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Document 32013D0315
2013/315/EU: Council Decision of 21 June 2013 abrogating Decision 2004/918/EC on the existence of an excessive deficit in Hungary
2013/315/UE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013 , che abroga la decisione 2004/918/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria
2013/315/UE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013 , che abroga la decisione 2004/918/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria
GU L 173 del 26.6.2013, p. 43–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/43 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2013
che abroga la decisione 2004/918/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria
(2013/315/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 luglio 2004, conformemente all’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso, con decisione 2004/918/CE (1), che in Ungheria esisteva un disavanzo eccessivo e ha adottato una raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2008. |
(2) |
Il 18 gennaio 2005, conformemente all’articolo 104, paragrafo 8, TCE, il Consiglio ha ritenuto che l’Ungheria non avesse dato seguito effettivo alla sua raccomandazione e l’8 marzo 2005 ha adottato un’altra raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE, confermando il termine del 2008 per la correzione del disavanzo eccessivo. L’8 novembre 2005 il Consiglio ha stabilito che l’Ungheria, per la seconda volta, non si era conformata alla sua raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE. Di conseguenza, il 10 ottobre 2006 il Consiglio ha rivolto all’Ungheria una terza raccomandazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del TCE posticipando al 2009 il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il 7 luglio 2009 il Consiglio ha concluso che si poteva ritenere che le autorità ungheresi avessero dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 10 ottobre 2006 e, in un contesto di grave recessione economica, ha formulato una raccomandazione rivista, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE ("raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009"), stabilendo ancora una volta un nuovo termine per la correzione, cioè il 2011. Il 27 gennaio 2010 la Commissione ha concluso che l’Ungheria aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009, conclusione condivisa dal Consiglio nelle conclusioni del 16 febbraio 2010, pur richiamando l’attenzione sulla presenza di rischi significativi. |
(3) |
Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 126, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che l’Ungheria non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 entro il termine stabilito in tale raccomandazione. Sebbene nel 2011 il valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato non fosse stato superato, tale risultato non si basava su una correzione strutturale e duratura bensì su considerevoli entrate una tantum. A ciò si aggiungeva un deterioramento strutturale cumulativo stimato di oltre il 2% del PIL sia nel 2010 che nel 2011, a fronte di un miglioramento cumulativo raccomandato del saldo di bilancio pari allo 0,5% del PIL. Inoltre, benché nel 2012 le autorità stessero attuando misure strutturali che avrebbero dovuto compensare ampiamente il precedente deterioramento, il valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato sarebbe stato rispettato solo grazie a misure una tantum pari a quasi l’1% del PIL anche nel 2012, e sarebbe stato superato nel 2013. |
(4) |
Il 13 marzo 2012, il Consiglio ha adottato una nuova raccomandazione per l’Ungheria conformemente all’articolo 126, paragrafo 7, TFUE ("raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012") al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Le autorità ungheresi sono state invitate a compiere le seguenti azioni: i) porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012 in modo credibile e duraturo; ii) compiere un ulteriore sforzo di bilancio di almeno ½% del PIL per garantire il conseguimento dell’obiettivo di disavanzo 2012 pari al 2,5% del PIL; e iii) adottare le necessarie misure supplementari di carattere strutturale per garantire che nel 2013 il disavanzo si attesti a livelli nettamente inferiori alla soglia del 3% del PIL. Allo stesso tempo, è stato raccomandato di riportare al più presto il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso discendente in modo da compiere progressi sufficienti verso la conformità con il parametro per la riduzione del debito. L’aggiustamento di bilancio necessitava altresì il sostegno dei miglioramenti proposti del quadro relativo alla governance di bilancio. Il Consiglio ha fissato al 13 settembre 2012 il termine per il governo ungherese per adottare misure efficaci. Il 13 marzo 2012 il Consiglio ha altresì deciso (2) di sospendere una parte degli stanziamenti d’impegno del Fondo di coesione per l’anno 2013 a favore dell’Ungheria. |
(5) |
Il 30 maggio 2012, sulla base del programma di convergenza per il periodo 2011-2015 e di un’ulteriore precisazione delle misure di risparmio, la Commissione ha concluso che l’Ungheria aveva dato seguito effettivo ai fini della correzione del disavanzo eccessivo. In particolare, si prevedeva che il disavanzo della pubblica amministrazione raggiungesse il 2,5% del PIL nel 2012 e si attestasse a livelli nettamente inferiori al valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato nel 2013, come raccomandato dalla raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 2012. Inoltre, si prendeva atto dei progressi compiuti nel rafforzamento del quadro relativo alla governance di bilancio, pur ritenendo lenti i progressi complessivi in questo settore. In tale contesto il 22 giugno 2012 il Consiglio, a seguito di una proposta della Commissione del 30 giugno 2012, ha adottato la decisione di esecuzione 2012/323/UE (3) che revoca la sospensione degli impegni del Fondo di coesione. |
(6) |
Conformemente all’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l’applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell’applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione e altre variabili connesse due volte l’anno, segnatamente entro il 1o aprile e il 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4). |
(7) |
Nel valutare se una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni. |
(8) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dall’Ungheria anteriormente al 1o aprile 2013, le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione e la valutazione delle misure correttive supplementari adottate con un decreto governativo il 13 maggio 2013 giustificano le seguenti conclusioni:
|
(9) |
Per quanto riguarda la governance di bilancio, il Consiglio ha invitato le autorità ungheresi a istituire un quadro a medio termine effettivamente vincolante e ad ampliare le competenze analitiche del consiglio di bilancio alla luce del suo diritto di veto sul bilancio annuale. Il programma di convergenza per il periodo 2012-2016 annuncia l’intenzione di realizzare progressi in questo campo nell’autunno 2013. Si continuerà a monitorare attentamente i progressi nell’ambito del semestre europeo. |
(10) |
A partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, l’Ungheria dovrebbe mantenere un orientamento della politica di bilancio in linea con il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e realizzare progressi sufficienti verso la conformità con il criterio del debito conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (5). |
(11) |
Conformemente all’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo dev’essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(12) |
A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Ungheria è stato corretto ed è opportuno pertanto abrogare la decisione 2004/918/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Ungheria è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2004/918/CE è abrogata.
Articolo 3
L’Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
(1) GU L 389 del 30.12.2004, pag. 27.
(2) Decisione di esecuzione 2012/156/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012, che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria con effetto al 1o gennaio 2013 (GU L 78 del 17.3.2012, pag. 19).
(3) GU L 165 del 26.6.2012, pag. 46.
(4) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
(5) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.