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Document 32022D0871

Decisione (UE) 2022/871 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l’equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/10/2022/REV/1

GU L 152 del 3.6.2022, p. 109–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/871/oj

3.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 152/109


DECISIONE (UE) 2022/871 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2022

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l’equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/17/CE del Consiglio (3) dispone che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo di talune colture destinate alla produzione di sementi effettuate nei paesi terzi figuranti nell’allegato I di tale decisione sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell’Unione. Essa prevede altresì che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente al diritto dell’Unione.

(2)

L’equivalenza è stata concessa a tali paesi terzi in base al quadro multilaterale per il commercio internazionale delle sementi, nello specifico ai sistemi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e ai metodi dell’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi (International Seed Testing Association — ISTA) o, ove del caso, alle norme dell’Associazione degli analisti ufficiali delle sementi che sono equivalenti ai metodi dell’ISTA. La Commissione ha effettuato valutazioni legislative e condotto audit in alcuni di questi paesi terzi per verificare se rispettassero i requisiti del diritto dell’Unione prima di concedere l’equivalenza per la prima volta. Dalle analisi e relazioni annuali previste dal quadro OCSE, dai controlli periodici dei laboratori ai fini dell’accreditamento ISTA e dalle ispezioni ufficiali nel contesto del diritto dell’Unione emerge che le ispezioni in campo effettuate in tali paesi terzi continuano a offrire le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri e che le sementi prodotte e certificate in tali paesi terzi continuano a offrire le stesse garanzie delle sementi prodotte e certificate negli Stati membri. Tali ispezioni in campo e sementi dovrebbero pertanto continuare a essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo e alle sementi dell’Unione.

(3)

Nel 2016 la Bolivia ha presentato un’istanza alla Commissione chiedendole di concedere l’equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi e alle sementi di Sorghum spp. (sorgo), Zea mays (mais) e Helianthus annuus (girasole) prodotte e certificate in Bolivia.

(4)

La Commissione ha valutato la relativa legislazione boliviana, ha realizzato un audit nel 2018 sul sistema di controlli ufficiali della produzione e della certificazione delle sementi di sorgo, mais e girasole in Bolivia e la loro equivalenza ai requisiti dell’Unione e ha pubblicato i risultati dell’audit in una relazione intitolata «Relazione finale dell’audit effettuato nello Stato plurinazionale di Bolivia dal 14 marzo 2018 al 22 marzo 2018 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e della certificazione delle sementi e la loro equivalenza ai requisiti dell’Unione europea».

(5)

Dall’audit è emerso che il sistema per la produzione e la certificazione delle sementi vigente in Bolivia è ben organizzato. La Commissione ha individuato alcune carenze e ha rivolto raccomandazioni alla Bolivia. Poiché ha rimediato a tali carenze entro il 30 novembre 2018, la Bolivia rispetta le condizioni di cui all’allegato II della decisione 2003/17/CE e i requisiti previsti rispettivamente dalle direttive 66/402/CEE (4) e 2002/57/CE (5) del Consiglio.

(6)

È pertanto opportuno concedere l’equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi di sorgo, mais e girasole effettuate in Bolivia e per quanto riguarda le sementi di sorgo, mais e girasole prodotte in Bolivia e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.

(7)

Poiché la decisione 2003/17/CE cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 2022, è opportuno prorogare il periodo durante il quale è riconosciuta l’equivalenza a norma di tale decisione, al fine di evitare qualsiasi rischio di perturbazione delle importazioni di sementi nell’Unione. Tenuto conto degli investimenti e del tempo necessari per la produzione di sementi certificate conformemente al diritto dell’Unione, è opportuno prorogare tale periodo di sette anni.

(8)

La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2003/17/CE

La decisione 2003/17/CE è così modificata:

1)

all’articolo 6, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 dicembre 2029»;

2)

la tabella dell’allegato I è così modificata:

a)

tra le righe «AU» e «BR» è inserita la riga seguente:

«BO

Ministry of Rural Development and Land

Bolivia

Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno N°1471, LA PAZ

66/402/CEE — solo per quanto concerne le sementi di Zea mays e Sorghum spp.;

2002/57/CE — solo per quanto concerne le sementi di Helianthus annuus»;

b)

nella nota in calce (1), tra «AU — Australia» e «BR — Brasile» sono inseriti i termini seguenti:

 

«BO — Bolivia».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  Parere del 23 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2022.

(3)  Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

(4)  Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU P 125 dell’11.7.1966, pag. 2309).

(5)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).


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