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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 32016D0787

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/787 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione [notificata con il numero C(2016) 2923] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/2923

    GU L 131 del 20.5.2016, S. 88–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/787/oj

    20.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 131/88


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/787 DELLA COMMISSIONE

    del 18 maggio 2016

    che stabilisce un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione

    [notificata con il numero C(2016) 2923]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE prevede che la Commissione adotti atti di esecuzione che stabiliscono e aggiornano un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare. Lo stesso articolo stabilisce inoltre obblighi rafforzati di segnalazione per gli additivi che figurano in tale elenco prioritario. Gli Stati membri devono disporre che i fabbricanti e gli importatori delle sigarette e del tabacco da arrotolare effettuino studi approfonditi sugli additivi contenuti in tali prodotti che sono stati inclusi nell'elenco prioritario.

    (2)

    L'elenco prioritario dovrebbe essere stabilito sulla base dei dati disponibili che indicano che un additivo può incidere sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sulle proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione («proprietà CMR») delle sigarette e del tabacco da arrotolare, conferire un aroma caratterizzante o facilitare l'inalazione o l'assorbimento di nicotina.

    (3)

    Gli additivi compresi nell'elenco dovrebbero inoltre figurare tra gli additivi più comunemente usati nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare conformemente alle segnalazioni, in conformità all'articolo 5 della direttiva 2014/40/UE. Poiché gli effetti degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 5 decorrono dal giorno in cui la direttiva 2014/40/UE diventa applicabile, è opportuno definire il primo elenco di sostanze sulla base dei dati pervenuti dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (4)

    Nell'individuazione degli additivi prioritari da inserire nell'elenco si è tenuto inoltre conto di un parere scientifico formulato dal comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) (3).

    (5)

    Gli additivi possono assumere varie forme diverse. Per facilitarne l'individuazione è opportuno specificare, per ciascun additivo inserito nell'elenco, la formula chimica (se del caso) e i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) delle diverse forme nelle quali gli additivi possono essere presenti nei prodotti del tabacco.

    (6)

    Gli Stati membri, nell'adempiere l'obbligo di assicurare che i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco da arrotolare presentino studi approfonditi sugli additivi inseriti nell'elenco, dovrebbero poter esigere la presentazione di tali studi secondo un formato e una metodologia uniformi. Un approccio coordinato all'elaborazione e alla presentazione di tali studi facilita l'analisi dei dati e assicura la comparabilità. Per assicurare che agli Stati membri sia accordato un periodo sufficiente per elaborare i protocolli di studio senza limitare il tempo accordato ai fabbricanti e agli importatori per effettuare gli studi, la presente decisione dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 1o gennaio 2017. In conformità all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2014/40/UE, i fabbricanti e gli importatori dovrebbero essere tenuti a presentare segnalazioni rafforzate in relazione alla prima serie di additivi individuati solo entro il 1o luglio 2018.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto

    L'elenco prioritario di additivi di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/40/UE è stabilito nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Applicazione

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

    Articolo 3

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).

    (3)  CSRSERI, Additives used in tobacco products (Additivi impiegati nei prodotti del tabacco) adottato il 25 gennaio 2016, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/index_en.htm


    ALLEGATO

    Elenco prioritario di additivi impiegati nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione

    Additivo

    Formula chimica

    (se del caso)

    Numeri CAS applicabili alla sostanza (elenco non esaustivo)

    Carruba

     

    9000-40-2, 84961-45-5

    Cacao

     

    84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1

    Diacetile

    C4H6O2

    431-03-8

    Fieno greco

     

    68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1

    Fico

     

    90028-74-3

    Geraniolo

    C10H18O

    106-24-1, 8000-46-2

    Glicerolo

    C3H8O3

    56-81-5

    Guaiacolo

    C6H4(OH)(OCH3)

    90-05-1

    Gomma di guar

     

    9000-30-0

    Liquirizia

     

    68916-91-6

    Maltolo

    C6H6O3

    118-71-8

    Mentolo

    C10H20O

    2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5

    Glicole propilenico

    C3H8O2

    57-55-6

    Sorbitolo

    C6H14O6

    50-70-4

    Biossido di titanio

    TiO2

    13463-67-7, 1317-70-0


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