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Document 32020R2203
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2203 of 22 December 2020 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2018/659 as regards the entries for the United Kingdom and the Crown Dependencies in the list of third countries and parts of the territory of third countries from which the entry into the Union of consignments of equidae and of semen, ova and embryos of equidae is authorised (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2203 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2203 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/9550
GU L 438 del 28.12.2020, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0404
28.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 438/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2203 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020
che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 2, lettera i), l’articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l’articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16, 17 e 19,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (4) stabilisce le condizioni per l’introduzione nell’Unione di partite di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. Più specificamente, l’allegato I di tale regolamento di esecuzione stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. |
(2) |
Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey figurino nell’elenco di cui all’allegato I di detto regolamento di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. |
(3) |
Per quanto riguarda lo stato sanitario degli equidi nel Regno Unito e nelle dipendenze della Corona, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero rientrare nel gruppo sanitario A e dovrebbero essere autorizzati tutti i tipi di ammissione e l’ingresso di tutte le categorie di equidi. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. |
(5) |
Poiché il periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificato:
1) |
dopo la voce relativa alle Isole Falkland è inserita la voce seguente:
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2) |
dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:
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3) |
dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:
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