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Document 62011TN0624
Case T-624/11: Action brought on 30 November 2011 — Yueqing Onesto Electric v OHIM — Ensto (ONESTO)
Causa T-624/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Yueqing Onesto Electric/UAMI — Ensto (ONESTO)
Causa T-624/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Yueqing Onesto Electric/UAMI — Ensto (ONESTO)
GU C 32 del 4.2.2012, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/38 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Yueqing Onesto Electric/UAMI — Ensto (ONESTO)
(Causa T-624/11)
2012/C 32/76
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Yueqing Onesto Electric Co. Ltd (Zhejiang, Cina) (rappresentante: avv. B. Piepenbrink)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ensto Oy (Porvoo, Finlandia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 settembre 2011, procedimento R 2535/2010-2; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ONESTO», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. W00909305
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 1980242 del marchio figurativo «ENSTO», per prodotti delle classi 7, 9 e 11; registrazione comunitaria n. 40600 del marchio denominativo «ENSTO», per prodotti delle classi 7, 9, 11 e 16; registrazione finlandese n. 218071 del marchio denominativo «ENSTO», per prodotti delle classi 7, 9 e 11
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto della domanda di marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato la sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio comunitario richiesto.