secondo la procedura di cui agli articoli 7 e 8, i provvedimenti indicati nell'allegato V per portare a termine la suddetta valutazione entro le date indicative ivi precisate. Le parti adottano le disposizioni legislative amministrative necessarie per attuare il riconoscimento dell'equivalenza entro tre mesi dalla data del riconoscimento. In attesa del riconoscimento, gli scambi hanno luogo alle condizioni stabilite nell'allegato V.

3. Ciascuna partita di animali vivi o di prodotti animali per i quali è stata riconosciuta l'equivalenza, presentata all'importazione, è accompagnata, salvo deroga, da un certificato sanitario ufficiale redatto secondo il modello riportato nell'allegato VII. Le parti possono determinare di comune accordo i principi o le linee direttive per la certificazione, i quali vanno inseriti nell'allegato VII.

Articolo 10

Verifica

1. Per mantenere la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo, ciascuna delle parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

a) una valutazione, in tutto o in parte, del programma di controllo totale realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di audit;

b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti sono attuati secondo le disposizioni dell'allegato VI.

2. Ciascuna delle parti ha inoltre il diritto di effettuare controlli alle frontiere sulle spedizioni in entrata, i cui risultati fanno parte del procedimento di verifica.

3. Per la Comunità:

- le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità;

- i controlli alle frontiere di cui al paragrafo 2 sono eseguiti dagli Stati membri.

4. Per la Nuova Zelanda, le autorità neozelandesi procedono alle verifiche e ai controlli alle frontiere di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Le parti possono, di comune accordo:

a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli alle frontiere a paesi terzi non aderenti al presente accordo, oppure

b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli alle frontiere eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente accordo.

Articolo 11

Controlli alle frontiere e diritti d'ispezione

1. Le frequenze dei controlli alle frontiere sugli animali vivi e sui prodotti animali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, sono stabilite nell'allegato VIII, parte A. Le parti possono modificare tali frequenze, nelle rispettive sfere di competenza, qualora ciò sia giustificato dall'evoluzione avutasi secondo gli allegati V e IX o in seguito ad altri provvedimenti o consultazioni previsti dal presente accordo.

2. I controlli materiali sono praticati in funzione del rischio inerente alle importazioni.

3. Qualora dai controlli risulti che le importazioni non sono conformi alle pertinenti norme o condizioni, la parte importatrice può prendere provvedimenti in base al rischio da essa valutato. Ove possibile, l'importatore o il suo agente deve avere accesso alla partita e la possibilità di comunicare ogni utile informazione che consenta alla parte importatrice di prendere una decisione definitiva.

4. Possono essere riscossi diritti a copertura dei costi dei controlli alle frontiere. I diritti d'ispezione sono disciplinati dalle disposizioni dell'allegato VIII, parte B.

Articolo 12

Notificazione

1. Le Parti si impegnano a notificarsi reciprocamente:

- entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria, come l'insorgenza e l'evoluzione delle malattie figuranti nell'allegato III;

- nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nell'allegato III;

- qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

2. Le notificazioni di cui al paragrafo 1 sono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati a norma dell'articolo 15, paragrafo 4.

3. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto designati a norma dell'articolo 15, paragrafo 4 e dovrebbe essere seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

4. Se una delle parti paventa un rischio di ordine sanitario o zoosanitario, si tengono, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Articolo 13

Clausola di salvaguardia

Fatto salvo l'articolo 12, in particolare il paragrafo 4, ciascuna delle parti può, per gravi motivi sanitari o zoosanitari, adottare misure di protezione temporanee a tutela della salute degli uomini o degli animali. Tali misure devono essere notificate all'altra parte entro 24 ore e, a richiesta, si tengono consultazioni entro 14 giorni. Le parti tengono debito conto delle informazioni assunte nel corso di tali consultazioni.

Articolo 14

I principi del presente accordo possono essere applicati anche ad altre questioni che rientrano nel suo campo di applicazione e che riguardano gli scambi tra le parti di animali vivi e di prodotti di origine animale figuranti nell'allegato IX. Quest'ultimo allegato e, se del caso, gli altri allegati vengono conseguentemente modificati in base all'evoluzione prodottasi e alle nuove questioni affrontate.

Articolo 15

Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche

1. Le parti si scambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente accordo, onde suscitare la fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono:

- l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente accordo; se una delle parti lo giudica necessario, può essere seguita la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3;

- ragguagli sull'andamento degli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale;

- informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 10.

3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le parti dell'esito di detto esame.

4. Gli scambi di informazioni di cui sopra si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'allegato X.

Articolo 16

Comitato di gestione misto

1. È istituito un comitato di gestione misto (in appresso denominato «il comitato»), composto di rappresentanti delle parti. Esso tratta le materie che costituiscono oggetto dell'accordo e in ogni altra materia relativa alla sua esecuzione. Il comitato si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, almeno una volta l'anno. Nell'intervallo tra una sessione e l'altra, il comitato può trattare qualsiasi questione per corrispondenza.

2. Almeno una volta l'anno, il comitato riesamina gli allegati al presente accordo, in particolare alla luce dell'evoluzione scaturita dalle consultazioni previste dall'accordo. Le eventuali modifiche da apportare agli allegati sono determinate di comune accordo.

3. Le parti possono costituire, di comune accordo, gruppi di lavoro tecnici, composti di rappresentanti delle parti a livello di esperti, incaricati di esaminare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente accordo.

Qualora siano necessarie ulteriori perizie, le parti possono altresì costituire gruppi di lavoro scientifici o tecnici ad hoc, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle parti.

Articolo 17

Ambito territoriale

Il presente accordo si applica:

a) nella Comunità, ai territori cui si applica il trattato istitutivo della Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite;

b) nella Nuova Zelanda, a tutte le parti del territorio neozelandese, eccetto Tokelau.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Il presente accordo è ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente per iscritto la conclusione delle procedure necessarie per la sua ratifica.

2. Le parti adempiono i rispettivi obblighi e impegni derivanti dal presente accordo secondo le loro procedure interne.

3. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento emendamenti al presente accordo. Ogni eventuale emendamento approvato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente per iscritto la conclusione delle procedure necessarie per la ratifica dell'emendamento.

4. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo con preavviso scritto di almeno 6 mesi. In tal caso, l'accordo cessa di avere effetto alla scadenza del periodo di preavviso.

5. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese. Ognuno dei testi fa parimenti fede.

Fatto a Bruxelles, il giorno diciassette dicembre dell'anno millenovecentonovantasei.

Per la Comunità europea

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Per la Nuova Zelanda

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

AUTORITÀ COMPETENTI

PARTE A Nuova Zelanda

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il ministero dell'agricoltura e il ministero della sanità; in particolare:

- per le esportazioni verso la Comunità, il ministero dell'agricoltura rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;

- per le importazioni, il ministero dell'agricoltura è competente in materia di quarantena, mentre al ministero della sanità incombe il controllo in materia di igiene e salubrità dei prodotti alimentari.

Agli effetti del presente accordo, il ministero dell'agricoltura fa le veci del ministero della sanità.

PARTE B Comunità europea

Il controllo è esercitato sia dai servizi nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

- per le esportazioni verso la Nuova Zelanda, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute;

- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato unico europeo.

ALLEGATO III

MALATTIE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI REGIONALIZZAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

La Nuova Zelanda ha eliminato gli asterischi per la malattia vescicolosa dei suini, la malattia di Newcastle, l'influenza aviaria e la peste suina classica, benché gli scambi possano rimanere temporaneamente soggetti a speciali condizioni (cfr. allegato V).

ALLEGATO IV

REGIONALIZZAZIONE E AZZONAMENTO

Le parti hanno stabilito di comune accordo che le decisioni di regionalizzazione per le malattie di cui all'allegato II siano basate sulle considerazioni seguenti. Le parti si impegnano a riconoscere le decisioni di regionalizzazione adottate in conformità con le disposizioni del presente allegato.

Ai fini del calcolo del rischio inerente all'importazione di animali o di prodotti di origine animale, possono essere prese in considerazione tre categorie di fattori:

1. Fattori di rischio alla fonte

2. Fattori di rischio legati al prodotto

3. Fattori di rischio nel luogo di destinazione

Fattori di rischio alla fonte

Il primo fattore determinante del rischio d'introduzione di una malattia è la situazione del paese d'origine riguardo alla malattia in questione. Nondimeno, la qualifica d'indenne da una malattia dev'essere avvalorata da efficaci programmi di sorveglianza.

La considerazione preponderante in questo contesto risiede quindi nell'idoneità dell'infrastruttura veterinaria. Senza un'assoluta fiducia nell'amministrazione veterinaria, è impossibile valutare qualsiasi altro fattore. Occorre soprattutto che i servizi veterinari diano prova di efficienza e competenza nel rilevare e circoscrivere un focolaio patologico, come pure nel rilasciare gli opportuni certificati.

La capacità di accertare l'insorgenza di una malattia dipende dalla sorveglianza esercitata. Quest'ultima può essere attiva, passiva, o di entrambi i tipi.

La sorveglianza attiva implica un intervento diretto a reperire l'eventuale presenza di malattie, per esempio ispezioni cliniche sistematiche, esami ante e post mortem, prove sierologiche negli allevamenti o nei macelli, invio di materiale sospetto per analisi in laboratorio, sondaggi su animali di riferimento.

La sorveglianza passiva è determinata dal fatto che una malattia è soggetta a notificazione obbligatoria, il che implica un adeguato controllo degli animali affinché il fenomeno patologico possa essere rapidamente osservato e segnalato come caso sospetto. Ciò presuppone anche l'esistenza di un sistema di diagnosi e accertamento e una buona conoscenza della malattia e dei suoi sintomi da parte di allevatori e veterinari.

La sorveglianza epidemiologica può essere intensificata mediante campagne sanitarie, obbligatorie o facoltative, condotte negli allevamenti, in particolare attraverso la regolare visita di un veterinario nell'azienda.

Si prenderanno inoltre in considerazione i seguenti fattori:

- precedenti della malattia,

- precedenti delle vaccinazioni,

- restrizioni di movimenti da e verso la zona, nonché all'interno della stessa,

- identificazione e registrazione degli animali,

- presenza della malattia in zone adiacenti,

- barriere fisiche tra zone aventi qualifiche diverse,

- condizioni meteorologiche,

- eventuali zone cuscinetto (con o senza vaccinazione),

- presenza di vettori e/o serbatoi,

- programmi di lotta e di eradicazione (se del caso),

- sistema d'ispezione ante e post mortem.

Una zona può essere delimitata sulla base di questi fattori.

L'autorità competente per l'attuazione della politica di azzonamento è la più qualificata per definire e mantenere la zona. Se questa autorità gode di una fiducia incondizionata, le sue decisioni possono essere assunte come base per gli scambi.

Alle zone così delimitate può essere attribuita una determinata categoria di rischio; per esempio:

- rischio minimo/trascurabile,

- rischio medio,

- rischio elevato,

- rischio indeterminato.

Questa classificazione può essere facilitata dal calcolo approssimativo del rischio, per esempio per gli animali vivi. Le condizioni d'importazione possono essere successivamente definite per ciascuna categoria, malattia e prodotto, o per una serie di queste voci.

Se il rischio è minimo/trascurabile, le importazioni possono essere subordinate alla semplice garanzia di origine.

L'esistenza di un rischio medio richiede una combinazione di garanzie e di certificati prima o dopo l'importazione.

Con un rischio elevato, l'importazione può avere luogo soltanto in presenza di condizioni atte a ridurre sensibilmente tale rischio, come garanzie supplementari, analisi o trattamenti.

Il rischio indeterminato, infine, rende l'importazione ammissibile soltanto se il prodotto in sé è a basso rischio, come le pelli o la lana, oppure alle condizioni previste in caso di rischio elevato, se lo giustificano i fattori inerenti al prodotto.

Fattori di rischio legati al prodotto

Si tratta delle seguenti ipotesi:

- la malattia è trasmissibile attraverso il prodotto?

- l'agente può trovarsi nel prodotto se questo è ottenuto da animali sani o da animali clinicamente malati?

- il fattore predisponente può essere attenuato, per esempio mediante vaccinazione?

- probabilità che il prodotto sia stato esposto all'infezione?

- il prodotto è stato ottenuto con un procedimento atto a ridurre il rischio (per esempio disossato)?

- il prodotto ha subito un trattamento tale da inattivare l'agente?

Il rischio può essere ridotto con opportune analisi e quarantena.

Fattori di rischio nel luogo di destinazione

- presenza di animali ricettivi,

- presenza di vettori,

- periodo possibilmente esente da vettori,

- misure preventive, come norme sull'utilizzazione dei sottoprodotti nell'alimentazione animale e sullo smaltimento dei rifiuti animali,

- uso previsto del prodotto (per il consumo umano, per l'alimentazione degli animali da compagnia, ecc.).

Questi fattori sono insiti nel paese importatore e da questo tenuti sotto controllo, per cui alcuni di essi possono essere modificati onde favorire gli scambi, per esempio introducendo restrizioni all'entrata (gli animali vengono confinati in determinate regioni indenni da vettori finché sia passato il periodo d'incubazione) o sistemi di canalizzazione.

I fattori di rischio inerenti al paese di destinazione devono essere comunque tenuti in considerazione anche dal paese infetto, relativamente ai movimenti che hanno luogo dalla zona infetta alla zona indenne del territorio.

ALLEGATO V

RICONOSCIMENTO DI MISURE SANITARIE

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

ELEMENTI PROCEDURALI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

Ai fini del presente allegato, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

1. Principi generali

1.1. Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra l'agente verificatore (in appresso denominato «verificatore») e il soggetto verificato (in appresso denominato «verificato»), secondo le disposizioni del presente allegato. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.

1.2. Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere animali, partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.

1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.

1.4. Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2. Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

2.1. l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;

2.2. la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;

2.3. la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;

2.4. l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;

2.5. un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;

2.6. fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;

2.7. il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3. Principi applicabili al verificato

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

3.1. Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:

- accesso all'insieme della normativa pertinente;

- accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;

- accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;

- documentazione su azioni correttive e sanzioni;

- accesso agli stabilimenti.

3.2. Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

4. Procedure

4.1. Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

4.2. Esame documentale

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente accordo o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti che rivestono maggiore interesse. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

4.3. Sopralluoghi

4.3.1. Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2. Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4. Verifica a posteriori

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5. Documenti di lavoro

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più chiare, efficienti e speditive le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

- testi normativi;

- struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;

- caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;

- provvedimenti e procedure di applicazione;

- procedure di denuncia e querela;

- programmi di formazione.

6. Riunione di chiusura

I rappresentanti di ambo le parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7. Relazione

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

ALLEGATO VII

CERTIFICAZIONE

Gli scambi tra le parti di animali vivi e/o di prodotti di origine animale sono scortati da certificati sanitari ufficiali.

Attestati di sanità:

a) se è stata riconosciuta l'equivalenza: utilizzare il modello di attestato sanitario (piena equivalenza delle norme sanitarie e/o di polizia sanitaria); cfr. allegato V, sì (1);

«I [inserire la designazione di animali vivi o prodotti animali] di cui al presente attestato sono conformi alle vigenti norme e condizioni [sanitarie/di polizia sanitaria*] [della Comunità europea/della Nuova Zelanda*] riconosciute equivalenti alle norme e alle condizioni [della Nuova Zelanda/della Comunità europea*] secondo le disposizioni [dell'accordo veterinario concluso tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio)] e in conformità con [. . . la normativa della parte esportatrice].

* Cancellare la voce superflua.»

b) se l'equivalenza è stata riconosciuta in linea di massima (restano da risolvere alcune questioni secondarie): cfr. allegato V, sì (2);

c) se l'equivalenza corrisponde al rispetto delle condizioni prescritte dal paese importatore: utilizzare l'attestato di sanità conformemente all'allegato V; cfr. allegato V, sì (3);

d) se l'equivalenza non è stata riconosciuta: utilizzare i certificati esistenti.

Per le esportazioni provenienti dalla Nuova Zelanda: il certificato sanitario ufficiale è redatto in lingua inglese e nella lingua dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero al quale è presentata la partita in questione.

Per le esportazioni provenienti dalla Comunità europea: il certificato sanitario ufficiale è redatto nella lingua dello Stato membro di origine e in lingua inglese.

L'autorità di controllo provvede affinché i funzionari preposti alla certificazione siano informati delle condizioni sanitarie applicate dalla parte importatrice in virtù del presente accordo e siano tenuti a certificarne il rispetto ove necessario.

ALLEGATO VIII

CONTROLLI ALLE FRONTIERE E TASSE D'ISPEZIONE

A. CONTROLLI FRONTALIERI DELLE PARTITE DI ANIMALI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

>SPAZIO PER TABELLA>

Ai fini del presente accordo, per «partita» si intende una quantità di merce dello stesso tipo, scortata dallo stesso certificato sanitario o dallo stesso documento, trasportata nel medesimo mezzo di trasporto, consegnata da un unico spedizioniere e proveniente dallo stesso paese esportatore o dalla stessa regione del paese esportatore.

B. DIRITTI D'ISPEZIONE

I. Per la Nuova Zelanda

Ministero dell'agricoltura

I diritti per le ispezioni frontaliere della Nuova Zelanda sono specificati nel «Biosecurity (Costs) Regulations 1993».

I diritti ammontano a:

Controlli documentali

Verifica di documenti: NZ$ 28,70 per partita

Controlli materiali

a) Ispezione di una partita di prodotti di origine animale: NZ$ 57,40

b) Animali vivi:

sdoganamento immediato: NZ$ 28,70 per partita

oppure ispezione veterinaria e quarantena: NZ$ 96,10/ora

Ministero della sanità

Non vengono riscossi diritti per le ispezioni ordinarie.

In caso di problemi sanitari, le spese sostenute per analisi vengono rimborsate.

II. Per la Comunità

I diritti d'ispezione sono riscossi uniformemente secondo le modalità seguenti:

Animali vivi: 5 ECU/t

Prodotti di origine animale: 1,5 ECU/t

tra un minimo di 30 ECU ed un massimo di 350 ECU per partita, salvo se il costo reale è superiore al massimo.

ALLEGATO IX

ALTRE QUESTIONI

- Disposizioni sull'accesso elettronico ai progetti normativi.

- Condizioni per il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale attraverso il territorio delle parti.

- Possibilità di includere altre specie (per esempio pollame) nella fabbricazione di strutto e grassi.

- Condizioni relative agli scambi di alimenti greggi per animali da compagnia, confezionati e destinati alla vendita diretta al consumatore.

- Condizioni relative agli scambi di pelle vellutata di cervo.

- Stato di avanzamento dei lavori per il trasferimento dei certificati sanitari di esportazione tra le autorità di controllo mediante il sistema d'intercambio elettronico di dati (EDI) [in base ai protocolli esistenti UN/EDIFACT e Sancrt].

ALLEGATO X

PUNTI DI CONTATTO

Per la Nuova Zelanda

The Administrator

MAF Regulatory Authority

Ministry of Agriculture

PO Box 2526

Wellington

New Zealand

Telefono: (64) 4 474 4100

Telefax: (64) 4 474 4240

Altri contatti importanti:

Chief Veterinary Officer

Telefono: (64) 4 474 4100

Telefax: (64) 4 474 4240

Chief Meat Veterinary Officer

Telefono: (64) 4 474 4100

Telefax: (64) 4 474 4240

Chief Dairy Officer

Telefono: (64) 4 474 4100

Telefax: (64) 4 474 4240

Food Nutrition Manager

Telefono: (64) 4 496 2000

Telefax: (64) 4 496 2340

Per la Comunità europea

Direttore

DG VI.B.II Qualità e sanità

Commissione delle Comunità europee

Rue de la Loi 84 - ufficio 6/3

Bruxelles

Belgio

Telefono: (32) 2 296 3314

Telefax: (32) 2 296 4286

altri contatti importanti:

Direttore,

Ufficio d'ispezione e controllo veterinario e fitosanitario

Telefono: (32) 2 295 3120

Telefax: (32) 2 295 7518

Capo unità, DG VI.B.II.2 - Legislazione veterinaria e zootecnica

Telefono: (32) 2 295 3143

Telefax: (32) 2 295 3144

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