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Document 02017D0033-20210525
Decision (EU) 2017/2098 of the European Central Bank of 3 November 2017 on procedural aspects concerning the imposition of corrective measures for non-compliance with Regulation (EU) No 795/2014 (ECB/2017/33)
Consolidated text: Decisione (UE) 2017/2098 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, su aspetti procedurali relativi all'imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2017/33)
Decisione (UE) 2017/2098 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, su aspetti procedurali relativi all'imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2017/33)
02017D0033 — IT — 25.05.2021 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DECISIONE (UE) 2017/2098 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 novembre 2017 (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 34) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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DECISIONE (UE) 2021/729 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 29 aprile 2021 |
L 157 |
5 |
5.5.2021 |
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DECISIONE (UE) 2017/2098 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 novembre 2017
su aspetti procedurali relativi all'imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2017/33)
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
per «autorità competente» si intende un'autorità competente secondo la definizione di cui al punto 5) dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);
per «gestore dello SPIS» si intende un gestore dello SPIS secondo la definizione di cui al punto 4) dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);
per «misura correttiva» si intende una misura correttiva secondo la definizione di cui al punto 44) dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);
per «inosservanza» si intende qualsiasi violazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);
per «sospetta inosservanza» si intendono ragionevoli motivi per sospettare che il gestore dello SPIS non abbia adempiuto a uno o più requisiti imposti dal regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), sulla base delle informazioni e della documentazione (inclusa l'autovalutazione fornita dal gestore dello SPIS) a disposizione dell'autorità competente;
per «perdurante inosservanza» si intende qualsiasi inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) confermata dal una verifica, ma a cui il gestore dello SPIS non ha posto rimedio in conformità al piano d'azione concordato con l'autorità competente entro il termine specificato da detta autorità;
per «progetto di verifica» si intende una relazione non ancora approvata dall'organo decisionale di un'autorità competente, che fornisce un'analisi preliminare delle regole, delle procedure e delle operazioni dello SPIS e degli incidenti o di ogni altro aspetto considerato importante per il funzionamento dello SPIS e indicante una sospetta inosservanza dei requisiti di sorveglianza stabiliti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);
per «verifica» si intende, ove la Banca centrale europea (BCE) agisca in veste di autorità competente, una relazione approvata dal Consiglio direttivo o, ove una banca centrale nazionale (BCN) agisca in veste di autorità competente, una relazione approvata dall'organo decisionale competente di tale BCN e che indica il grado di conformità del gestore ai requisiti di sorveglianza stabiliti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).
Articolo 2
Principi generali
Laddove due banche centrali dell'Eurosistema siano designate come autorità competenti in relazione a un dato SPIS ai fini del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), e salvo specifica disposizione contraria nella decisione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, che identifica il pertinente sistema di pagamento come SPIS, si applicano i seguenti principi:
i poteri e i diritti di un'autorità competente stabiliti nella presente decisione possono essere esercitati individualmente da una delle due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti o congiuntamente da entrambe;
qualsiasi obbligo dell'autorità competente di agire in una modalità prescritta o di intraprendere una determinata azione in relazione a una data procedura per imporre una misura correttiva come stabilito dalla presente decisione costituisce un obbligo della banca centrale dell'Eurosistema che dà avvio alla procedura in questione o, qualora una determinata procedura sia stata avviata congiuntamente da entrambe le banche centrali dell'Eurosistema in qualità di autorità competenti designate congiuntamente, è un obbligo di ciascuna di esse;
le due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti coordinano tra loro ogni interazione con il gestore dello SPIS interessato e ogni richiesta ad esso rivolta;
qualsiasi obbligo del gestore di SPIS nei confronti di un'autorità competente ai sensi della presente decisione costituisce un obbligo nei confronti di ciascuna delle due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti e una risposta a ogni richiesta di una di esse o di entrambe ai sensi della presente decisione è presentata a ciascuna di esse.
Le autorità competenti possono avviare la procedura per l'imposizione di una misura correttiva nei seguenti casi:
in caso di inosservanza confermata da verifica;
in caso di perdurante inosservanza, ove nessuna misura correttiva sia stata imposta in precedenza nei confronti del gestore dello SPIS;
in caso di progetto di verifica che induca l'autorità competente a sospettare un'inosservanza che sia grave e richieda azioni immediate.
Articolo 3
Avviso al gestore dello SPIS
Articolo 4
Organizzazione della fase di audizione
Articolo 5
Accesso al fascicolo
Articolo 6
Imposizione di misure correttive
Articolo 7
Termini
Il diritto dell'autorità competente di imporre misure correttive in caso di inosservanza che sia stata confermata da una verifica si estingue decorsi due anni dalla finalizzazione della verifica.
Articolo 8
Notifica della decisione di imporre misure correttive
L'autorità competente notifica per iscritto, anche in forma elettronica, al gestore dello SPIS qualsiasi decisione che imponga misure correttive, entro sette giorni di calendario dall'assunzione della decisione.
Articolo 9
Mancata attuazione delle misure correttive
La mancata attuazione delle misure correttive da parte del gestore dello SPIS entro il termine indicato può essere considerato come causa autonoma di imposizione di sanzioni da parte della BCE, purché la stessa inosservanza non sia già stata sanzionata.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.