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Document 32019R2072

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione

GU L 319 del 10.12.2019, p. 1–279 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj

10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 32, paragrafo 2, l’articolo 37, paragrafi 2 e 4, l’articolo 40, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 72, paragrafo 1, l’articolo 73, l’articolo 79, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/2031 è applicabile a decorrere dal 14 dicembre 2019. Affinché le sue disposizioni diventino pienamente efficaci, devono essere adottate norme di attuazione che disciplinano gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le pertinenti prescrizioni necessarie a proteggere il territorio dell’Unione dai rischi fitosanitari.

(2)

Dovrebbero pertanto essere stabilite norme specifiche al fine di istituire un elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché le misure volte a prevenire la loro presenza nei rispettivi territori dell’Unione o sulle piante da impianto.

(3)

Gli organismi nocivi il cui elenco figura nell’allegato I, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2) e nell’allegato II, parte A, sezione I, di tale direttiva sono stati oggetto di una rivalutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) al fine di stabilire l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031. La rivalutazione è stata necessaria per aggiornare lo status fitosanitario di tali organismi nocivi in base agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici come pure per determinare la loro conformità ai criteri di cui all’articolo 3 di detto regolamento per quanto riguarda il territorio dell’Unione e all’allegato I, sezione 1, del medesimo regolamento.

(4)

A seguito della rivalutazione, alcuni organismi nocivi figuranti negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE non dovrebbero essere inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione in quanto non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione al territorio dell’Unione.

(5)

Determinati organismi nocivi, alcuni dei quali figurano negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, sono risultati conformi alle condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione e dovrebbero quindi essere inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.

(6)

In seguito alla rivalutazione, alcuni organismi nocivi indicati negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE come organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione dovrebbero essere inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione quali organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione data la loro presenza accertata in alcune parti del medesimo.

(7)

I nomi di determinati organismi nocivi dovrebbero essere aggiornati in modo da riflettere gli ultimi sviluppi della nomenclatura internazionale. È opportuno che tali organismi nocivi siano inseriti nell’elenco con i rispettivi codici attribuiti dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO»). Tale condizione è necessaria per garantire l’identificazione di tali organismi nocivi, anche in caso di un cambiamento dei nomi in futuro.

(8)

La Commissione ha proceduto a una rivalutazione delle zone protette riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (3) e dei rispettivi organismi nocivi figuranti negli elenchi dell’allegato I, parte B, e dell’allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Scopo della rivalutazione era stabilire se tali organismi nocivi corrispondono alla descrizione dell’organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

(9)

La rivalutazione si è basata sulle domande degli Stati membri di riconoscere, modificare o eliminare zone protette, su relazioni periodiche di indagine presentate dagli Stati membri, su ispezioni della Commissione e su vari altri dati scientifici e tecnici.

(10)

Determinati organismi nocivi, alcuni dei quali figurano negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, sono risultati conformi alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, pertanto dovrebbero essere inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Tali organismi nocivi dovrebbero essere inseriti nell’elenco con i rispettivi codici attribuiti dall’EPPO, al fine di garantirne l’identificazione, anche in caso di cambiamento dei nomi in futuro.

(11)

È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 690/2008 per evitare sovrapposizioni con l’elenco di zone protette del presente regolamento.

(12)

L’EPPO ha effettuato una rivalutazione degli organismi nocivi di cui all’allegato II, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE, delle colture di cui al punto 3 e degli organismi nocivi di cui al punto 6 dell’allegato I della direttiva 66/401/CEE (4) nonché degli organismi nocivi di cui all’allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (5), dell’allegato I della direttiva 68/193/CEE del Consiglio (6), nonché degli organismi nocivi i cui elenchi figurano in atti adottati a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 98/56/CE del Consiglio (7), nell’allegato II della direttiva 2002/55/CE del Consiglio (8), nell’allegato I e nell’allegato II, parte B, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio (9) come pure negli atti adottati a norma dell’articolo 18, lettera c), di tale direttiva, nell’allegato I, punto 4, e nell’allegato II, parte I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (10), negli atti adottati a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/72/CE del Consiglio (11) e negli atti adottati a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (12).

(13)

La rivalutazione è stata necessaria per aggiornare lo status fitosanitario di tali organismi nocivi in base agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici come pure per valutare la loro conformità ai criteri di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il territorio dell’Unione e all’allegato I, sezione 4, del medesimo regolamento.

(14)

Determinati organismi nocivi, alcuni dei quali figurano negli elenchi di tali direttive, sono risultati conformi alle condizioni di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione e dovrebbero quindi essere inclusi nell’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Conformemente all’articolo 37, paragrafo 7, di detto regolamento, in tale elenco devono figurare categorie specifiche per le pertinenti piante da impianto di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.

(15)

In alcuni casi, tali piante da impianto non dovrebbero essere introdotte o spostate all’interno del territorio dell’Unione se la presenza su di esse di ORNQ o di sintomi causati da tali ORNQ è superiore a una determinata soglia, secondo quanto stabilito all’articolo 37, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/2031. Come precisato in detto articolo, tale soglia deve essere stabilita solo qualora gli operatori professionali possano garantire che l’incidenza di ORNQ sulle piante da impianto non sia tale da superarla e ove sia possibile verificare se tale soglia non sia superata nei lotti di piante da impianto.

(16)

Conformemente all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piante da impianto interessate si applicano fatte salve le misure adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto incidere sulle misure adottate a norma di tali direttive, riguardanti le ispezioni, i campionamenti e le prove effettuati sulle piante da impianto interessate o sulle piante da cui provengono, l’origine delle piante da impianto da zone o siti indenni o protetti fisicamente dai pertinenti ORNQ, i trattamenti delle piante da impianto o delle piante da cui provengono o la produzione delle piante da impianto.

(17)

Le disposizioni del presente regolamento concernenti gli ORNQ non dovrebbero inoltre pregiudicare le eccezioni previste per le piante da impianto, adottate a norma di tali direttive e relative ai requisiti di commercializzazione stabiliti da dette direttive per quanto riguarda la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione, la fornitura di piante a prestatori di determinati servizi, lo spostamento di piante destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o scopi sperimentali, le sementi non definitivamente certificate, le sementi oggetto delle eccezioni di cui alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/478 (13) e le piante di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione.

(18)

È vietata l’introduzione nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da tutti i paesi terzi o da alcuni paesi terzi figuranti nell’elenco dell’allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE.

(19)

Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono stati riesaminati sulla base di nuovi dati, del rischio presentato dai loro organismi nocivi per il territorio dell’Unione e dell’aggiornamento dell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.

(20)

In base a tale riesame, alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti dovrebbero quindi essere inseriti nell’elenco a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto di introduzione. Tale divieto risulta necessario in quanto la protezione fitosanitaria dell’Unione non può essere garantita applicando misure meno rigorose al riguardo.

(21)

Alla luce della rivalutazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, è opportuno adottare, a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nuove disposizioni per l’introduzione nell’Unione di alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, e le rispettive prescrizioni particolari, nonché disposizioni per lo spostamento nell’Unione di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, e le pertinenti prescrizioni particolari.

(22)

L’indicazione dei codici NC non dovrebbe essere obbligatoria per l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell’Unione. Si tratterebbe di un approccio proporzionato, in quanto i codici NC sono necessari solo per l’identificazione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti al momento dell’introduzione nell’Unione da un paese terzo. Tale approccio sarebbe inoltre conforme all’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/2031, a norma del quale i suddetti codici non sono previsti per l’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante.

(23)

L’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti è vietata nelle pertinenti zone protette e, se del caso, per quanto riguarda il paese terzo di origine secondo quanto indicato nell’allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’elenco dell’allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE possono inoltre essere introdotti nelle rispettive zone protette soltanto se soddisfano le pertinenti prescrizioni particolari.

(24)

Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono stati riesaminati sulla base di nuovi dati, del rischio presentato dai loro organismi nocivi per le rispettive zone protette e dell’aggiornamento dell’elenco delle zone protette e degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

(25)

In base a tale riesame, alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti e le rispettive zone protette dovrebbero essere inseriti in un elenco del presente regolamento, secondo quanto previsto all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, unitamente ai paesi terzi e ai gruppi di paesi terzi di origine ai quali si applica il divieto di introduzione.

(26)

Determinate piante e determinati prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le rispettive zone protette e le prescrizioni particolari, dovrebbero inoltre essere inseriti in un elenco del presente regolamento secondo quanto previsto all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

(27)

Occorre stabilire, a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione.

(28)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 prescrive un certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante diverse da quelle incluse nell’elenco di cui all’articolo 72, paragrafo 1, a norma dell’articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. Alcuni frutti sono tuttavia risultati conformi ai criteri di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2016/2031 e sono stati considerati piante che non richiedono un certificato fitosanitario. Non dovrebbe pertanto essere richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione nell’Unione dei frutti figuranti nell’elenco dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(29)

Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere l’articolo 2 e l’allegato II di tale regolamento, al fine di evitare sovrapposizioni con il presente regolamento.

(30)

A norma dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 occorre stabilire un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione nelle rispettive zone protette, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione. Tale elenco contribuirà a garantire chiarezza per gli operatori professionali, le autorità competenti e tutti gli altri utilizzatori di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

(31)

Occorre stabilire, a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione. Tale elenco contribuirà a garantire chiarezza per gli operatori professionali, le autorità competenti e tutti gli altri utilizzatori di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

(32)

Al fine di evitare di imporre obblighi agli operatori professionali, i passaporti delle piante non dovrebbero essere richiesti per lo spostamento di sementi soggette a deroghe alle prescrizioni delle rispettive direttive sulla commercializzazione delle sementi. Ciò è appropriato in quanto il presente regolamento si applica fatte salve le misure adottate a norma di tali direttive e non dovrebbe introdurre ulteriori oneri di certificazione per gli operatori professionali rispetto a quelli attualmente previsti dalle direttive.

(33)

Occorre stabilire, a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l’introduzione o lo spostamento in determinate zone protette. Tali passaporti delle piante dovrebbero recare l’indicazione «PZ» per essere distinti dai passaporti delle piante richiesti per gli spostamenti in tutto il territorio dell’Unione. Tale elenco contribuirà a garantire chiarezza per gli operatori professionali, le autorità competenti e tutti gli altri utilizzatori di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

(34)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali causate dalle modifiche delle prescrizioni relative agli ORNQ, è opportuno prevedere un periodo di transizione limitato per le sementi e le altre piante da impianto già prodotte, introdotte o spostate nell’Unione in conformità alle prescrizioni relative alla presenza di ORNQ applicabili prima del 14 dicembre 2019, data di applicazione del presente regolamento. Tali sementi e altre piante da impianto possono continuare a essere introdotte o spostate nell’Unione conformemente a dette prescrizioni per un periodo di tempo limitato. Sarebbe altresì proporzionato prescrivere che i passaporti delle piante attestino unicamente la conformità di tali sementi e altre piante da impianto alle prescrizioni applicabili agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e alle misure adottate a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031. Tale approccio sarebbe necessario, tenuto conto dei grandi quantitativi di sementi e di altre piante da impianto che si trovano in fase di produzione, o sono state prodotte, prima del 14 dicembre 2019, a norma delle disposizioni delle direttive relative alla commercializzazione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione applicabili prima di tale data e quando non erano richiesti passaporti delle piante in relazione alla presenza di ORNQ. Tali piante da impianto sono già state certificate e sarebbe sproporzionato esigere un’ulteriore certificazione ai sensi delle nuove norme. Un periodo di transizione di un anno sarebbe quindi necessario per garantire l’agevole assorbimento di tali piante da impianto da parte del mercato e per facilitare l’adattamento delle autorità competenti e degli operatori professionali alle nuove norme.

(35)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per concedere alle autorità competenti e agli operatori professionali il tempo più lungo possibile per prepararsi alla sua applicazione.

(36)

Per motivi di certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2016/2031, ossia il 14 dicembre 2019.

(37)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento attua il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’allegato I.

2.   Inoltre si intende per:

a)

«praticamente esenti da organismi nocivi»: una presenza sufficientemente bassa di organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, sulle piante da impianto o sulle piante da frutto, tale da garantire un’accettabile qualità e valore di utilizzo di dette piante;

b)

«dichiarazione ufficiale»: un certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, un passaporto delle piante di cui all’articolo 78 del medesimo regolamento, il marchio per materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti di cui all’articolo 96 di tale regolamento o gli attestati ufficiali di cui all’articolo 99 di detto regolamento;

c)

«approccio sistemico»: l’integrazione di diverse misure di gestione del rischio, di cui almeno due ad azione indipendente che, se applicate insieme, raggiungono un livello di protezione adeguato nei confronti degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 3

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione

L’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell’allegato II del presente regolamento.

L’elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione figura nell’allegato II, parte A, e l’elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione figura nell’allegato II, parte B.

Articolo 4

Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

L’elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione e delle specifiche piante da impianto, comprendente categorie e soglie

L’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ») e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell’allegato IV del presente regolamento. Tali piante da impianto non sono introdotte o spostate nell’Unione se la presenza su di esse di ORNQ, o di sintomi causati dagli ORNQ, è superiore alle soglie.

Il divieto di introduzione e spostamento di cui al primo comma si applica soltanto alle categorie di piante da impianto di cui all’allegato IV.

Articolo 6

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto

1.   Le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ connessa allo spostamento e all’introduzione nell’Unione di specifiche piante da impianto di cui all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 figurano nell’allegato V del presente regolamento.

2.   L’elenco di cui all’allegato IV e l’allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le misure adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE per quanto riguarda:

a)

le ispezioni, i campionamenti e le prove effettuati sulle piante da impianto interessate o sulle piante da cui provengono;

b)

l’origine delle rispettive piante da impianto da zone o siti indenni o protetti fisicamente dai pertinenti ORNQ;

c)

i trattamenti delle piante da impianto interessate o delle piante da cui provengono;

d)

la produzione delle piante da impianto.

3.   Inoltre, l’elenco di cui all’allegato IV e l’allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le eccezioni per le piante da impianto, adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE, relative ai requisiti di commercializzazione stabiliti da tali direttive, tra cui:

a)

eccezioni relative alla fornitura di piante da impianto a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

b)

eccezioni relative alla fornitura di piante da impianto in natura a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, a condizione che essi non acquisiscano titoli sulle piante fornite e che sia garantita l’individualità delle piante;

c)

eccezioni relative alla fornitura di piante da impianto a determinate condizioni ai prestatori di servizi per la produzione di specifiche materie prime agricole a fini industriali, o la propagazione di sementi a tal fine;

d)

eccezioni relative alle piante da impianto destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o fini sperimentali;

e)

eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione riguardanti le piante da impianto non definitivamente certificate;

f)

eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione di cui alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/478;

g)

eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione di piante da impianto di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione verso paesi terzi.

Articolo 7

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nell’Unione in provenienza da alcuni paesi terzi

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 8

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti da paesi terzi o dal territorio dell’Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione o lo spostamento nel territorio dell’Unione

1.   L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti da paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione, di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato VII del presente regolamento.

2.   L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti dal territorio dell’Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell’Unione, di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 9

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione in determinate zone protette

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione in determinate zone protette in provenienza da paesi terzi o dal territorio dell’Unione, di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato IX del presente regolamento.

Articolo 10

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, delle pertinenti zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari, di cui all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato X del presente regolamento.

Articolo 11

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari

1.   L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione per la cui introduzione nel territorio dell’Unione sono richiesti certificati fitosanitari, di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato XI, parte A, del presente regolamento.

2.   L’elenco delle piante oggetto dell’eccezione relativa al certificato fitosanitario di cui all’articolo 73, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato XI, parte C, del presente regolamento.

3.   Tutte le piante, diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, sono introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in conformità all’articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. I codici NC disponibili per tali piante figurano nell’elenco dell’allegato XI, parte B, del presente regolamento.

Articolo 12

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per la cui introduzione in specifiche zone protette in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione è richiesto un certificato fitosanitario, di cui all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato XII del presente regolamento.

Articolo 13

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione

1.   L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione, di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato XIII del presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell’Unione di sementi conformi alle due condizioni seguenti:

a)

sono oggetto delle eccezioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3; e

b)

non sono oggetto delle prescrizioni particolari di cui all’allegato VIII o all’allegato X.

Articolo 14

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l’indicazione «PZ» per l’introduzione e lo spostamento in determinate zone protette

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l’introduzione o lo spostamento in determinate zone protette, di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell’allegato XIV del presente regolamento.

I passaporti delle piante di cui al primo comma recano l’indicazione «PZ».

Articolo 15

Abrogazione del regolamento (CE) n. 690/2008

Il regolamento (CE) n. 690/2008 è abrogato.

Articolo 16

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è così modificato:

(1)

l’articolo 2 è soppresso;

(2)

l’allegato II è soppresso.

Articolo 17

Misure transitorie

Le sementi e le altre piante da impianto introdotte o spostate nel territorio dell’Unione o prodotte, prima del 14 dicembre 2019, a norma delle prescrizioni applicabili delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE, relative alla presenza di ORNQ prima di tale data, possono essere introdotte o spostate nel territorio dell’Unione fino al 14 dicembre 2020, purché siano conformi a tali prescrizioni. Dal 14 dicembre 2020 gli articoli 5 e 6 si applicano a tutte le piante da impianto disciplinate dal presente regolamento.

I passaporti delle piante prescritti dal presente regolamento per lo spostamento nel territorio dell’Unione di sementi e altre piante da impianto che beneficiano del periodo di transizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo certificano, fino al 14 dicembre 2020, solo la conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o alle misure adottate a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1).

(4)  Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298).

(5)  Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309).

(6)  Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

(7)  Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

(8)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

(9)  Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

(10)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(11)  Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 28).

(12)  Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8).

(13)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/478 della Commissione, del 16 marzo 2017, che dispensa determinati Stati membri dall’obbligo di applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione, rispettivamente, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra, e che abroga la decisione 2010/680/UE (GU L 73 del 18.3.2017, pag. 29).


ALLEGATO I

Definizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1

Ai fini del presente regolamento, i termini figuranti nella parte A, quando sono utilizzati negli allegati del presente regolamento, hanno il medesimo significato di cui alle pertinenti direttive indicate nella seconda colonna della parte B.

PARTE A

Elenco dei termini

Sementi pre-base;

Sementi di base;

Sementi certificate;

Sementi standard;

Vite

Materiali di moltiplicazione iniziali;

Materiali di moltiplicazione di base;

Materiali pre-base;

Materiali di base;

Materiali certificati;

Materiali standard:

Materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Materiali forestali di moltiplicazione;

Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi;

Materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Candidata pianta madre di pre-base;

Pianta madre di pre-base;

Pianta madre di base;

Pianta madre certificata;

Materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis);

Sementi di piante foraggere;

Sementi di cereali;

Sementi di ortaggi;

Tuberi-seme di patate;

Sementi di piante oleaginose e da fibra.

PARTE B

Elenco delle direttive e degli allegati

1.

ALLEGATI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

2.

DIRETTIVE

ALLEGATO IV, parte A

(ORNQ rilevanti per le sementi di piante foraggere)

ALLEGATO V, parte A

(Misure relative alle sementi di piante foraggere)

Direttiva 66/401/CEE

ALLEGATO IV, parte B

(ORNQ rilevanti per le sementi di cereali)

ALLEGATO V, parte B

(Misure relative alle sementi di cereali)

Direttiva 66/402/CEE

ALLEGATO IV, parte C

(ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione della vite)

Direttiva 68/193/CEE

ALLEGATO IV, parte D

(ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali)

ALLEGATO V, parte C

(Misure relative alle piante ornamentali)

Direttiva 98/56/CE

ALLEGATO IV, parte E

(ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi)

ALLEGATO V, parte D

(Misure relative ai materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi)

Direttiva 1999/105/CE

ALLEGATO IV, parte F

(ORNQ rilevanti per le sementi di ortaggi)

ALLEGATO V, parte E

(Misure relative alle sementi di ortaggi)

Direttiva 2002/55/CE

ALLEGATO IV, parte G

(ORNQ rilevanti per i tuberi-seme di patate)

ALLEGATO V, parte F

(Misure relative ai tuberi-seme di patate)

Direttiva 2002/56/CE

ALLEGATO IV, parte H

(ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra)

ALLEGATO V, parte G

(Misure relative alle sementi di piante oleaginose e da fibra)

Direttiva 2002/57/CE

ALLEGATO IV, parte I

(ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi)

ALLEGATO V, parte H

(Misure relative alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi)

Direttiva 2008/72/CE

ALLEGATO IV, parte J

(ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

Direttiva 2008/90/CE

ALLEGATO XIII, punto 4

Sementi di cereali

Direttiva 66/402/CEE

ALLEGATO XIII, punto 5

Sementi di ortaggi

Direttiva 2002/55/CE

ALLEGATO XIII, punto 6

Sementi di piante oleaginose e da fibra

Direttiva 2002/57/CE


ALLEGATO II

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e dei rispettivi codici

INDICE

Parte A Organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione

A.

Batteri

B.

Funghi e oomiceti

C.

Insetti e acari

D.

Nematodi

E.

Piante parassite

F.

Virus, viroidi e fitoplasmi

Parte B Organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione

A.

Batteri

B.

Funghi e oomiceti

C.

Insetti e acari

D.

Molluschi

E.

Nematodi

F.

Virus, viroidi e fitoplasmi

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON È NOTA LA PRESENZA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE

 

Organismi nocivi da quarantena e relativi codici attribuiti dall’EPPO

A. Batteri

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Funghi e oomiceti

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], esclusi Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] e Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], esclusi:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Insetti e acari

1.

Acleris spp. (non europei) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) noto come vettore di virus [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (non europei) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (non europei) [1CICDF] noti come vettori di Xylella fastidiosa, quali:

a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, specie non europee [1MARGG], quali:

a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (popolazioni non europee) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (non europei) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (non europei) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (non europei) [1TEPHF], quali:

a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematodi

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], esclusi:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] e Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (popolazioni non europee) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Piante parassite

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], esclusi:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl e Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Virus, viroidi e fitoplasmi

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (isolati non UE) [CTV000]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

a)

CiLV-C [CILVC0];

b)

CiLV-C2 [CILVC2];

c)

HGSV-2 [HGSV20]

d)

ceppo di Citrus di OFV [OFV00] (ceppo di Citrus);

e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]

8.

Virus, viroidi e fitoplasmi della patata, quali:

a)

Andean potato latent virus [APLV00];

b)

Andean potato mottle virus [APMOV0];

c)

Arracacha virus B, oca strain [AVBO00];

d)

Potato black ringspot virus [PBRSV0];

e)

Potato virus T [PVT000];

f)

Isolati non europei dei Potato virus A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn and Yc) e Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (compresi Yo, PVYN00, PVYC00)] e [PLRV00].

9.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

10.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

11.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

12.

Virus, viroidi e fitoplasmi di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., quali:

a)

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0];

b)

Cherry rasp leaf virus [CRLV00];

c)

Peach mosaic virus [PCMV00];

d)

Peach rosette mosaic virus [PRMV00];

e)

American plum line pattern virus [APLPV0];

f)

Raspberry leaf curl virus [RLCV00];

g)

Strawberry witches’ broom phytoplasma [SYWB00];

h)

Virus, viroidi e fitoplasmi non europei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.

13.

Begomovirus, esclusi:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI È NOTA LA PRESENZA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE

 

Organismi nocivi da quarantena e relativi codici attribuiti dall’EPPO

A. Batteri

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Funghi e oomiceti

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Insetti e acari

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Molluschi

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematodi

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Virus, viroidi e fitoplasmi

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]


ALLEGATO III

Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e dei rispettivi codici

Le zone protette elencate nella terza colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:

a)

l’intero territorio dello Stato membro elencato;

b)

il territorio dello Stato membro elencato con le eccezioni indicate tra parentesi;

c)

unicamente la parte del territorio dello Stato membro specificata tra parentesi.

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

Codice EPPO

Zone protette

a)   Batteri

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Estonia;

b)

Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L’Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)];

c)

Francia (Corsica);

d)

Italia [Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalleto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina; Maniace, Bronte, Adrano nella provincia di Catania; Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta];

e)

Lettonia;

f)

Finlandia;

g)

Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne);

h)

Fino al 30 aprile 2020: Irlanda (esclusa la città di Galway);

i)

Fino al 30 aprile 2020: Italia [Puglia, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, nonché i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona)];

j)

Fino al 30 aprile 2020: Lituania [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)];

k)

Fino al 30 aprile 2020: Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell’autostrada H4) nonché Velika Polana, e le località di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki del comune di Ivančna Gorica];

l)

Fino al 30 aprile 2020: Slovacchia [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)].

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

fino al 30 aprile 2020: Regno Unito

b)   Funghi e oomiceti

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grecia

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)

Repubblica ceca;

b)

Irlanda;

c)

Svezia;

d)

Regno Unito.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

a)

Irlanda;

b)

Regno Unito (Irlanda del Nord).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irlanda

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld (isolati UE)

PHYTRA

fino al 30 aprile 2023: Francia [escluso il dipartimento del Finistère (Bretagna)]

c)   Insetti e acari

1.

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)

BEMITA

a)

Irlanda;

b)

Svezia;

c)

Regno Unito.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Irlanda;

b)

Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Irlanda;

b)

Grecia;

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Irlanda;

b)

Regno Unito.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Irlanda;

b)

Grecia;

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Grecia;

b)

Portogallo (Azzorre).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Irlanda;

b)

Grecia;

c)

Regno Unito.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Irlanda;

b)

Grecia;

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Irlanda;

b)

Grecia;

c)

Regno Unito.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Irlanda;

b)

Cipro;

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Irlanda;

b)

Regno Unito.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Irlanda;

b)

Spagna (Ibiza e Minorca);

c)

Cipro;

d)

Malta;

e)

Portogallo (Azzorre e Madera);

f)

Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

g)

Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne);

h)

Regno Unito.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Irlanda;

b)

Regno Unito (Irlanda del Nord).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

Fino al 30 aprile 2020: Irlanda;

b)

fino al 30 aprile 2020: Regno Unito (Irlanda del Nord).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

Fino al 30 aprile 2020: Irlanda;

b)

fino al 30 aprile 2020: Regno Unito (Irlanda del Nord).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Irlanda;

b)

Malta;

c)

Regno Unito.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Irlanda;

b)

Portogallo (Azzorre);

c)

Regno Unito.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Spagna (Granada e Malaga);

b)

Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Regno Unito

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Irlanda;

b)

fino al 30 aprile 2020: Regno Unito (escluse le unità amministrative locali di Barking and Dagenham, Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham e Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cipro

d)   Virus, viroidi e fitoplasmi

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

a)

Irlanda;

b)

Francia (Bretagna);

c)

Portogallo (Azzorre);

d)

Finlandia;

e)

Regno Unito (Irlanda del Nord).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Regno Unito

3.

Citrus tristeza virus (isolati UE)

CTV000

Malta


ALLEGATO IV

Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l’Unione e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie in conformità all’articolo 5

INDICE

Parte A -

ORNQ rilevanti per le sementi di piante foraggere

Parte B -

ORNQ rilevanti per le sementi di cereali

Parte C -

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione della vite

Parte D -

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Parte E -

ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

Parte F -

ORNQ rilevanti per le sementi di ortaggi

Parte G -

ORNQ rilevanti per i tuberi-seme di patate

Parte H -

ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra

Parte I -

ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi

Parte J -

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Parte K -

ORNQ rilevanti per le sementi di Solanum tuberosum

Parte L -

ORNQ rilevanti per le piante da impianto di Humulus lupulus, escluse le sementi

PARTE A

ORNQ rilevanti per le sementi di piante foraggere

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglie per le sementi pre-base

Soglie per le sementi di base

Soglie per le sementi certificate

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

PARTE B

ORNQ rilevanti per le sementi di cereali

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglie per le sementi pre-base

Soglie per le sementi di base

Soglie per le sementi certificate

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Funghi

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praticamente esente

Praticamente esente

Praticamente esente

PARTE C

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione della vite

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto, escluse le sementi (genere o specie)

Soglia per materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base, materiali certificati

Soglia per materiali standard

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto, escluse le sementi (genere o specie)

Soglia per materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base, materiali certificati

Soglia per materiali standard

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis vinifera L. non innestata

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., esclusa Vitis vinifera L. non innestata

Praticamente esente

Praticamente esente

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto, escluse le sementi (genere o specie)

Soglia per materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base, materiali certificati

Soglia per materiali standard

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Portainnesti delle specie Vitis spp. e loro ibridi, esclusa Vitis vinifera L.

0 % per i materiali di moltiplicazione iniziali

Non pertinente per i materiali di moltiplicazione di base e i materiali certificati

Non pertinente

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

PARTE D

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Piante da impianto, escluse le sementi

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Piante da impianto, escluse le sementi

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Piante da impianto, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Piante da impianto, escluse le sementi

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Piante da impianto, escluse le sementi

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Piante da impianto, escluse le sementi

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Piante da impianto, escluse le sementi

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Piante da impianto, escluse le sementi

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Sementi

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Piante da impianto, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Piante da impianto, escluse le sementi

Chrysanthemum L.

0 %

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Piante da impianto, escluse le sementi

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Piante da impianto, escluse le sementi

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Piante da impianto, escluse le sementi

Palmae, per quanto riguarda i generi e le specie seguenti: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Piante da impianto, escluse le sementi

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Piante da impianto, escluse le sementi

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Piante da impianto, escluse le sementi

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Piante da impianto, escluse le sementi

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Piante da impianto, escluse le sementi

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Piante da impianto, escluse le sementi

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Piante da impianto, escluse le sementi

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (isolati UE)

Piante da impianto, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Piante da impianto, escluse le sementi

Begonia x hiemalis

Fotsch, ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Piante delle specie seguenti di Prunus L., destinate all’impianto, escluse le sementi:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Piante da impianto, escluse le sementi

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., ibridi della nuova Guinea di Impatiens L. Pelargonium L.

0 %

PARTE E

ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali forestali di moltiplicazione interessati

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

PARTE F

ORNQ rilevanti per le sementi di ortaggi

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per le sementi di ortaggi interessate

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per le sementi di ortaggi interessate

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per le sementi di ortaggi interessate

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per le sementi di ortaggi interessate

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTE G

ORNQ rilevanti per i tuberi-seme di patate

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate pre-base

Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate di base

Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate certificati

PBTC

PB

Sintomi di virosi

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per le piante da impianto di tuberi-seme di patate pre-base

Soglia per le piante da impianto di tuberi-seme di patate di base

Soglia per le piante da impianto di tuberi-seme di patate certificati

PBTC

PB

Gamba nera (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praticamente esente

Praticamente esente

Praticamente esente

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Rizottoniosi causata da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie

5,0 %

tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie

5,0 %

tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie

Scabbia pulverulenta della patata causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie

3,0 %

tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie

3,0 %

tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie

Sintomi di mosaico causati da virus

e

sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTE H

ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglie per le sementi pre-base

Soglie per le sementi di base

Soglie per le sementi certificate

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp

5 %

5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp

5 %

5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - lino

1 %

5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp

1 %

5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp

1 %

5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - semi di lino

5 %

5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp

5 %

5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp

5 %

5 % colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp

5 %

colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp

5 %

colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % per l’infezione causata dal complesso Phomopsis

15 % per l’infezione causata dal complesso Phomopsis

15 % per l’infezione causata dal complesso Phomopsis

Fusarium Link (genere anamorfico) [1FUSAG], escluso Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium Link (genere anamorfico), escluso Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium Link (genere anamorfico), escluso Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

colpite da Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini e Fusarium Link (genere anamorfico), escluso Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

PARTE I

ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati

Fusarium Link (genere anamorfico) [1FUSAG], escluso Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTE J

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Piante da impianto, escluse le sementi

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Piante da impianto, escluse le sementi

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Piante da impianto, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Piante da impianto, escluse le sementi

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Piante da impianto, escluse le sementi

Fragaria L.

0 %

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Piante da impianto, escluse le sementi

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (Topospora myrtilli anamorfo) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Piante da impianto, escluse le sementi

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Piante da impianto, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Piante da impianto, escluse le sementi

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. e Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent e blackcurrant yellows agent combinati

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Piante da impianto, escluse le sementi

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Piante da impianto, escluse le sementi

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Piante da impianto, escluse le sementi

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (isolati UE)

Piante da impianto, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana [APCF00], gibbosità verde [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis, rugginosità ulcerosa [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa [APLP00], verrucosità rugginosa

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 e 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Nel caso di ibridi di Prunus, se i materiali sono innestati su portainnesti, i portainnesti di altre specie di Prunus L., sensibili al Plum pox virus.

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow NET virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Piante da impianto, escluse le sementi

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Piante da impianto, escluse le sementi

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Piante da impianto, escluse le sementi

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Piante da impianto, escluse le sementi

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

PARTE K

ORNQ rilevanti per le sementi di Solanum tuberosum L.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ

Piante da impianto

Soglia per le sementi

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

PARTE L

ORNQ rilevanti per le piante da impianto di Humulus lupulus, escluse le sementi

Funghi e oomiceti

ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per le piante da impianto

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


ALLEGATO V

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto

INDICE

Parte A -

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su sementi di piante foraggere

1.

Ispezione delle colture

2.

Campionamento e prove effettuati sulle sementi di piante foraggere

3.

Misure supplementari per alcune specie di piante

Parte B -

Misure relative alle sementi di cereali

1.

Ispezione delle colture

2.

Campionamento e prove effettuati sulle sementi di cereali

3.

Misure supplementari per le sementi di Oryza sativa L.

Parte C -

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e sulle altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Parte D -

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

1.

Ispezioni visive

2.

Misure per genere o specie e categoria

Parte E -

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi

Parte F -

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui tuberi-seme di patata

Parte G -

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di piante oleaginose e da fibra

1.

Ispezione delle colture

2.

Campionamento e prove effettuati sulle sementi di piante oleaginose e da fibra

3.

Misure supplementari per le sementi di piante oleaginose e da fibra

Parte H -

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e nei materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi

Parte I -

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di Solanum tuberosum.

Parte J -

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piante da impianto di Humulus lupulus, escluse le sementi

PARTE A

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su sementi di piante foraggere

1.   Ispezione delle colture

1)

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua ispezioni in campo della coltura a partire dalla quale sono prodotte le sementi di piante foraggere per quanto riguarda la presenza di ORNQ in tale coltura, al fine di garantire che la presenza di ORNQ non superi le soglie definite nella tabella seguente.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglie per la produzione di sementi pre-base

Soglie per la produzione di sementi di base

Soglie per la produzione di sementi certificate

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

L’autorità competente può autorizzare ispettori diversi dagli operatori professionali a effettuare le ispezioni in campo per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale.

2)

Tali ispezioni in campo sono effettuate quando la condizione e la fase di sviluppo della coltura consentono un’ispezione adeguata. Viene effettuata almeno un’ispezione in campo all’anno, nel periodo più opportuno per individuare i rispettivi ORNQ.

3)

L’autorità competente stabilisce le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parti del campo da ispezionare, secondo metodi adeguati.

La percentuale di colture destinate alla produzione di sementi da sottoporre all’ispezione ufficiale dell’autorità competente è almeno pari al 5 %.

2.   Campionamento e prove effettuati sulle sementi di piante foraggere

1)

L’autorità competente:

a)

preleva ufficialmente i campioni di sementi da lotti di sementi di piante foraggere;

b)

autorizza i campionatori di sementi ad effettuare il campionamento per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale;

c)

confronta i campioni di sementi da essa prelevati con quelli dello stesso lotto di sementi prelevati dai campionatori di sementi sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera b);

d)

controlla l’attività dei campionatori di sementi di cui al punto 2).

2)

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto sorveglianza ufficiale, effettua campionamenti e prove sulle sementi di piante foraggere conformemente a metodi internazionali aggiornati.

Ad eccezione del campionamento automatico, l’autorità competente sottopone a campionamento ai fini del controllo una percentuale almeno pari al 5 % dei lotti di sementi per i quali è richiesta una certificazione ufficiale. Tale percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere finalizzata all’eliminazione di determinati dubbi.

3)

Ai fini del campionamento automatico, sono applicate procedure appropriate, sottoposte a sorveglianza ufficiale.

Per l’esame delle sementi ai fini della certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei. Per quanto riguarda il peso del lotto e dei campioni, si applica la tabella di cui all’allegato III della direttiva 66/401/CEE.

3.   Misure supplementari per alcune specie di piante

Le autorità competenti, o gli operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti, effettuano le ispezioni supplementari seguenti o adottano ogni altra misura per quanto riguarda:

1)

le sementi pre-base, le sementi di base e le sementi certificate di Medicago sativa L. al fine di prevenire la presenza di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus e di accertare che:

a)

le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; oppure

b)

la coltura è avvenuta su un terreno non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. nei tre anni precedenti la semina e durante l’ispezione in campo non è stato osservato nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus nel sito di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L. durante la coltura precedente; oppure

c)

la coltura appartiene a una varietà riconosciuta molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus e il contenuto di materia inerte non supera, in peso, lo 0,1 %;

2)

le sementi pre-base, le sementi di base e le sementi certificate di Medicago sativa L. al fine di prevenire la presenza di Ditylenchus dipsaci e di accertare che:

a)

nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci è stato osservato nel sito di produzione durante la coltura precedente e nei due anni precedenti il sito di produzione non è stato coltivato con colture ospiti principali, inoltre sono state adottate appropriate misure di igiene per impedire l’infestazione del luogo di produzione; oppure

b)

nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci è stato osservato nel sito di produzione durante la coltura precedente e non è stata riscontrata la presenza di Ditylenchus dipsaci in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo; oppure

c)

le sementi sono state sottoposte a un trattamento fisico o chimico adeguato contro Ditylenchus dipsaci e sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

PARTE B

Misure relative alle sementi di cereali

1.   Ispezione delle colture

1)

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua ispezioni in campo della coltura a partire dalla quale sono prodotte le sementi di cereali, al fine di confermare che la presenza di ORNQ non superi le soglie definite nella tabella seguente.

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglie per la produzione di sementi pre-base

Soglie per la produzione di sementi di base

Soglie per la produzione di sementi certificate

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m2 individuate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo di piante di ciascuna coltura.

Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m2 individuate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo di piante di ciascuna coltura.

Sementi certificate di prima riproduzione (C1):

non più di 4 piante sintomatiche per 200 m2 individuate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo di piante di ciascuna coltura.

Sementi certificate di seconda riproduzione (C2):

non più di 8 piante sintomatiche per 200 m2 individuate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo di piante di ciascuna coltura.

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglie per la produzione di sementi pre-base

Soglie per la produzione di sementi di base

Soglie per la produzione di sementi certificate

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

L’autorità competente può autorizzare ispettori diversi dagli operatori professionali a effettuare le ispezioni in campo per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale.

2)

Tali ispezioni in campo sono effettuate quando la condizione e la fase di sviluppo della coltura consentono un’ispezione adeguata.

Viene effettuata almeno un’ispezione in campo all’anno, nel periodo più opportuno per individuare i rispettivi ORNQ.

3)

L’autorità competente stabilisce le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parti del campo da ispezionare, secondo metodi adeguati.

La percentuale di colture destinate alla produzione di sementi da sottoporre all’ispezione ufficiale dell’autorità competente è almeno pari al 5 %.

2.   Campionamento e prove effettuati sulle sementi di cereali

1)

L’autorità competente:

a)

preleva ufficialmente i campioni di sementi da lotti di sementi di cereali;

b)

autorizza campionatori di sementi a effettuare il campionamento per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale;

c)

confronta i campioni di sementi da essa prelevati con quelli dello stesso lotto di sementi prelevati dai campionatori di sementi sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera b);

d)

controlla l’attività dei campionatori di sementi di cui al punto 2).

2)

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto sorveglianza ufficiale, effettua campionamenti e prove sulle sementi di cereali conformemente a metodi internazionali aggiornati.

Ad eccezione del campionamento automatico, l’autorità competente sottopone a campionamento ai fini del controllo una percentuale almeno pari al 5 % dei lotti di sementi per i quali è richiesta una certificazione ufficiale. Tale percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere finalizzata all’eliminazione di determinati dubbi.

3)

Ai fini del campionamento automatico, sono applicate procedure appropriate, sottoposte a sorveglianza ufficiale.

Per l’esame delle sementi ai fini della certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei. Per quanto riguarda il peso del lotto e dei campioni, si applicano le disposizioni di cui alla tabella dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE.

3.   Misure supplementari per le sementi di Oryza sativa L.

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua le ispezioni supplementari seguenti e adotta ogni altra misura atta a garantire che le sementi di Oryza sativa L. sono conformi a una delle seguenti prescrizioni:

a)

sono originarie di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides besseyi;

b)

sono state ufficialmente sottoposte, dalle autorità competenti, ad adeguate prove nematologiche su un campione rappresentativo di ciascun lotto e sono risultate esenti da Aphelenchoides besseyi;

c)

sono state sottoposte a un idoneo trattamento con acqua calda o a un altro adeguato trattamento contro Aphelenchoides besseyi.

PARTE C

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e sulle altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Le seguenti misure sono adottate in relazione ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto:

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla tabella seguente.

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Piante da impianto, escluse le sementi

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)

Le piante sono state coltivate in zone notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

oppure

b)

le piante sono state coltivate in un sito di produzione sottoposto a ispezione visiva in un periodo opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante l’ultimo periodo vegetativo e le piante che presentano sintomi dell’organismo nocivo come pure le eventuali piante ospiti circostanti sono state immediatamente estirpate e distrutte.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Piante da impianto, escluse le sementi

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)

Le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &.; Gardan) Young, Dye & Wilkie;

oppure

b)

le piante sono cresciute in un sito di produzione risultato indenne da Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie in seguito a un’ispezione visiva durante l’ultimo periodo vegetativo completo, ed eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte;

oppure

c)

non più del 2 % delle piante del lotto ha presentato sintomi nel corso di ispezioni visive, in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante l’ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche e altre eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte.

Spiroplasma citri Saglio

Piante da impianto, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo e sono risultate esenti da Spiroplasma citri Saglio, e

a)

sono state prodotte in zone notoriamente indenni da Spiroplasma citri Saglio; oppure

b)

il sito di produzione è risultato indenne da Spiroplasma citri Saglio durante l’ultimo periodo vegetativo completo in seguito a un’ispezione visiva delle piante, nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante l’ultimo periodo vegetativo; oppure

c)

non più del 2 % delle piante ha presentato sintomi nel corso dell’ispezione visiva, nel periodo opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante l’ultimo periodo vegetativo, e tutte le piante infette sono state immediatamente estirpate e distrutte.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Piante da impianto, escluse le sementi

Prunus L.

a)

Le piante sono state prodotte in una zona notoriamente indenne da Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; oppure

b)

le piante sono cresciute in un sito di produzione risultato indenne da Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. durante l’ultimo periodo vegetativo completo in seguito a un’ispezione visiva e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze e le piante circostanti sono state immediatamente estirpate e distrutte, a meno che non siano state sottoposte a prove sulla base di un campione rappresentativo di piante sintomatiche e non sia dimostrato, in tali prove, che i sintomi non sono causati da Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; oppure

c)

non più del 2 % delle piante del lotto ha presentato sintomi nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante l’ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche ed eventuali piante sintomatiche nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze, nonché le piante circostanti sono state immediatamente estirpate e distrutte, a meno che non siano state sottoposte a prove sulla base di un campione rappresentativo di piante sintomatiche e non sia dimostrato, in tali prove, che i sintomi non sono causati da Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; oppure

d)

nel caso delle specie sempreverdi, le piante sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e sono risultate esenti da sintomi di Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Nel caso delle sementi:

a)

queste sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

oppure

b)

nessun sintomo della malattia causata da Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

c)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi idonei, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)

Nel caso delle piante, escluse le sementi:

a)

le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui al punto 1) della presente voce;

e

b)

le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Nel caso delle sementi:

a)

queste sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

oppure

b)

nessun sintomo della malattia causata da Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

c)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi idonei, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)

Nel caso delle piante, escluse le sementi:

a)

le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui al punto 1) della presente voce;

e

b)

le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Nel caso delle sementi:

a)

queste sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas perforans Jones et al.;

oppure

b)

nessun sintomo della malattia causata da Xanthomonas perforans Jones et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

c)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Xanthomonas perforans Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi idonei, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove sono risultate esenti da Xanthomonas perforans Jones et al.

2)

Nel caso delle piante, escluse le sementi:

a)

le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui al punto 1) della presente voce;

e

b)

le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)

Nel caso delle sementi:

a)

queste sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

oppure

b)

nessun sintomo della malattia causata da Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. è stato osservato nel corso delle ispezioni visive in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

c)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi idonei, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)

Nel caso delle piante, escluse le sementi:

a)

le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui al punto 1) della presente voce;

e

b)

le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto, escluse le sementi

Misure

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)

Le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

oppure

b)

nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel sito di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

oppure

c)

le piante che presentano sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sono state estirpate e le piante rimanenti sono state ispezionate a intervalli di una settimana e non sono stati osservati sintomi nel sito di produzione per almeno tre settimane prima dello spostamento.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)

Le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet e Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

oppure

b)

nessun sintomo di ruggine del pino, causata da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet o Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, è stato osservato nel sito di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo;

oppure

c)

sono stati applicati trattamenti idonei contro la ruggine del pino causata da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet o Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, e prima dello spostamento le piante sono state ispezionate e sono risultate esenti da sintomi di ruggine del pino.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Sementi di Helianthus annuus L.

a)

Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

oppure

b)

nessun sintomo di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni è stato osservato nel sito di produzione delle sementi nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante il periodo vegetativo;

oppure

c)

i)

il sito di produzione delle sementi è stato sottoposto ad almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante il periodo vegetativo;

e

ii)

non più del 5 % delle piante ha presentato sintomi di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni nel corso di tali ispezioni e tutte le piante che presentano sintomi di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l’ispezione;

e

iii)

nel corso dell’ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentino sintomi di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

oppure

d)

i)

il sito di produzione delle sementi è stato sottoposto ad almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante il periodo vegetativo;

e

ii)

tutte le piante che presentano sintomi di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l’ispezione;

e

iii)

al momento dell’ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentino sintomi di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, e un campione rappresentativo di ciascun lotto è stato esaminato ed è risultato esente da Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

oppure

e)

le sementi sono state sottoposte a un trattamento adeguato che si è dimostrato efficace contro tutti i ceppi noti di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

a)

Le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley;

oppure

b)

le piante sono state coltivate in un sito di produzione che è risultato indenne da Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo, in seguito ad almeno due ispezioni visive in periodi opportuni durante tale periodo vegetativo, e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte;

oppure

c)

non più del 2 % delle piante di un lotto ha presentato sintomi nel corso di almeno due ispezioni visive, effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante l’ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche e altre eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)

Le piante provengono da piante madri che sono state ispezionate almeno una volta al mese nel corso dei tre mesi precedenti e non sono stati osservati sintomi nel sito di produzione;

oppure

b)

le piante madri che presentano sintomi sono state rimosse e distrutte, così come le piante in un raggio di 1 m ed è stato applicato un idoneo trattamento fisico o chimico alle piante ispezionate prima dello spostamento e risultate esenti da sintomi.

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Misure

Aculops fuchsiae Keifer

Piante da impianto, escluse le sementi

Fuchsia L.

a)

Le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da Aculops fuchsiae Keifer;

oppure

b)

non sono stati osservati sintomi nelle piante o nelle piante madri nel corso di ispezioni visive sul sito di produzione durante il precedente periodo vegetativo, nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo;

oppure

c)

è stato applicato un idoneo trattamento chimico o fisico prima dello spostamento, in seguito al quale le piante sono state ispezionate e non è stato riscontrato alcun sintomo dell’organismo nocivo.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)

Le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da Opogona sacchari Bojer;

oppure

b)

le piante sono state coltivate in un sito di produzione in cui non sono stati osservati indizi o sintomi di Opogona sacchari Bojer nel corso di ispezioni visive effettuate almeno ogni tre mesi per un periodo di almeno sei mesi prima dello spostamento;

oppure

c)

nel sito di produzione è applicato un regime di controllo ed eliminazione della popolazione di Opogona sacchari Bojer, nonché di rimozione delle piante infestate e ciascun lotto prima dello spostamento è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo ed è risultato esente da sintomi di Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Piante da impianto di Palmae, esclusi frutti e sementi, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)

Le piante, durante l’intero ciclo di vita, sono state coltivate in una zona che l’organismo ufficiale responsabile ha riconosciuto indenne da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b)

le piante, durante i due anni precedenti lo spostamento, sono state coltivate in un sito all’interno dell’Unione soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), o in un sito all’interno dell’Unione in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a tale organismo nocivo;

c)

le piante sono state sottoposte a ispezioni visive almeno una volta ogni quattro mesi, in esito alle quali sono state confermate esenti da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Misure

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)

Le piante o le piante da seme sono state ispezionate e non è stato osservato nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev nel lotto dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; oppure

b)

i bulbi sono risultati esenti dai sintomi di Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev in seguito a ispezioni visive effettuate nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo e sono stati confezionati per la vendita al consumatore finale.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Piante da impianto, escluse le sementi

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)

Le piante sono state ispezionate e non è stato osservato nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev nel lotto dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; oppure

b)

i bulbi sono risultati esenti dai sintomi di Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev in seguito a ispezioni visive effettuate nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo e sono stati confezionati per la vendita al consumatore finale.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Misure

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Piante da impianto, escluse le sementi

Malus Mill.

a)

Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti da sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemür & Schneider; e

b)

i)

le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

oppure

ii)

le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider durante l’ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte;

oppure

iii)

non più del 2 % delle piante del sito di produzione ha presentato sintomi nel corso di ispezioni visive, effettuate in periodi opportuni durante l’ultimo periodo vegetativo, e tali piante ed eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte, inoltre un campione rappresentativo delle piante asintomatiche rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Piante da impianto, escluse le sementi

Prunus L.

a)

Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti da sintomi di Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

e

b)

i)

le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

oppure

ii)

le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne da Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider durante l’ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte;

oppure

iii)

non più dell’1 % delle piante del sito di produzione ha presentato sintomi durante le ispezioni effettuate in periodi opportuni nel corso dell’ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche ed eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte, inoltre un campione rappresentativo delle piante asintomatiche rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Piante da impianto, escluse le sementi

Pyrus L.

a)

Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti dai sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; e

b)

i)

le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; oppure

ii)

le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne dall’organismo nocivo durante l’ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte; oppure

c)

non più del 2 % delle piante del sito di produzione ha presentato sintomi nel corso di ispezioni visive, effettuate in periodi opportuni durante l’ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche ed eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Piante da impianto, escluse le sementi

Lavandula L.

a)

Le piante sono cresciute in un sito di produzione notoriamente indenne da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

oppure

b)

nessun sintomo di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. è stato rilevato nel corso di ispezioni visive del lotto durante l’ultimo ciclo vegetativo completo;

oppure

c)

le piante che presentano sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sono state estirpate e distrutte e un campione rappresentativo di piante rimanenti nel lotto è stato sottoposto a prove ed è risultato esente dall’organismo nocivo.

Chrysanthemum stunt viroid

Piante da impianto, escluse le sementi

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Le piante sono al massimo della terza generazione e provengono, mediante moltiplicazione, da materiali risultati esenti da Chrysanthemum stunt viroid in seguito a prove.

Citrus exocortis viroid

Piante da impianto, escluse le sementi

Citrus L.

a)

Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti da Citrus exocortis viroid;

e

b)

le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne dall’organismo nocivo nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva delle piante effettuata nel periodo opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo.

Citrus tristeza virus (isolati UE)

Piante da impianto, escluse le sementi

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi

a)

Le piante provengono da piante madri che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a prove e sono risultate esenti da Citrus tristeza virus;

e

b)

i)

le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da Citrus tristeza virus;

oppure

ii)

le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne da Citrus tristeza virus durante l’ultimo periodo vegetativo completo, in seguito a prove effettuate su un campione rappresentativo di piante nel periodo opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo;

oppure

iii)

le piante sono cresciute in un sito di produzione soggetto a protezione fisica dai vettori, che è risultato indenne da Citrus tristeza virus durante l’ultimo periodo vegetativo completo, in seguito a prove randomizzate di piante nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo;

oppure

iv)

nei casi di esito positivo di un test di ricerca del Citrus tristeza virus in un lotto, tutte le piante sono state sottoposte a prove singolarmente e non più del 2 % di tali piante è risultato positivo, e le piante testate e risultate infettate dall’organismo nocivo sono state immediatamente estirpate e distrutte.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Piante da impianto, escluse le sementi

Begonia x hiemalis, Fotsch, ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L.

a)

Le piante sono cresciute in un sito di produzione soggetto al controllo dei vettori di tripidi (Frankliniella occidentalis Pergande), che in seguito al rilevamento di tali organismi nocivi è stato sottoposto a idonei trattamenti per garantire l’effettiva soppressione delle loro popolazioni;

e

b)

i)

non sono stati osservati sintomi di Impatiens necrotic spot tospovirus sulle piante del sito di produzione durante il periodo vegetativo in corso; oppure

ii)

le piante del sito di produzione che presentano sintomi di Impatiens necrotic spot tospovirus durante il periodo vegetativo in corso sono state estirpate e un campione rappresentativo di piante destinate allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Impatiens necrotic spot tospovirus.

Potato spindle tuber viroid

Capiscum annuum L.

a)

Nessun sintomo di malattie causate da Potato spindle tuber viroid è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure

b)

le piante sono state sottoposte a prove ufficiali per il Potato spindle tuber viroid su un campione rappresentativo utilizzando metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.

Plum pox virus

Piante delle specie seguenti di Prunus L., destinate all’impianto, escluse le sementi:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. sensibile al Plum pox virus

a)

i portainnesti di Prunus ottenuti mediante moltiplicazione vegetativa da piante madri che sono state sottoposte a campionamento e a prove nel corso degli ultimi cinque anni e sono risultate esenti da Plum pox virus; e

b)

i)

i materiali di moltiplicazione sono stati prodotti in zone notoriamente indenni da Plum pox virus; oppure

ii)

nessun sintomo di Plum pox virus è stato osservato sul materiale di moltiplicazione nel sito di produzione durante l’ultimo periodo vegetativo completo, nel periodo più appropriato dell’anno tenuto conto delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative della pianta e della biologia del Plum pox virus, e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte; oppure

iii)

sono stati osservati sintomi di Plum pox virus in non più dell’1 % delle piante del sito di produzione durante l’ultimo periodo vegetativo completo, nel periodo più appropriato dell’anno tenuto conto delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative della pianta e della biologia del Plum pox virus, e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte e un campione rappresentativo delle piante asintomatiche rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto a prove ed è risultato esente dall’organismo nocivo. Una percentuale rappresentativa di piante che non presentano sintomi di Plum pox virus al momento dell’ispezione visiva può essere sottoposta a campionamento e a prove in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza dell’organismo nocivo.

Tomato spotted wilt tospovirus

Piante da impianto, escluse le sementi

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Pelargonium L.

a)

Le piante sono cresciute in un sito di produzione soggetto al controllo dei vettori di tripidi (Frankliniella occidentalis e Thrips tabaci), che in seguito al rilevamento di tali organismi nocivi è stato sottoposto a idonei trattamenti per garantire l’effettiva soppressione delle loro popolazioni;

e

b)

non sono stati osservati sintomi di Tomato spotted wilt tospovirus nelle piante del sito di produzione durante il periodo vegetativo in corso; oppure

c)

le piante del sito di produzione che presentano sintomi di Tomato spotted wilt tospovirus durante il periodo vegetativo in corso sono state estirpate e un campione rappresentativo di piante destinate allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Tomato spotted wilt tospovirus.

PARTE D

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

1.   Ispezioni visive

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto. I controlli garantiscono in particolare quanto segue:

a)

i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi, di Castanea sativa Mill. sono risultati esenti da Cryphonectria parasitica al momento dell’ispezione visiva presso il sito o il luogo di produzione;

b)

i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi, di Pinus spp. sono risultati esenti da Dothistroma pini, Dothistroma septosporum e Lecanosticta acicola al momento dell’ispezione visiva presso il sito o il luogo di produzione;

Le ispezioni visive sono effettuate una volta all’anno, nel periodo più opportuno per individuare tali organismi nocivi, tenuto conto delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative della pianta e della biologia dei rispettivi organismi nocivi.

2.   Prescrizioni per genere o specie e categoria

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura relativa ai generi e alle specie seguenti al fine di garantire quanto segue:

Castanea sativa Mill.

a)

i materiali forestali di moltiplicazione provengono da zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica; oppure

b)

nessun sintomo di Cryphonectria parasitica è stato osservato nel luogo o nel sito di produzione durante l’ultimo periodo vegetativo completo; oppure

c)

i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di Cryphonectria parasitica nel luogo o nel sito di produzione sono stati estirpati e i materiali rimanenti sono stati ispezionati a intervalli di una settimana e non sono stati osservati sintomi nel luogo o nel sito di produzione per almeno tre settimane prima dello spostamento di tali materiali;

Pinus spp.

a)

i materiali forestali di moltiplicazione provengono da zone notoriamente indenni da Dothistroma pini, Dothistroma septosporum e Lecanosticta acicola; oppure

b)

nessun sintomo di ruggine del pino causata da Dothistroma pini, Dothistroma septosporum o Lecanosticta acicola è stato osservato nel luogo o nel sito di produzione o nelle immediate vicinanze durante l’ultimo periodo vegetativo completo; oppure

c)

sono stati applicati trattamenti idonei nel luogo o nel sito di produzione contro la ruggine del pino causata da Dothistroma pini, Dothistroma septosporum o Lecanosticta acicola, e i materiali forestali di moltiplicazione sono stati sottoposti a ispezione visiva prima dello spostamento e sono risultati esenti da sintomi di Dothistroma pini, Dothistroma septosporum o Lecanosticta acicola.

PARTE E

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi

Le seguenti misure sono adottate in relazione ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto: l’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla terza colonna della seguente tabella.

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Le sementi sono state ottenute con un adeguato metodo di estrazione acida o con un metodo equivalente;

e

b)

i)

sono originarie di zone notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

oppure

ii)

nessun sintomo della malattia causata da Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

iii)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. su un campione rappresentativo e utilizzando metodi appropriati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dall’organismo nocivo.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

oppure

b)

la coltura da cui sono state raccolte le sementi è stata sottoposta a ispezione visiva in periodi opportuni durante il periodo vegetativo ed è risultata esente da Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

oppure

c)

un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove e, in seguito a tali prove, è risultato esente da Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

oppure

b)

la coltura da cui sono state raccolte le sementi è stata sottoposta a ispezione visiva in periodi opportuni durante il periodo vegetativo ed è risultata essente da Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

oppure

c)

un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove e, in seguito a tali prove, è risultato esente da Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

oppure

b)

nessun sintomo della malattia causata da Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

c)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Le sementi sono ottenute mediante un’adeguata estrazione acida; e

b)

sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

oppure

c)

i)

nessun sintomo della malattia causata da Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

ii)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

oppure

b)

nessun sintomo della malattia causata da Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

c)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Le sementi sono ottenute mediante un’adeguata estrazione acida; e

b)

le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

oppure

c)

i)

nessun sintomo della malattia causata da Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

ii)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in tali prove, sono risultate esenti da Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

a)

Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas perforans Jones et al.;

oppure

b)

nessun sintomo della malattia causata da Xanthomonas perforans Jones et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

c)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Xanthomonas perforans Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Le sementi sono ottenute mediante un’adeguata estrazione acida; e

b)

sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas perforans Jones et al.;

oppure

c)

i)

nessun sintomo della malattia causata da Xanthomonas perforans Jones et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

ii)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Xanthomonas perforans Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

a)

Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

oppure

b)

nessun sintomo della malattia causata da Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

c)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Le sementi sono ottenute mediante un’adeguata estrazione acida; e

b)

le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

oppure

c)

i)

nessun sintomo della malattia causata da Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

oppure

ii)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in tali prove, sono risultate esenti da Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Misure

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)

Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo;

b)

le sementi sono risultate esenti da Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)

Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo;

b)

le sementi sono risultate esenti da Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L.

a)

Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo;

b)

le sementi sono risultate esenti da Bruchus rufimanus L.

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Misure

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)

La coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo e non è stato osservato alcun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

oppure

b)

le sementi raccolte sono risultate esenti da Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo;

oppure

c)

le piantine sono state sottoposte a un trattamento chimico o fisico adeguato contro Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev e le sementi sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Misure

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

a)

Le sementi sono state ottenute con un adeguato metodo di estrazione acida o con un metodo equivalente; e

b)

i)

sono originarie di zone notoriamente indenni da Pepino mosaic virus; oppure

ii)

nessun sintomo di malattie causate da Pepino mosaic virus è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure

iii)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il Pepino mosaic virus su un campione rappresentativo e utilizzando metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dall’organismo nocivo.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

i)

Le sementi sono originarie di zone in cui Potato spindle tuber viroid non è notoriamente presente; oppure

ii)

nessun sintomo di malattie causate da Potato spindle tuber viroid è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure

iii)

le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il Potato spindle tuber viroid su un campione rappresentativo e utilizzando metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dall’organismo nocivo.

PARTE F

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui tuberi-seme di patata

L’autorità competente o, se così richiesto, l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla tabella seguente.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Gamba nera (Dickeya Samson et al. spp. Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)

Nel caso dei tuberi-seme di patate pre-base,

le ispezioni ufficiali dimostrano che provengono da piante madri esenti da Dickeya Samson et al. spp. e da Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)

Nel caso di tutte le categorie:

le piante in crescita sono state sottoposte a ispezioni ufficiali in campo dalle autorità competenti.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)

Nel caso dei tuberi-seme di patate pre-base,

le ispezioni ufficiali dimostrano che provengono da piante madri esenti da Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

b)

Nel caso di tutte le categorie:

i)

le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. tenendo conto della possibile presenza dei vettori;

oppure

ii)

nel corso di ispezioni ufficiali delle piante in crescita effettuate dalle autorità competenti nel sito di produzione non sono stati osservati sintomi di Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a)

Nel caso dei tuberi-seme di patate pre-base:

le ispezioni ufficiali dimostrano che provengono da piante madri esenti da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b)

Nel caso di tutte le categorie:

i)

nessun sintomo di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. è stato rilevato nel corso di ispezioni ufficiali nel sito di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo;

oppure

ii)

le piante del sito di produzione che presentano sintomi sono state estirpate, con i loro tuberi, e distrutte e per i materiali di base in cui sono stati osservati sintomi nelle colture in crescita, sono state effettuate prove ufficiali sui tuberi dopo la raccolta, per ciascun lotto, al fine di confermare l’assenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Sintomi di mosaico causati da virus e

sintomi causati da:

Potato leaf roll virus

Solanum tuberosum L.

a)

Nel caso dei tuberi-seme di patate pre-base:

questi provengono da piante madri esenti da Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y e Potato leaf roll virus.

Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità a quanto stabilito nella presente lettera è verificata mediante una prova ufficiale sulla pianta madre, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale.

Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformità a quanto stabilito nella presente lettera è verificata mediante una prova ufficiale sul ceppo clonale, oppure mediante una prova sul materiale clonale realizzata sotto sorveglianza ufficiale.

b)

Nel caso di tutte le categorie,

le piante in crescita sono state sottoposte a ispezioni ufficiali dalle autorità competenti.

Potato spindle tuber viroid

Solanum tuberosum L.

a)

Nel caso dei materiali clonali:

le prove ufficiali, o le prove effettuate sotto sorveglianza ufficiale, hanno dimostrato che tali materiali provengono da piante madri esenti da Potato spindle tuber viroid.

b)

Nel caso dei tuberi-seme di patate pre-base e di base:

non sono stati individuati sintomi di Potato spindle tuber viroid;

oppure

per ciascun lotto sono state effettuate prove ufficiali sui tuberi dopo il raccolto e i tuberi sono risultati esenti da Potato spindle tuber viroid.

c)

Nel caso dei tuberi-seme di patate certificati,

l’ispezione visiva ufficiale ha dimostrato che sono esenti dall’organismo nocivo e in caso di comparsa di sintomi dell’organismo nocivo sono effettuate prove.


ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Sintomi di virosi

Solanum tuberosum L.

Durante l’ispezione ufficiale della discendenza diretta il numero di piante sintomatiche non deve superare la percentuale indicata nell’allegato IV.


ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

L’autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell’allegato IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

L’autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell’allegato IV.

Rizottoniosi, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L.

L’autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell’allegato IV.

Scabbia pulverulenta della patata, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L.

L’autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell’allegato IV.

Le autorità competenti effettuano inoltre ispezioni ufficiali per garantire che la presenza di ORNQ sulle piante in crescita non superi le soglie indicate nella tabella seguente.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per le piante in crescita per tuberi-seme di patate pre-base

Soglia per le piante in crescita per tuberi-seme di patate di base

Soglia per le piante in crescita per tuberi-seme di patate certificati

PBTC

PB

Gamba nera (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Sintomi di mosaico causati da virus

e

sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTE G

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di piante oleaginose e da fibra

1.   Ispezione delle colture

1)

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua ispezioni in campo della coltura a partire dalla quale sono prodotte le sementi di piante oleaginose e da fibra, al fine di garantire che la presenza di ORNQ non superi le soglie definite nella tabella seguente.

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglie per la produzione di sementi pre-base

Soglie per la produzione di sementi di base

Soglie per la produzione di sementi certificate

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

L’autorità competente può autorizzare ispettori diversi dagli operatori professionali a effettuare le ispezioni in campo per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale.

2)

Tali ispezioni in campo sono effettuate quando la condizione e la fase di sviluppo della coltura consentono un’ispezione adeguata.

Viene effettuata almeno un’ispezione in campo all’anno, nel periodo più opportuno per individuare i rispettivi ORNQ.

3)

L’autorità competente stabilisce le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parti del campo da ispezionare, secondo metodi adeguati.

La percentuale di colture destinate alla produzione di sementi da sottoporre all’ispezione ufficiale dell’autorità competente è almeno pari al 5 %.

2.   Campionamento e prove effettuati sulle sementi di piante oleaginose e da fibra

1)

L’autorità competente:

a)

effettua prelievi ufficiali di campioni di sementi da lotti di sementi di piante oleaginose e da fibra;

b)

autorizza i campionatori di sementi ad effettuare il campionamento per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale;

c)

confronta i campioni di sementi da essa prelevati con quelli dello stesso lotto di sementi prelevati dai campionatori di sementi sotto sorveglianza ufficiale;

d)

controlla l’attività dei campionatori di sementi di cui al alla lettera b).

2)

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto sorveglianza ufficiale, effettua campionamenti e prove sulle sementi di piante oleaginose e da fibra conformemente a metodi internazionali aggiornati.

Ad eccezione del campionamento automatico, l’autorità competente sottopone a campionamento ai fini del controllo una percentuale almeno pari al 5 % dei lotti di sementi per i quali è richiesta la certificazione. Tale percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere finalizzata all’eliminazione di determinati dubbi.

3)

Ai fini del campionamento automatico, sono applicate procedure appropriate, sottoposte a sorveglianza ufficiale.

4)

Per l’esame delle sementi ai fini di certificazione ed esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei. Per quanto riguarda il peso del lotto e dei campioni, si applica la tabella di cui all’allegato III della direttiva 2002/57/CE.

3.   Misure supplementari per le sementi di piante oleaginose e da fibra

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua le ispezioni supplementari seguenti e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto.

1)

Misure relative alle sementi di Helianthus annuus L., volte a prevenire la presenza di Plasmopora halstedii

a)

le sementi di Helianthus annuus L. sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii;

oppure

b)

nessun sintomo di Plasmopara halstedii è stato osservato nel sito di produzione nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni durante il periodo vegetativo;

oppure

c)

i)

il sito di produzione è stato sottoposto ad almeno due ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo durante il periodo vegetativo; e

ii)

non più del 5 % delle piante ha presentato sintomi di Plasmopara halstedii nel corso di ispezioni in campo e tutte le piante che presentano sintomi di Plasmopara halstedii sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l’ispezione; e

iii)

nel corso dell’ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentano sintomi di Plasmopara halstedii;

oppure

d)

i)

il sito di produzione è stato sottoposto ad almeno due ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni durante il periodo vegetativo; e

ii)

tutte le piante che presentano sintomi di Plasmopara halstedii sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l’ispezione; e

iii)

al momento dell’ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentino sintomi di Plasmopara halstedii, e un campione rappresentativo di ciascun lotto è stato esaminato ed è risultato esente da Plasmopara halstedii oppure le sementi sono state sottoposte a un trattamento adeguato che si è dimostrato efficace contro tutti i ceppi noti di Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

2)

Misure relative alle sementi di Helianthus annuus L. e Linum usitatissimum L. volte a prevenire la presenza di Botrytis cinerea

a)

è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l’uso contro Botrytis cinerea;

oppure

b)

il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.

3)

Misure relative alle sementi di Glycine max (L.) Merryl volte a prevenire la presenza di Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

a)

è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l’uso contro Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora);

oppure

b)

il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.

4)

Misure relative alle sementi di Glycine max (L.) Merryl volte a prevenire la presenza di Diaporthe var. sojae

a)

è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l’uso contro Diaporthe var. sojae;

oppure

b)

il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.

5)

Misure relative alle sementi di Linum usitatissimum L. volte a prevenire la presenza di Alternaria linicola

a)

è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l’uso contro Alternaria linicola;

oppure

b)

il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.

6)

Misure relative alle sementi di Linum usitatissimum L., volte a prevenire la presenza di Boeremia exigua var. linicola

a)

è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l’uso contro Boeremia exigua var. linicola;

oppure

b)

il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.

7)

Misure relative alle sementi di Linum usitatissimum L. volte a prevenire la presenza di Colletotrichum lini

a)

è stato applicato il trattamento delle sementi autorizzato per l’uso contro Colletotrichum lini;

oppure

b)

il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.

8)

Misure relative alle sementi di Linum usitatissimum L. volte a prevenire la presenza di Fusarium (genere anamorfico), esclusi Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

a)

è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l’uso contro Fusarium (genere anamorfico), esclusi Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell;

oppure

b)

il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.

PARTE H

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e nei materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi

Ispezione visiva

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura al fine di garantire quanto segue:

a)

le piante durante l’ispezione visiva devono perlomeno apparire praticamente esenti dagli organismi nocivi indicati nelle tabelle della presente parte, per quanto riguarda il genere o la specie in questione;

b)

le piante che nella fase di crescita presentano indizi visibili o sintomi degli organismi nocivi indicati nelle tabelle della presente parte, sono state immediatamente sottoposte a un trattamento appropriato sin dalle prime manifestazioni o, se del caso, sono state eliminate;

c)

nel caso dei bulbi di scalogni e di aglio, le piante provengono direttamente da materiali che nella fase di crescita sono stati controllati e sono risultati praticamente esenti dagli organismi nocivi indicati nelle tabelle della presente parte.

Inoltre l’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla tabella seguente.

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Le piante sono state ottenute da sementi che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, parte E, e sono state mantenute esenti da infezioni mediante adeguate misure igieniche.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

Le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui alla parte E relative alle sementi di ortaggi; e

b)

le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

Le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui alla parte E relative alle sementi di ortaggi; e

b)

le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

Le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui alla parte E relative alle sementi di ortaggi; e

b)

le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

Le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui alla parte E relative alle sementi di ortaggi; e

b)

le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Fusarium Link (genere anamorfico), esclusiFusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

a)

i)

Le colture sono state sottoposte a ispezione visiva nei periodi opportuni per il rilevamento dell’organismo nocivo durante il periodo vegetativo, un campione rappresentativo delle piante è stato sradicato e non sono stati osservati sintomi di Fusarium Link; oppure

ii)

le colture sono state sottoposte a ispezione visiva almeno due volte nei periodi opportuni per il rilevamento dell’organismo nocivo durante il periodo vegetativo e le piante che presentavano sintomi di Fusarium Link sono state immediatamente estirpate e all’ispezione finale della coltura in fase di crescita non sono stati osservati sintomi; e

b)

le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)

i)

Le colture sono state sottoposte a ispezione visiva nei periodi opportuni per il rilevamento dell’organismo nocivo durante il periodo vegetativo, un campione rappresentativo delle piante è stato sradicato e non sono stati osservati sintomi di Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk; oppure

ii)

le colture sono state sottoposte a ispezione visiva almeno due volte nei periodi opportuni per il rilevamento dell’organismo nocivo durante il periodo vegetativo e le piante che presentavano sintomi di Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk sono state immediatamente estirpate e all’ispezione finale della coltura in fase di crescita non sono stati osservati sintomi; e

b)

le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)

Le piante seminate in moduli e trapiantate sono cresciute in un terreno indenne da Stromatnia cepivora Berk.;

oppure

b)

i)

le colture sono state sottoposte a ispezione visiva nei periodi opportuni per il rilevamento dell’organismo nocivo durante il periodo vegetativo e non sono stati osservati sintomi di Stromatinia cepivora Berk.; oppure

le colture sono state sottoposte a ispezione visiva in un periodo opportuno per il rilevamento dell’organismo nocivo durante il periodo vegetativo e le piante che presentavano sintomi di Stromatinia cepivora Berk. sono state immediatamente estirpate e all’ispezione finale della coltura in fase di crescita non sono stati osservati sintomi;

e

ii)

le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)

i)

Le colture sono state sottoposte a ispezione visiva nei periodi opportuni per il rilevamento dell’organismo nocivo durante il periodo vegetativo e non sono stati osservati sintomi di Stromatinia cepivora Berk.; oppure

ii)

le colture sono state sottoposte a ispezione visiva in un periodo opportuno per il rilevamento dell’organismo nocivo durante il periodo vegetativo e le piante che presentavano sintomi di Stromatinia cepivora Berk. sono state immediatamente estirpate e all’ispezione finale della coltura in fase di crescita non sono stati osservati sintomi;

e

b)

le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)

Le piante madri provengono da materiali sottoposti a prove di patogenicità; e

b)

le piante sono state coltivate in un sito di produzione di cui sono note le precedenti rotazioni colturali e in cui non è mai stata registrata la presenza di Verticillium dahliae Kleb.; e

c)

le piante sono state sottoposte a ispezione visiva in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo e sono risultate esenti da sintomi di Verticillium dahliae Kleb.

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

Nel caso di piante diverse dalle piante destinate alla produzione di una coltura commerciale:

a)

la coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell’organismo nocivo e non è stato osservato nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

oppure

b)

i)

la coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell’organismo nocivo e non più del 2 % delle piante ha presentato sintomi di infestazione da parte di Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

ii)

le piante risultate infettate da tale organismo nocivo sono state immediatamente estirpate, e

iii)

le piante sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo;

oppure

c)

le piante sono state sottoposte a un trattamento chimico o fisico adeguato contro Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev e sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

Nel caso di piante destinate alla produzione di una coltura commerciale:

a)

la coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell’organismo nocivo e non è stato osservato nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

oppure

b)

i)

la coltura è stata sottoposta a ispezione almeno una volta dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell’organismo nocivo;

ii)

le piante che presentavano sintomi di Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev sono state immediatamente estirpate, e

iii)

le piante sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo;

oppure

c)

le piante sono state sottoposte a un trattamento fisico o chimico adeguato e sono risultate esenti da Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

a)

La coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell’organismo nocivo e non è stato osservato nessun sintomo di Leek yellow stripe virus;

oppure

b)

la coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell’organismo nocivo e non più del 10 % delle piante ha presentato sintomi di Leek yellow stripe virus; tali piante sono state immediatamente estirpate e in seguito a ispezione finale non è stato riscontrato più dell’1 % di piante sintomatiche.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)

La coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell’organismo nocivo e non è stato osservato nessun sintomo di Onion yellow dwarf virus;

oppure

b)

i)

la coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell’organismo nocivo e non più del 10 % delle piante ha presentato sintomi di Onion yellow dwarf virus; e

ii)

le piante risultate infettate da tale organismo nocivo sono state immediatamente estirpate; e

iii)

non più dell’1 % di piante ha presentato sintomi di tale organismo nocivo in seguito a ispezione finale.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

Nessun sintomo di malattie causate da Potato spindle tuber viroid è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure

b)

le piante sono state sottoposte a prove ufficiali per il Potato spindle tuber viroid su un campione rappresentativo utilizzando metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)

Le piante sono cresciute in un sito di produzione soggetto al regime di controllo dei vettori di tripidi (Frankliniella occidentalis Pergande e Thrips tabaci Lindeman) e in seguito al rilevamento di tali organismi nocivi sono applicati idonei trattamenti per garantire l’effettiva soppressione delle popolazioni; e

b)

i)

non sono stati osservati sintomi di Tomato spotted wilt tospovirus nelle piante del sito di produzione durante il periodo vegetativo in corso; oppure

ii)

le piante del sito di produzione che presentano sintomi di Tomato spotted wilt tospovirus durante il periodo vegetativo in corso sono state estirpate e un campione rappresentativo di piante destinate allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da tale organismo nocivo.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

a)

Nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sulle piate;

oppure

b)

nessun sintomo della malattia causata da Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione.

PARTE I

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di Solanum tuberosum. L.

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni seguenti relative alla presenza di ORNQ sulle sementi di Solanum tuberosum:

a)

Le sementi sono originarie di zone in cui Potato spindle tuber viroid non è notoriamente presente; oppure

b)

nessun sintomo di malattie causate da Potato spindle tuber viroid è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure

c)

le piante sono state sottoposte a prove ufficiali per Potato spindle tuber viroid su un campione rappresentativo utilizzando metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.

PARTE J

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piante da impianto di Humulus lupulus, escluse le sementi

L’autorità competente, o l’operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell’autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla terza colonna della seguente tabella.

Funghi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Misure

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)

Le piante da impianto provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva nel periodo più opportuno e sono risultate esenti da sintomi di Verticillium dahliae; e

b)

i)

le piante da impianto sono state prodotte in un luogo di produzione notoriamente indenne da Verticillium dahliae; oppure

ii)

le piante da impianto sono state isolate dalle colture di produzione di Humulus lupulus; e

il sito di produzione è risultato indenne da Verticillium dahliae nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva del fogliame in periodi opportuni; e

le precedenti rotazioni colturali e infezioni del suolo dei campi sono state registrate e per quanto riguarda le piante ospiti è stato previsto un periodo di riposo di almeno quattro anni tra la scoperta di Verticillium dahliae e la successiva coltivazione.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)

Le piante da impianto provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva nel periodo più opportuno e sono risultate esenti da sintomi di Verticillium nonalfalfae; e

b)

i)

le piante da impianto sono state prodotte in un luogo di produzione notoriamente indenne da Verticillium nonalfalfae; oppure

ii)

le piante da impianto sono state isolate dalle colture di produzione di Humulus lupulus; e

il sito di produzione è risultato indenne da Verticillium nonalfalfae nel corso dell’ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva del fogliame in periodi opportuni; e

le precedenti rotazioni colturali e infezioni del suolo dei campi sono state registrate e per quanto riguarda le piante ospiti è stato previsto un periodo di riposo di almeno quattro anni tra la scoperta di Verticillium nonalfalfae e la successiva coltivazione.


ALLEGATO VI

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nell’Unione in provenienza da determinati paesi terzi

 

Descrizione

Codice NC

Paese terzo, gruppo di paesi terzi o zona specifica del paese terzo

1.

Piante di Abies Mill., Cedrus Trewe, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., esclusi i frutti e le sementi

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

Paesi terzi, esclusi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

2.

Piante di Castanea Mill., e Quercus L., con foglie, esclusi i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

3.

Piante di Populus L., con foglie, esclusi i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Canada, Messico, Stati Uniti

4.

Corteccia di Castanea Mill, separata dal tronco

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Tutti i paesi terzi

5.

Corteccia di Quercus L., escluso Quercus suber L., separata dal tronco

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada, Messico, Stati Uniti

6.

Corteccia di Acer saccharum Marsh., separata dal tronco

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada, Messico, Stati Uniti

7.

Corteccia di Populus L. separata dal tronco

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Americhe

8.

Piante da impianto di Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., e Rosa L., escluse le piante in riposo vegetativo, prive di foglie, fiori e frutti

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi, esclusi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

9.

Piante da impianto di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., e relativi ibridi, e di Fragaria L., escluse le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi, esclusi:

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Stati Uniti (escluso Hawaii), Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina

10.

Piante di Vitis L. esclusi i frutti

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

11.

Piante di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e loro ibridi, esclusi i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tutti i paesi terzi

12.

Piante da impianto di Photinia Ldl., escluse le piante in riposo vegetativo, prive di foglie, fiori e frutti

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Cina, Giappone, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Stati Uniti

13.

Piante di Phoenix spp., esclusi i frutti e le sementi

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Algeria, Marocco

14.

Piante da impianto della famiglia Poaceae, escluse le piante di erbe perenni delle sottofamiglie Bambusoideae e Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., escluse le sementi

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi, esclusi:

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina

15.

Tuberi di Solanum tuberosum L., tuberi-seme di patate

0701 10 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

16.

Piante da impianto di specie stolonifera o tuberifera di Solanum L. o relativi ibridi, esclusi i tuberi di Solanum tuberosum L. di cui alla voce 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

17.

Tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui alle voci 15 e 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Paesi terzi, esclusi:

a)

Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia,

oppure

b)

i paesi che rispettano le disposizioni seguenti:

i)

si tratta di uno dei seguenti paesi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia e Ucraina

e

ii)

sono riconosciuti indenni da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., conformemente alla procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031; oppure

la loro legislazione è riconosciuta equivalente alle disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouiuoi et al. conformemente alla procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.

18.

Piante da impianto di Solanaceae, escluse le sementi e le piante di cui alle voci 15, 16 o 17

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi, esclusi:

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina

19.

Terra in quanto tale, costituita parzialmente di sostanze solide organiche

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

20.

Substrato colturale in quanto tale, diverso dalla terra, costituito integralmente o parzialmente da sostanze solide organiche, escluso quello composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. non utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante né per fini agricoli

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Paesi terzi, esclusa la Svizzera


ALLEGATO VII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione

 

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Codici NC

Origine

Prescrizioni particolari

1.

Substrato colturale, aderente o associato alle piante, destinato a mantenere la vitalità delle piante, ad eccezione del mezzo sterile di piante in vitro

N/D (1)

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Dichiarazione ufficiale che:

a)

il substrato colturale, al momento dell’impianto delle piante associate:

i)

non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli,

oppure

ii)

era composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli,

oppure

iii)

era stato sottoposto ad efficace fumigazione o trattamento termico per garantire l’assenza di organismi nocivi, operazioni menzionate nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

iv)

era stato oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l’assenza di organismi nocivi, approccio menzionato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;

e

in tutti i casi di cui ai punti da i) a iv), era stato immagazzinato e conservato in condizioni appropriate per mantenerlo esente da organismi nocivi da quarantena

e

b)

dal momento dell’impianto:

i)

sono state prese adeguate misure per garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, comprese almeno le misure seguenti:

isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione,

misure di igiene,

utilizzo di acqua esente da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione;

oppure

ii)

nelle due settimane precedenti l’esportazione il substrato colturale compresa, ove opportuno, la terra, sono stati completamente rimossi tramite lavaggio utilizzando acqua esente da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Il reimpianto può essere eseguito in un substrato colturale conforme alle prescrizioni di cui alla lettera a). Sono mantenute condizioni adeguate per preservare l’indennità dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, di cui alla lettera b).

2.

Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Dichiarazione ufficiale che le macchine o i veicoli sono puliti e privi di terra e frammenti di piante.

3.

Piante da impianto con radici, coltivate all’aperto

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et. al. e da Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

e

b)

le piante sono originarie di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera pallida (Stone) Behrens e da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Piante da impianto, eccetto bulbi, cormi, rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate in vivaio e:

a)

sono originarie di una zona che il servizio nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuta indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

sono originarie di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny in seguito ad ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione;

oppure

c)

immediatamente prima dell’esportazione, sono state sottoposte a un trattamento appropriato contro Thrips palmi Karny, indicato dettagliatamente nei certificati fitosanitari di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, sono state sottoposte ad ispezione ufficiale e sono risultate esenti da Thrips palmi Karny.

5.

Piante da impianto annuali e biennali, eccetto Poaceae e sementi

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Paesi terzi, esclusi

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono state coltivate in vivaio;

b)

sono prive di frammenti di piante, di fiori e di frutti;

c)

sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell’esportazione;

d)

sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e

e)

sono risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.

6.

Piante da impianto, della famiglia Poaceae di erbe ornamentali perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Halonechloa Mak. Ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., eccetto le sementi

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi, esclusi

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono state coltivate in vivaio;

b)

sono prive di frammenti di piante, di fiori e di frutti;

c)

sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell’esportazione;

d)

sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e

e)

sono risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.

7.

Piante da impianto, eccetto piante in riposo vegetativo, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi.

I pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione sono:

Begomovirus eccetto: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,

Cowpea mild mottle virus,

Lettuce infectious yellows virus,

Melon yellowing-associated virus,

Squash vein yellowing virus,

Sweet potato chlorotic stunt virus,

Sweet potato mild mottle virus,

Tomato mild mottle virus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Paesi terzi in cui sono notoriamente presenti i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione

 

 

 

 

a)

in cui Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione non sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione è stato osservato sulle piante durante il ciclo vegetativo completo.

 

 

 

b)

in cui Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione è stato osservato sulle piante durante il ciclo vegetativo completo,

e

a)

che le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione,

oppure

b)

il sito di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione in seguito ad ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni per individuare l’organismo nocivo,

oppure

c)

le piante sono state sottoposte a un trattamento efficace che garantisce l’eradicazione di Bemisia tabaci Genn. e degli altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e sono risultate esenti da entrambi prima dell’esportazione.

8.

Piante da impianto, di specie erbacee, eccetto bulbi, cormi, piante della famiglia Poaceae, rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Paesi terzi nei quali Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate in vivaio e:

a)

sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amautomyza maculosa (Malloch) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

sono originarie di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) in seguito ad ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione,

oppure

c)

immediatamente prima dell’esportazione le piante hanno subito un trattamento appropriato contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch), sono state sottoposte ad ispezione ufficiale e sono risultate esenti da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch).

Il trattamento indicato alla lettera c) è menzionato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

9.

Piante erbacee perenni da impianto, eccetto le sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (eccetto Dianthus L.), Compositae (eccetto Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (eccetto Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Paesi terzi, esclusi

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono state coltivate in vivaio,

b)

sono prive di frammenti di piante, di fiori e di frutti,

c)

sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell’esportazione,

d)

sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e

e)

sono risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.

10.

Alberi e arbusti da impianto, eccetto sementi e piante in coltura tissutale

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi, esclusi

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono pulite (vale a dire prive di frammenti di piante) e prive di fiori e frutti,

b)

sono state coltivate in vivaio,

c)

sono state sottoposte ad ispezione in periodi opportuni e prima dell’esportazione e sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; sono inoltre risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.

11.

Alberi e arbusti a foglia caduca da impianto, eccetto sementi e piante in coltura tissutale

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi, esclusi

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.

Dichiarazione ufficiale che le piante sono in riposo vegetativo e prive di foglie.

12.

Ortaggi a radice e tubercoli, eccetto tuberi di Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell’1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale.

13.

Bulbi, cormi, rizomi e tuberi, da impianto, eccetto tuberi di Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell’1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale.

14.

Tuberi di Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell’1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale.

15.

Tuberi di Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di:

a)

un paese in cui Tecia solanivora (Povolný) non è notoriamente presente,

oppure

b)

una zona indenne da Tecia solanivora (Povolný), istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

16.

Tuberi di Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouiuoi et al.;

oppure

b)

nel paese d’origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle del diritto dell’Unione per la lotta contro Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouiuoi et. al. conformemente alla procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.

17.

Tuberi di Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Paesi terzi in cui Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (tutte le razze, eccetto la razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e nessun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze per un periodo adeguato,

oppure

b)

nel paese d’origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle del diritto dell’Unione per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival conformemente alla procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.

18.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto

0701 10 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di un sito notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e da Globodera pallida (Stone) Behrens.

19.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto

0701 10 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i tuberi sono originari di zone in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. sono notoriamente assenti;

oppure

b)

nelle zone in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. o Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. è notoriamente presente, i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. o ritenuto indenne dai suddetti organismi nocivi in seguito a misure adottate al fine di eradicare Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. conformemente alla procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.

20.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto

0701 10 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i tuberi sono originari di zone in cui Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen sono notoriamente assenti,

oppure

b)

nelle zone in cui Meloidogyne chitwoodi Golden et. Meloidogyne fallax Karssen sono notoriamente presenti:

i)

i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., e da Meloidogyne fallax Karssen sulla base di un’indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle piante di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure

ii)

dopo la raccolta i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l’eventuale presenza di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all’atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e non è stato osservato nessun sintomo di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. e Meloidogyne fallax Karssen.

21.

Tuberi di Solanum tuberosum L., eccetto quelli da impianto

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. sono notoriamente assenti.

22.

Piante da impianto di Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. o Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. è notoriamente presente.

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di zone risultate indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

oppure

b)

nessun sintomo di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

23.

Piante di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L., eccetto i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di:

a)

un paese riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

24.

Piante da impianto di Beta vulgaris L., eccetto le sementi

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

25.

Piante di Chrysanthemum L., Dianthus L. e Pelargonium l’Hérit. ex Ait., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona indenne da Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith e Spodoptera litura (Fabricius), istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

nessun indizio di Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith e Spodoptera litura (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo,

oppure

c)

le piante sono state sottoposte ad un trattamento appropriato, atto a proteggerle dai pertinenti organismi nocivi.

26.

Piante da impianto, di Chrysanthemum L. e Solanum lycopersicum L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale:

a)

in un paese indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus,

oppure

b)

in una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, analisi.

27.

Piante da impianto, di Pelargonium L’Herit. ex Ait., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi in cui Tomato ringspot virus è notoriamente presente:

 

 

 

a)

in cui Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan & Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (popolazioni non europee) Dalmasso e Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo o altri vettori di Tomato ringspot virus non sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono direttamente originarie di luoghi di produzione notoriamente indenni da Tomato ringspot virus,

oppure

b)

derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri risultate esenti da Tomato ringspot virus nell’ambito di un sistema ufficialmente approvato di test virologici.

 

 

b)

in cui Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (popolazioni non europee) Dalmasso e Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo o altri vettori del Tomato ringspot virus sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

provengono direttamente da luoghi di produzione notoriamente indenni da Tomato ringspot virus nella terra o nelle piante,

oppure

b)

derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri risultate esenti da Tomato ringspot virus nell’ambito di un sistema ufficialmente approvato di test virologici.

28.

Fiori recisi di Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. e Solidago L., e ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:

a)

sono originari di un paese indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch),

oppure

b)

immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati esenti da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch).

29.

Fiori recisi di Orchidaceae

0603 13 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi:

a)

sono originari di un paese indenne da Thrips palmi Karny,

oppure

b)

immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati esenti da Thrips palmi Karny.

30.

Piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, eccetto le sementi

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi, esclusi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante, comprese quelle raccolte direttamente da habitat naturali, sono state coltivate, tenute e curate per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato,

b)

le piante nei vivai di cui alla lettera a) della presente voce:

i)

almeno durante il periodo menzionato alla lettera a) della presente voce:

sono state poste in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra,

sono state sottoposte a trattamenti appropriati per garantire l’assenza di ruggini non europee e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono stati menzionati nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione»,

sono state sottoposte a ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno a intervalli opportuni per accertare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione in conformità del regolamento (UE) 2016/2031, e tali ispezioni sono state effettuate anche su piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a) della presente voce, almeno mediante esame visivo di ciascuna fila nel campo o nel vivaio e mediante esame visivo di tutte le parti della pianta al di sopra del substrato colturale, utilizzando un campione casuale di almeno 300 piante di un determinato genere se il numero di piante di tale genere non è superiore a 3 000 , o del 10 % delle piante se le piante di quel genere sono più di 3 000 ,

in seguito alle suddette ispezioni sono risultate indenni dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al precedente trattino, le piante infette sono state rimosse e le restanti piante, ove opportuno, sono state efficacemente trattate, sono state tenute per un periodo di tempo adeguato e ispezionate per accertarne l’indennità da tali organismi nocivi,

sono state piantate in un substrato colturale artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato colturale naturale trattato mediante fumigazione o altro adeguato trattamento termico e sono risultate indenni da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione,

sono state tenute in condizioni atte a garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e, nelle due settimane precedenti la spedizione, sono state:

scosse e lavate con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e conservate a radice nuda, oppure

scosse e lavate con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e ripiantate in un substrato colturale rispondente ai requisiti di cui al punto i), quinto trattino, oppure

sottoposte a trattamenti appropriati, atti a garantire che il substrato colturale sia indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono stati menzionati nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione»;

ii)

sono state imballate in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, recanti il numero di registrazione del vivaio registrato, e questo numero è stato indicato nella rubrica «Dichiarazione supplementare» sul certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, per consentire l’identificazione delle partite.

31.

Piante di Pinales, eccetto i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in un luogo di produzione indenne da Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang e Pissodes zitacuarense Sleeper.

32.

Piante di Pinales, eccetto i frutti e le sementi, di altezza superiore a 3 m

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusi

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in un luogo di produzione indenne da Scolytidae spp. (specie non europee).

33.

Piante di Castanea Mill. e Quercus L., eccetto i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Cronartium spp, eccetto Cronartium gentianeum, Cronartium pini e Cronartium ribicola, è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

34.

Piante di Quercus L., eccetto i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

35.

Piante da impianto di Corylus L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Canada e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di:

a)

una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller in seguito a ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

36.

Piante di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., eccetto i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan

Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e che tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

37.

Piante da impianto, di Juglans L. e Pterocarya Kunth, eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto:

a)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

sono originarie di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti l’esportazione, non sono stati osservati sintomi di Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat né del suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, né la presenza del vettore; le piante da impianto sono state ispezionate immediatamente prima dell’esportazione e sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

c)

sono originarie di un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento fisico e le piante da impianto sono state ispezionate immediatamente prima dell’esportazione e sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.

38.

Piante di Betula L., eccetto i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di un paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory.

39.

Piante da impianto di Platanus L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

luogo che è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

ii)

che è stato sottoposto annualmente a ispezioni ufficiali per individuare eventuali sintomi di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., anche nelle sue immediate vicinanze, effettuate nei periodi dell’anno più opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione,

e

iii)

un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove per rilevare l’eventuale presenza di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in periodi dell’anno opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo.

40.

Piante da impianto di Populus L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

41.

Piante di Populus L., eccetto i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Americhe

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

42.

Piante da impianto, eccetto marze, talee, piante in coltura tissutale, polline e sementi, di Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Canada e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Saperda candida Fabricius, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

luogo che è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

ii)

luogo che è stato sottoposto annualmente a due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di Saperda candida Fabricius, effettuate nei periodi più opportuni dell’anno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione,

e

iii)

luogo in cui le piante sono state coltivate:

in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l’introduzione di Saperda candida Fabricius,

oppure

in un sito soggetto all’applicazione di appropriati trattamenti preventivi e circondato da una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 500 m, dove l’assenza di Saperda candida Fabricius è stata confermata da ispezioni ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

e

iv)

immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono state sottoposte a un’ispezione minuziosa per rilevare l’eventuale presenza di Saperda candida Fabricius, in particolare nel fusto della pianta, ispezione comprendente, ove opportuno, un campionamento distruttivo.

43.

Piante da impianto, eccetto le piante in coltura tissutale e le sementi, di Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Vaccinium L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Canada, Messico, Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate:

a)

per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Grapholita packardi Zeller, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

luogo che è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

ii)

luogo che è stato sottoposto a ispezioni annuali per rilevare eventuali indizi di Grapholita packardi Zeller, effettuate in periodi dell’anno opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione,

e

iii)

luogo in cui le piante sono state coltivate in un sito soggetto all’applicazione di appropriati trattamenti preventivi e in cui l’assenza di Grapholita packardi Zeller è stata confermata da indagini ufficiali effettuate annualmente in periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione,

e

iv)

immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono state sottoposte a un’ispezione minuziosa per rilevare l’eventuale presenza di Grapholita packardi Zeller;

oppure

c)

in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l’introduzione di Grapholita packardi Zeller.

44.

Piante da impianto di Crataegus L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi in cui Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

45.

Piante da impianto di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi in cui virus, viroidi e fitoplasmi non europei o Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. sono notoriamente presenti sulle piante dei generi in questione

Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di malattie causate da virus, viroidi e fitoplasmi non europei e Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

46.

Piante da impianto di Malus Mill., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi in cui Cherry rasp leaf virus o Tomato ringspot virus

sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante:

i)

hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus e Tomato ringspot virus, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi,

oppure

ii)

provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale per rilevare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus e Tomato ringspot virus, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tale prova, dai suddetti organismi nocivi;

b)

dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate da Cherry rasp leaf virus o Tomato ringspot virus è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

47.

Piante da impianto di Prunus L., eccetto le sementi nel caso di cui alla lettera b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

a)

Paesi terzi in cui il Tomato ringspot virus è notoriamente presente

b)

Paesi terzi in cui American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante:

i)

hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi,

oppure

ii)

provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione,

b)

dall’inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

48.

Piante da impianto di Rubus L., eccetto le sementi nel caso di cui alla lettera b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

a)

Paesi terzi in cui Tomato ringspot virus e Black raspberry latent virus sono notoriamente presenti,

b)

Paesi terzi in cui Raspberry leaf curl virus e Cherry rasp leaf virus sono notoriamente presenti

a)

le piante sono esenti da afidi e da loro uova,

b)

dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante:

hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per il rilevamento almeno dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione,

oppure

provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione;

ii)

dall’inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

49.

Piante da impianto di Fragaria L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Paesi terzi in cui Strawberry witches’ broom phytoplasma è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante, eccetto quelle generate da semi:

i)

hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per il rilevamento di, almeno, Strawberry witches’ broom phytoplasma, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, da Strawberry witches’ broom phytoplasma,

oppure

ii)

provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno Strawberry witches’ broom phytoplasma, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, da Strawberry witches’ broom phytoplasma,

b)

dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate da Strawberry witches’ broom phytoplasma è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

50.

Piante da impianto di Fragaria L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Anthonomus signatus Say e da Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Piante di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm., eccetto i frutti (ma comprese le sementi); e sementi di Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus e Candidatus Liberibacter asiaticus, agenti causali di Huanglongbing disease of citrus/citrus greening, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

52.

Piante di Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., eccetto i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di un paese notoriamente indenne da Trioza erytreae Del Guercio,

oppure

b)

le piante sono originarie di una zona indenne da Trioza erytreae Del Guercio, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

c)

le piante sono state coltivate in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

in cui le piante sono state coltivate durante un periodo di un anno, in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l’introduzione di Trioza erytreae Del Guercio,

e

in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali in periodi opportuni e non sono stati osservati indizi di Trioza erytreae Del Guercio in tale sito,

e

prima dello spostamento sono manipolate e confezionate in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.

53.

Piante di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., eccetto i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di:

a)

un paese notoriamente indenne da Diaphorina citri Kuway,

oppure

b)

una zona indenne da Diaphorina citri Kuway, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

54.

Piante di Microcitrus Swingle, Naringi Adans. e Swinglea Merr., eccetto i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie:

a)

di un paese riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

55.

Piante da impianto di Palmae, eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Paesi terzi, esclusi

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing phytoplasmas e da Coconut cadang-cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo,

oppure

b)

nessun sintomo di Palm lethal yellowing phytoplasmas e di Coconut cadang-cadang viroid è stato osservato sulle piante dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare le piante del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una contaminazione dagli organismi nocivi, e che le piante sono state sottoposte ad un trattamento appropriato per liberarle da Myndus crudus Van Duzee,

c)

nel caso di piante in coltura tessutale, che le piante sono state ottenute da piante che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b).

56.

Piante di Cryptocoryne sp. Hygrophila sp. e Vallisneria sp.

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0604 20 90

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Dichiarazione ufficiale che le radici sono state sottoposte a prove riguardanti almeno i nematodi, su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati per l’individuazione degli organismi nocivi e che, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dai nematodi.

57.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Paesi terzi

I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l’imballaggio reca un adeguato marchio di origine.

58.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., e relativi ibridi

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione in anticipo e per iscritto dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

i frutti sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

i frutti sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da a Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

d)

il sito di produzione e le immediate vicinanze sono soggetti a trattamenti e pratiche agricole appropriati per contrastare Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

e

i frutti sono stati sottoposti ad un trattamento a base di ortofenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e il metodo di trattamento è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

e

le ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni prima dell’esportazione hanno dimostrato che i frutti sono esenti da sintomi di Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

e

nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

e)

nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, le ispezioni ufficiali effettuate prima dell’esportazione hanno dimostrato che i frutti sono esenti da sintomi di Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

e

il sito di produzione e le immediate vicinanze sono soggetti a trattamenti e pratiche agricole appropriati per contrastare Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

e

lo spostamento, l’immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031,

e

i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un’etichetta recante un codice di tracciabilità e l’indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale

e

nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.

59.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

non è stato osservato alcun sintomo di Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, e nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, sintomi di detto organismo nocivo.

60.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

i frutti sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

i frutti sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

e

i frutti sono risultati esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un’ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

oppure

d)

i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti e misure agricole appropriati per contrastare Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

e

sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione durante il periodo vegetativo dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo e nei frutti non è stato individuato alcun sintomo di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

e

i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un’ispezione ufficiale precedente l’esportazione, effettuata su un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali

e

nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

e)

nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, i frutti sono risultati esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa prima dell’esportazione nel corso di un’ispezione ufficiale effettuata su un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

e

una dichiarazione che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti appropriati per contrastare Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, eseguiti nel periodo dell’anno opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione, è inclusa nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica "Dichiarazione supplementare ",

e

lo spostamento, l’immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031,

e

i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un’etichetta recante un codice di tracciabilità e l’indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale

e

nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.

61.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Mangifera L. e Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Tephritidae (non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

i frutti sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Tephritidae (non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

nessun indizio della presenza di Tephritidae (non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti la raccolta, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detto organismo nocivo

e

nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Tephritidae (non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, e l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

62.

Frutti di Capsicum (L.), Citrus L., eccetto Citrus limon (L.) Osbeck. e Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L.

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 90 00

0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Paesi del continente africano, Capo Verde, Sant’Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di un paese riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

e nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità,

e sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutti, risultati esenti da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

oppure

d)

sono stati sottoposti ad un trattamento a freddo efficace per garantire che siano esenti da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) o sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un altro trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), e l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

63.

Frutti di Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Vaccinium L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Canada, Messico e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Grapholita packardi Zeller, compresa un’ispezione su un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo,

e

nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

c)

sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Grapholita packardi Zeller e l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

64.

Frutti di Malus Mill. e Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di un paese riconosciuto indenne da Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka, compresa un’ispezione visiva di un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo

e

nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka e l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

65.

Frutti di Malus Mill. e Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di un paese riconosciuto indenne da Anthonomus quadrigibbus Say conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Anthonomus quadrigibbus Say conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Anthonomus quadrigibbus Say, compresa un’ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo

e

nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Anthonomus quadrigibbus Say e l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

66.

Frutti di Malus Mill.

0808 10 10

0808 10 80

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di un paese riconosciuto indenne da Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) e Rhagoletis pomonella (Walsh) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) e Rhagoletis pomonella (Walsh) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo per rilevare la presenza dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) e Rhagoletis pomonella (Walsh), compresa un’ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo o da tali organismi nocivi,

e

nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) e Rhagoletis pomonella (Walsh) e l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

67.

Frutti di Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Australia, Americhe e Nuova Zelanda

Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di:

a)

un paese riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli(Sulc.) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

un luogo di produzione in cui sono effettuate, anche nelle immediate vicinanze, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Bactericera cockerelli (Sulc.) nei tre mesi precedenti l’esportazione e soggetto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, e campioni rappresentativi di frutti sono stati ispezionati prima dell’esportazione,

e

nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

un sito di produzione a prova di insetto che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l’esportazione,

e

nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.

68.

Frutti di Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di:

a)

un paese riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e sono state effettuate ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di tale organismo nocivo nel luogo di produzione, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame su campioni rappresentativi di frutti, risultati esenti da Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

e

nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

un sito di produzione a prova di insetto che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l’esportazione,

e

nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.

69.

Frutti di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di:

a)

un paese riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

c)

un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi precedenti l’esportazione, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

70.

Frutti di Solanum melongena L.

0709 30 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di un paese indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

c)

immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati esenti da Thrips palmi Karny.

71.

Frutti di Momordica L.

ex 0709 99 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di:

a)

un paese indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

72.

Frutti di Capsicum L.

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Belize, Costa Rica, El Salvador, Giamaica, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Polinesia francese, Portorico, Repubblica dominicana e Stati Uniti, paesi in cui Anthonomus eugenii Cano è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di:

a)

una zona indenne da Anthonomus eugenii Cano, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Anthonomus eugenii Cano conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Anthonomus eugenii Cano in seguito ad ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei due mesi precedenti l’esportazione, nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.

73.

Sementi di Zea mays L.

ex 0709 99 60

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,

oppure

b)

un campione rappresentativo delle sementi è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kosters.

74.

Sementi dei generi Triticum L., Secale L. e xTriticosecale Wittm. Ex A.Camus

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

1002 10 00

1008 60 00

Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica, in cui Tilletia indica Mitra è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona in cui Tilletia indica Mitra è notoriamente assente. Il nome della zona è indicato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine».

75.

Semi dei generi Triticum L., Secale L. e xTriticosecale Wittm. Ex A.Camus

1001 19 00

1001 99 00

1002 90 00

ex 1008 60 00

Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica, in cui Tilletia indica Mitra è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra. Il nome della zona o delle zone è indicato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine»,

oppure

b)

nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo e sono stati prelevati campioni rappresentativi dei semi sia al momento della raccolta che prima della spedizione, sono stati sottoposti a prove e sono risultati esenti da Tilletia indica Mitra; le suddette informazioni sono menzionate nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Nome del prodotto» con la dicitura «sottoposti a prove e risultati esenti da Tilletia indica Mitra».

76.

Legname di conifere (Pinales), escluso quello di Thuja L. e Taxus L., eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

legname di Libocedrus decurrens Torr., laddove sia provato che il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a)

un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031,

e

dichiarazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisce l’infestazione da parte di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore

oppure

b)

un’appropriata fumigazione conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione,

oppure

c)

un’appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, indicata nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%),

oppure

d)

un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, e ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto unitamente al marchio «HT», apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

77.

Legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a)

un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031,

e

dichiarazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisce l’infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore,

oppure

b)

un’appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, indicata nei certificati fitosanitari di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h),

oppure

c)

un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, e ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto unitamente al marchio «HT», apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

78.

Legname di Thuja L. e Taxus L., eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è scortecciato,

oppure

b)

è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti,

oppure

c)

è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031,

oppure

d)

è stato sottoposto a un’appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, indicata nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h),

oppure

e)

è stato sottoposto ad un’appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, impregnazione indicata nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%).

79.

Legname di conifere (Pinales), eccetto legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kazakhstan, Russia e Turchia

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di zone notoriamente indenni da:

i)

Monochamus spp. (popolazioni non europee)

ii)

Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang e Pissodes zitacuarense Sleeper

iii)

Scolytidae spp. (specie non europee)

e indicate nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine»,

oppure

b)

è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus spp. (popolazioni non europee), in quest’ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c)

è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti,

oppure

d)

è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031,

oppure

e)

è stato sottoposto a un’appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h),

oppure

f)

è stato sottoposto a un’appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, impregnazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%).

80.

Legname di conifere (Pinales), eccetto legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Paesi terzi, esclusi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Kazahstan, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina,

Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus spp. (popolazioni non europee), in quest’ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

b)

è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti,

oppure

c)

è stato sottoposto a un’appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h),

oppure

d)

è stato sottoposto a un’appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, impregnazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%),

oppure

e)

è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

81.

Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da conifere (Pinales)

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Paesi terzi, esclusi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera e Ucraina,

ed esclusi Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di zone notoriamente indenni da Monochamus spp. (popolazioni non europee), Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang e Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytidae spp. (non-europee);

la zona è indicata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine»,

oppure

b)

è stato prodotto da legname rotondo scortecciato,

oppure

c)

è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura,

oppure

d)

è stato sottoposto a un’appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h),

oppure

e)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

82.

Corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Paesi terzi, esclusi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a)

è stata sottoposta a un’appropriata fumigazione, utilizzando un fumigante approvato secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h),

oppure

b)

è stata sottoposta a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo della corteccia, indicato nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031,

e

c)

dopo il trattamento la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista o con un rivestimento protettivo che impedisca l’infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.

83.

Legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031,

oppure

c)

è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.

84.

Corteccia separata dal tronco e legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante

ex 1404 90 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco:

a)

è originario di una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

sono stati sottoposti a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell’intero profilo della corteccia o del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

85.

Legname di Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, eccetto in forma di:

legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura,

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che il legname è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

86.

Legname di Acer saccharum Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura

ex 4403 12 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Canada e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. De Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.

87.

Legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., eccetto in forma di

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato,

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan

Dichiarazione ufficiale che:

a)

il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e che tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante,

oppure

c)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

88.

Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan

Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e che tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

89.

Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan

Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e che tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

90.

Legname di Quercus L., eccetto legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda,

oppure

b)

è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %,

oppure

c)

è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,

oppure

d)

se segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

91.

Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Quercus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura,

oppure

b)

è stato sottoposto a un’appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h),

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

92.

Legname di Betula L., eccetto legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti, paesi in cui Agrilus anxius Gory è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che:

a)

la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante,

oppure

b)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

93.

Piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami di legno ottenuti completamente o in parte da Betula L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory.

94.

Corteccia e oggetti di corteccia di Betula L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada e Stati Uniti, paesi in cui Agrilus anxius Gory è notoriamente presente

Dichiarazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.

95.

Legname di Platanus L., eccetto

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e il legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Platanus L.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

96.

Legname di Populus L., eccetto legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 97 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Americhe

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è scortecciato,

oppure

b)

è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

97.

Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da:

a)

Acer saccharum Marsh.,

b)

Populus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

a)

Canada e Stati Uniti

b)

Americhe

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è stato prodotto da legname rotondo scortecciato,

oppure

b)

è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura,

oppure

c)

è stato sottoposto a un’appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h),

oppure

d)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

98.

Legname di Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., eccetto il legname in forma di:

piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti completamente o in parte da tali piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona indenne da Saperda candida Fabricius, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031,

oppure

c)

è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, trattamento da indicare nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

99.

Legname in forma di piccole placche, ottenuto completamente o in parte da Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Canada e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

100.

Legname di Prunus L., eccetto legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona indenne da Aromia bungii (Falderman), istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

oppure

b)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031,

oppure

c)

è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, trattamento da indicare nel certificato fitosanitario di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

101.

Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Prunus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Aromia bungii (Faldermann) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»

oppure

b)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.


(1)  Si applica il codice NC di una pianta associata


ALLEGATO VIII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell’Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione

Le autorità competenti, o gli operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti, verificano, nei momenti più opportuni per individuare il rispettivo organismo nocivo, il rispetto delle prescrizioni indicate nella tabella seguente.

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Prescrizioni

1.

Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali

Le macchine o i veicoli sono stati:

a)

spostati da una zona indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

puliti e sono stati liberati da terra e frammenti di piante prima dello spostamento dalla zona infetta.

2.

Piante da impianto con radici, coltivate all’aperto

Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann e Kottho) Nouioui et al. e da Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

3.

Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L., o relativi ibridi, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici

Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione.

Ogni organizzazione o organismo di ricerca in possesso di tali materiali informa l’autorità competente dei materiali detenuti.

4.

Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, eccetto i tuberi di Solanum tuberosum L. di cui alle voci 5, 6, 7, 8 o 9 ed eccetto il materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché le sementi di Solanum tuberosum L. di cui alla voce 21

Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione.

Le prove di laboratorio devono:

a)

essere controllate dall’autorità competente interessata ed eseguite da personale con formazione scientifica di tale autorità o di qualsiasi organismo ufficialmente riconosciuto;

b)

essere eseguite in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e conservare il materiale, comprese le piante indicatrici, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione;

c)

essere eseguite su ogni unità del materiale:

i)

mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di prova,

ii)

mediante prove di laboratorio, nel caso di tutto il materiale di patate almeno per:

Andean potato latent virus,

Andean potato mottle virus,

Arracacha virus B. oca strain,

Potato black ringspot virus,

Potato virus T,

isolati non europei di Potato virus A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e di Potato leafroll virus (compresi Yo),

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

iii)

nel caso di sementi di Solanum tuberosum L., eccetto le sementi di cui al punto 21, almeno i virus e viroidi summenzionati, eccetto Andean potato mottle virus e isolati non europei di Potato virus A, M, S, V, X e Y (compresi Y o, Y n e Y c) e Potato leaf roll virus;

d)

comprendere esami appropriati relativi a qualsiasi altro sintomo osservato all’atto dell’esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione che hanno causato tali sintomi.

5.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto

Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival sono state rispettate.

6.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouiuoi et al.,

oppure

b)

le disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. sono state rispettate.

7.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto

Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari:

a)

di zone in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. è notoriamente assente,

oppure

b)

di un luogo di produzione risultato indenne da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. o ritenuto indenne da tale organismo nocivo in seguito all’attuazione di una procedura appropriata di eradicazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

8.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto

Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di:

a)

zone in cui Meloidogyne chitwoodi Golden et al. e Meloidogyne fallax Karssen sono notoriamente assenti,

oppure

b)

zone in cui Meloidogyne chitwoodi Golden et al. e Meloidogyne fallax Karssen sono notoriamente presenti e:

i)

i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. e da Meloidogyne fallax Karssen sulla base di un’indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle patate coltivate nel luogo di produzione,

oppure

ii)

i tuberi sono stati sottoposti a campionatura casuale dopo la raccolta e sono stati controllati per accertare l’eventuale presenza di sintomi, dopo aver applicato un metodo appropriato per indurre i sintomi o dopo aver effettuato prove di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati per rilevare la presenza di tali organismi nocivi e comunque al momento della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima dello spostamento, e sono risultati esenti da sintomi di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. e Meloidogyne fallax Karssen.

9.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto, eccetto quelli destinati all’impianto a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/33/CE

Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

10.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto, eccetto i tuberi delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri a norma della direttiva 2002/53/CE

Dichiarazione ufficiale che i tuberi:

a)

appartengono a selezioni avanzate, e

b)

sono stati prodotti nell’Unione e

c)

provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sono stati sottoposti nell’Unione a prove ufficiali di quarantena e, in tali prove, sono risultati esenti da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.

11.

Tuberi di Solanum tuberosum L., eccetto quelli di cui alle voci 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10

Il numero di registrazione figura sull’imballaggio o, nel caso del trasporto di tuberi caricati alla rinfusa, sui documenti di accompagnamento attestanti che i tuberi sono stati coltivati da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi ufficialmente registrati o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, documenti in cui è indicato che:

a)

i tuberi sono esenti da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

e

b)

le disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

e

ove opportuno, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann e Kottho) Nouioui et al.,

e

Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

12.

Piante da impianto con radici di Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L., eccetto quelle destinate all’impianto a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2007/33/CE

Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

13.

Piante da impianto di Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L., eccetto le sementi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di zone risultate indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

oppure

b)

nessun sintomo di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

14.

Piante da impianto con radici, coltivate all’aperto, di Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. e Fragaria L.

e

bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all’aperto, di Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. e Tulipa L., eccetto piante, bulbi, tuberi e rizomi destinati all’impianto a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a) o lettera c), della direttiva 2007/33/CE

Deve essere provato che le disposizioni del diritto dell’Unione per la lotta contro Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

15.

Piante da impianto di Cucurbitaceae e Solanaceae, eccetto le sementi, originarie di zone:

a)

in cui Bemisia tabaci Genn. o altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus non sono notoriamente presenti

b)

in cui Bemisia tabaci Genn. o altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tomato leaf curl New Delhi Virus,

oppure

b)

durante l’intero ciclo vegetativo non sono stati osservati sintomi di Tomato leaf curl New Delhi Virus sulle piante.

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tomato leaf curl New Delhi Virus,

oppure

b)

durante l’intero ciclo vegetativo non sono stati osservati sintomi di Tomato leaf curl New Delhi Virus sulle piante,

e

i)

il loro sito di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus in seguito ad ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni per individuare l’organismo nocivo,

oppure

ii)

le piante sono state sottoposte ad un trattamento efficace che garantisce l’eradicazione di Bemisia tabaci Genn e di altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus.

16.

Piante da impianto, di Juglans L. e Pterocarya Kunth, eccetto le sementi

Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto:

a)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale, o dalla loro introduzione nell’Unione, in una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originarie di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osservati né sintomi di Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tysserat e del suo vettore Pityophtorus juglandis Blackman, né la presenza del vettore nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti lo spostamento, le piante da impianto sono state ispezionate visivamente prima dello spostamento e manipolate e confezionate in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

c)

sono originarie di un sito di produzione in condizioni di totale isolamento fisico, e le piante da impianto sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.

17.

Piante da impianto di Platanus L., eccetto le sementi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

registrato e controllato dalle autorità competenti,

e

ii)

che è stato sottoposto annualmente a ispezioni ufficiali per individuare eventuali sintomi di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., anche nelle sue immediate vicinanze, effettuate nei periodi dell’anno più opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione,

e

iii)

un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove per rilevare l’eventuale presenza di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in periodi dell’anno opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo.

18.

Piante di Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi e Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., eccetto frutti e sementi

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona indenne da Trioza erytreae Del Guercio, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

in cui le piante sono state coltivate durante un periodo di un anno, in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l’introduzione di Trioza erytreae Del Guercio,

e

in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali in periodi opportuni e non sono stati osservati indizi di Trioza erytreae Del Guercio in tale sito,

e

prima dello spostamento sono manipolate e confezionate in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.

19.

Piante da impianto di Vitis L., eccetto le sementi

Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto:

a)

sono originarie di una zona notoriamente indenne da Grapevine flavescence dorée phytoplasma,

oppure

b)

sono originarie di un sito di produzione in cui:

i)

nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su Vitis spp. è stato osservato nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo e, nel caso delle piante utilizzate per la moltiplicazione di Vitis spp., nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su Vitis spp. fin dall’inizio di due cicli vegetativi completi,

ii)

è effettuato il monitoraggio dei vettori e sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma,

iii)

le piante di Vitis L. abbandonate, provenienti dalle immediate vicinanze del sito di produzione, durante la stagione di crescita sono state monitorate per individuare sintomi di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e, in presenza di sintomi, sono state estirpate oppure sottoposte a prove e risultate esenti da Grapevine flavescence dorée phytoplasma,

oppure

c)

sono state sottoposte a trattamento con acqua calda conformemente alle norme internazionali.

20.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi

L’imballaggio deve recare un idoneo marchio d’origine

21.

Sementi di Solanum tuberosum L., eccetto quelle di cui alla voce 3

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le sementi provengono da piante conformi, a seconda dei casi, ai requisiti di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9,

e che le sementi:

b)

sono originarie di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann e Kottho) Nouioui et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

oppure

soddisfano tutti i seguenti requisiti:

i)

sono state prodotte in un sito in cui, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui alla lettera a);

ii)

sono state prodotte in un sito in cui sono state intraprese tutte le seguenti azioni:

garantire la prevenzione del contatto e misure di igiene in relazione al personale e agli oggetti quali attrezzi, macchine, veicoli, imbarcazioni e materiale da imballaggio, provenienti da altri siti che producono piante solanacee, per prevenire l’infezione;

utilizzare solo acqua esente da tutti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui alla presente lettera.

22.

Legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona notoriamente indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è stato sottoposto ad appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname; questo è evidenziato dall’applicazione del marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti,

oppure

c)

è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.

23.

Corteccia separata dal tronco e legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da tali piante.

Dichiarazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco:

a)

sono originari di una zona notoriamente indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono stati sottoposti ad appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell’intero profilo della corteccia o del legname. Questo è evidenziato dall’applicazione del marchio «HT» sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

24.

Legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale.

Dichiarazione ufficiale che:

a)

il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

oppure

b)

il legname è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti.

25.

Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legname grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legname trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e ad eccezione di paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione.

Dichiarazione ufficiale che il materiale da imballaggio in legno:

a)

è originario di una zona notoriamente indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è ottenuto da legname scortecciato come specificato all’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

i)

è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all’allegato I della stessa norma internazionale, e

ii)

è contrassegnato da un marchio come indicato nell’allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.


ALLEGATO IX

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione in determinate zone protette

Le zone protette elencate nella terza colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:

a)

l’intero territorio dello Stato membro elencato;

b)

il territorio dello Stato membro elencato con le eccezioni indicate tra parentesi;

c)

unicamente la parte del territorio dello Stato membro specificata tra parentesi.

 

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Codice NC

Zone protette

1.

Piante e polline vivo per l’impollinazione, eccetto frutta e sementi, originari di paesi terzi, esclusa la Svizzera ed esclusi quelli riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificati in via ufficiale alla Commissione, oppure in cui sono state istituite zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificate in via ufficiale alla Commissione, e appartenenti a una delle seguenti specie:

Amelanchier Med.,

Chaenomeles Lindl.,

Crataegus L.,

Cydonia Mill.,

Eriobotrya Lindl.,

Malus Mill.,

Mespilus L.,

Pyracantha Roem.,

Pyrus L. oppure

Sorbus L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)

Estonia;

b)

Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L’Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)]

c)

Francia (Corsica);

d)

Irlanda (eccetto la città di Galway);

e)

Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalleto in provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (eccetto i comuni di Cesarò in provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano in provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina in provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (eccetto le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona)];

f)

Lettonia;

g)

Lituania [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)];

h)

Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell’autostrada H4) nonché Velika Polana, e le località di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki del comune di Ivančna Gorica];

i)

Slovacchia [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)];

j)

Finlandia;

k)

Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne).

2.

Piante e polline vivo per l’impollinazione, eccetto frutta e sementi, originari di paesi terzi, eccetto quelli riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificati in via ufficiale alla Commissione, oppure in cui sono state istituite zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificate in via ufficiale alla Commissione, e appartenenti a una delle seguenti specie:

1)

Cotoneaster Ehrh. o

2)

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)

Estonia;

b)

Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L’Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)]

c)

Francia (Corsica);

d)

Irlanda (eccetto la città di Galway);

e)

Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalleto in provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (eccetto i comuni di Cesarò in provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano in provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina in provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (eccetto le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona)];

f)

Lettonia;

g)

Lituania [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)];

h)

Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell’autostrada H4) nonché Velika Polana, e le località di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki del comune di Ivančna Gorica];

i)

Slovacchia [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)];

j)

Finlandia;

k)

Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne).


ALLEGATO X

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette

Le zone protette elencate nella quarta colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:

a)

l’intero territorio dello Stato membro elencato;

b)

il territorio dello Stato membro elencato con le eccezioni indicate tra parentesi;

c)

unicamente la parte del territorio dello Stato membro specificata tra parentesi.

 

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Codice NC

Prescrizioni particolari per le zone protette

Zone protette

1.

Macchine agricole usate

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Le macchine:

a)

se portate in luoghi di produzione, dove sono coltivate barbabietole, sono state pulite e sono state liberate da terra e frammenti di piante; oppure

b)

provengono da una zona in cui BNYVV è notoriamente assente.

a)

Irlanda

b)

Francia (Bretagna)

c)

Portogallo (Azzorre)

d)

Finlandia

e)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

2.

Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.)

ex 2303 20 10

ex 2303 20 90

ex 2530 90 00

Dichiarazione ufficiale che la terra o i residui:

a)

sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con BNYVV, oppure

b)

sono destinati ad essere trasportati ed eliminati in un impianto di smaltimento dei rifiuti ufficialmente riconosciuto, oppure

c)

provengono da piante di Beta vulgaris coltivate in una zona notoriamente indenne da BNYVV.

a)

Irlanda

b)

Francia (Bretagna)

c)

Portogallo (Azzorre)

d)

Finlandia

e)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

3.

Alveari - nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno

0106 41 00

ex 4421 99 99

ex 4602 19 90

ex 4602 90 00

Dichiarazione ufficiale che gli alveari:

a)

sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure

b)

sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure

c)

sono originari di una zona protetta tra quelle elencate nella colonna di destra, oppure

d)

sono stati sottoposti ad un’adeguata misura di quarantena prima dello spostamento.

a)

Estonia

b)

Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L’Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)]

c)

Francia (Corsica)

d)

Irlanda (eccetto la città di Galway);

e)

Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalleto in provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (eccetto i comuni di Cesarò in provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano in provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina in provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (eccetto le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona)]

f)

Lettonia

g)

Lituania [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)]

h)

Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell’autostrada H4) nonché Velika Polana, e le località di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki del comune di Ivančna Gorica]

i)

Slovacchia [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)]

j)

Finlandia

k)

Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne)

4.

Piante di Allium porrum L., Apium L., Beta L., eccetto quelle di cui al punto 5 del presente allegato e quelle destinate all’alimentazione animale, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., eccetto piante da impianto

ex 0703 90 00

ex 0704 90 90

0706 10 00

0706 90 30

ex 0706 90 90

a)

La partita o il lotto non contengono più dell’1 %, in peso, di terra, oppure

b)

dichiarazione ufficiale che le piante sono destinate alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l’assenza di qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV.

a)

Francia (Bretagna)

b)

Finlandia

c)

Irlanda

d)

Portogallo (Azzorre)

e)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

5.

Piante di Beta vulgaris L., destinate alla trasformazione industriale

ex 1212 91 80

ex 1214 90 10

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono trasportate in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV e sono destinate ad essere consegnate ad un’industria di trasformazione dotata di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l’assenza di qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, oppure

b)

sono state coltivate in una zona in cui BNYVV è notoriamente assente.

a)

Irlanda

b)

Francia (Bretagna)

c)

Portogallo (Azzorre)

d)

Finlandia

e)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

6.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto

0701 10 00

Dichiarazione ufficiale che i tuberi:

a)

sono stati coltivati in una zona in cui Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) è notoriamente assente; oppure

b)

sono stati coltivati in un terreno o substrato colturale costituito da terra notoriamente esente da BNYVV o sottoposta a prove ufficiali con metodi adeguati e risultata esente da BNYVV; oppure

c)

sono stati lavati per mondarli dalla terra.

a)

Francia (Bretagna)

b)

Finlandia

c)

Irlanda

d)

Portogallo (Azzorre)

e)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

7.

Tuberi di Solanum tuberosum L., eccetto quelli di cui al punto 6 del presente allegato.

ex 0701 90 10

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

a)

La partita o il lotto non contengono più dell’1 %, in peso, di terra; oppure

b)

dichiarazione ufficiale che i tuberi sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l’assenza di qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV.

a)

Francia (Bretagna)

b)

Finlandia

c)

Irlanda

d)

Portogallo (Azzorre)

e)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

8.

Piante da impianto di Beta vulgaris L., eccetto le sementi

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

i)

sono state sottoposte singolarmente a prove ufficiali e sono risultate esenti da BNYVV; oppure

ii)

sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui ai punti 33 e 34 del presente allegato e

coltivate in zone in cui BNYVV è notoriamente assente, oppure

coltivate su un terreno o substrato colturale sottoposto a prove ufficiali con metodi adeguati e risultato esente da BNYVV, e

sottoposte a campionamento e risultate esenti da BNYVV in seguito all’esame del campione;

e

b)

la detenzione del materiale di tali piante è stata notificata dalla rispettiva organizzazione o organismo di ricerca.

a)

Irlanda

b)

Francia (Bretagna)

c)

Portogallo (Azzorre)

d)

Finlandia

e)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

9.

Piante e polline vivo per l’impollinazione di: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., eccetto frutti e sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

Ove opportuno, dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di paesi terzi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificati in via ufficiale alla Commissione; oppure

b)

le piante sono originarie di zone indenni dell’Unione o di paesi terzi istituite in relazione a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificate in via ufficiale alla Commissione; oppure

c)

le piante sono originarie del cantone svizzero del Vallese, oppure oppure

d)

le piante sono state ottenute o, nel caso siano state introdotte in una «zona cuscinetto», sono state conservate per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1o aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo:

i)

situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona cuscinetto» delimitata ufficialmente di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dalle piante ivi coltivate;

ii)

ufficialmente approvato, come la «zona cuscinetto», prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di piante nel rispetto delle prescrizioni stabilite al presente punto;

iii)

che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 m, è risultato indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:

due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta nel periodo da giugno ad agosto ed una volta nel periodo da agosto a novembre; e

una volta nella suddetta zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e

iv)

sul quale le piante sono state sottoposte a prove ufficiali per l’individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.

a)

Estonia

b)

Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L’Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)]

c)

Francia (Corsica)

d)

Irlanda (eccetto la città di Galway);

e)

Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalleto in provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (eccetto i comuni di Cesarò in provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano in provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina in provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (eccetto le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona)]

f)

Lettonia

g)

Lituania [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)]

h)

Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell’autostrada H4) nonché Velika Polana, e le località di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki del comune di Ivančna Gorica]

i)

Slovacchia [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)]

j)

Finlandia

k)

Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne)

10.

Piante di Vitis L., eccetto i frutti e le sementi

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state sottoposte ad un trattamento appropriato per garantire l’assenza di Viteus vitifoliae (Fitch) (e certificato dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificato in via ufficiale alla Commissione).

a)

Cipro

11.

Piante da impianto di Prunus L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. non è notoriamente presente,

oppure

b)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

provengono in linea diretta da piante madri che non hanno mostrato alcun sintomo di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. durante l’ultimo ciclo vegetativo completo,

e

nel corso dell’ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato alcun sintomo di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sulle piante nel luogo di produzione,

oppure

d)

per le piante di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L. per le quali dev’essere dimostrato dall’imballaggio o in qualsiasi altro modo che sono destinate alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che non è stato osservato alcun sintomo di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sulle piante nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo completo.

Regno Unito

12.

Talee non radicate da impianto di Euphorbia pulcherrima Willd.

ex 0602 10 90

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee),

oppure

b)

nessun indizio della presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, né sulle talee né sulle piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni tre settimane durante l’intero periodo di produzione di tali piante nel luogo di produzione,

oppure

c)

qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le talee e le piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l’assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all’attuazione di procedure adeguate per l’eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell’ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L’ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento.

a)

Irlanda

b)

Svezia

c)

Regno Unito

13.

Piante da impianto di Euphorbia pulcherrima Willd., eccetto quanto segue:

sementi,

talee non radicate da impianto di Euphorbia pulcherrima Willd.

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee),

oppure

b)

nessun indizio della presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nemmeno sulle piante, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione,

oppure

c)

qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le piante detenute o prodotte nel luogo di produzione sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l’assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all’attuazione di procedure adeguate per l’eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell’ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L’ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento,

e

d)

è dimostrato che le piante sono state prodotte da talee:

i)

originarie di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee),

oppure

ii)

che sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun indizio di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), nemmeno sulle piante, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane durante l’intero periodo di produzione di tali piante,

oppure

iii)

qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che sono state coltivate su piante detenute o prodotte nel luogo di produzione, piante che sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l’assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all’attuazione di procedure adeguate per l’eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell’ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L’ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento,

oppure

e)

per le piante per le quali deve essere dimostrato dall’imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea), o in qualsiasi altro modo, che sono destinate alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali piante sono state sottoposte ad ispezione ufficiale risultando esenti da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) prima del loro spostamento.

a)

Irlanda

b)

Svezia

c)

Regno Unito

14.

Piante da impianto di Begonia L., eccetto sementi, tuberi e cormi, e piante da impianto di Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. e Nerium oleander L., eccetto sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee),

oppure

b)

nessun indizio della presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nemmeno sulle piante, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione,

oppure

c)

qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le piante detenute o prodotte nel luogo di produzione sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l’assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all’attuazione di procedure adeguate per l’eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell’ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L’ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento,

oppure

d)

per le piante per le quali deve essere dimostrato dall’imballaggio o dallo sviluppo del fiore, o in qualsiasi altro modo, che sono destinate alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali piante sono state sottoposte ad ispezione ufficiale risultando esenti da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) immediatamente prima del loro spostamento.

a)

Irlanda

b)

Svezia

c)

Regno Unito

15.

Piante da impianto di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in vivai e che il luogo di produzione è indenne da Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.

a)

Irlanda

16.

Piante da impianto di Cedrus Trew, Pinus L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller non è notoriamente presente,

oppure

b)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

le piante sono state prodotte in vivai che sono risultati indenni, comprese le loro vicinanze, da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate in periodi opportuni,

oppure

d)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller e sono state sottoposte a ispezioni in periodi opportuni, risultando esenti da Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

a)

Regno Unito

17.

Piante da impianto di Larix Mill., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in vivai e che il luogo di produzione è indenne da Cephalcia lariciphila (Klug.).

a)

Irlanda

b)

Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey)

18.

Piante da impianto di Picea A. Dietr., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in vivai e che il luogo di produzione è indenne da Gilpinia hercyniae (Hartig.)

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey)

19.

Piante di Eucalyptus l’Herit, eccetto frutti e sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0609 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono prive di terra e sono state sottoposte a trattamento contro Gonipterus scutellatus Gyll.;

oppure

b)

sono originarie di zone notoriamente indenni da Gonipterus scutellatus Gyll.

a)

Grecia

b)

Portogallo (Azzorre)

20.

Piante da impianto di Castanea Mill.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0802 41 00

ex 0802 42 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 99

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale:

a)

in luoghi di produzione di paesi in cui Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è notoriamente assente; oppure

b)

in una zona indenne da Chryphonectria parasitica (Murrill) Barr, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

a)

Repubblica ceca

b)

Irlanda

c)

Svezia

d)

Regno Unito

21.

Piante da impianto di Quercus L., eccetto le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è notoriamente assente; oppure

b)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, istituita dall’organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

oppure

c)

nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

a)

Repubblica ceca

b)

Irlanda

c)

Svezia

d)

Regno Unito

22.

Piante da impianto di Quercus L., eccetto Quercus suber L., con una circonferenza di almeno 8 cm misurata a un’altezza di 1,2 m dal colletto della radice, eccetto frutti e sementi

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui Thaumetopoea processionea L. non è notoriamente presente,

oppure

b)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Thaumetopoea processionea L., istituita dall’organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Thaumetopoea processionea L. e sono state sottoposte a ispezioni in periodi opportuni, risultando esenti da Thaumetopoea processionea L.

a)

Irlanda

b)

Regno Unito (escluse le unità amministrative locali di Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham e Wycombe)

23.

Piante di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, eccetto frutti e sementi

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Dendroctonus micans Kugelan.

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey)

24.

Piante di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, eccetto frutti e sementi

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Ips duplicatus Sahlberg.

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito

25.

Piante di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, eccetto frutti e sementi

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Ips typographus Heer.

a)

Irlanda

b)

Regno Unito

26.

Piante di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, eccetto frutti e sementi

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Ips amitinus Eichhof.

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito

27.

Piante di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, eccetto frutti e sementi

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Ips cembrae Heer.

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)

28.

Piante di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, eccetto frutti e sementi

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

0604 20 20

Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da Ips sexdentatus Börner.

a)

Irlanda

b)

Cipro

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)

29.

Piante di Castanea Mill., eccetto le piante in coltura tessutale, i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale:

a)

in luoghi di produzione di paesi in cui Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu è notoriamente assente, oppure

b)

in una zona indenne da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

a)

Irlanda

b)

Regno Unito

30.

Piante da impianto di Palmae, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate:

a)

per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui Paysandisia archon (Burmeister) è notoriamente assente; oppure

b)

per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Paysandisia archon (Burmeister), istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

c)

per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione o dello spostamento, in un luogo di produzione:

i)

registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e

ii)

in cui le piante erano collocate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Paysandisia archon (Burmeister), e

iii)

in cui non è stato osservato alcun indizio di Paysandisia archon (Burmeister) nel corso di tre ispezioni ufficiali effettuate durante l’anno in periodi opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.

a)

Irlanda

b)

Malta

c)

Regno Unito

31.

Piante da impianto di Palmae, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. e Washingtonia Raf.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate:

a)

per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui Rhynchoporus ferrugineus (Olivier) è notoriamente assente oppure

b)

per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

c)

per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione o dello spostamento, in un luogo di produzione:

i)

registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine, e

ii)

in cui le piante erano collocate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), e

iii)

in cui non è stato osservato alcun indizio di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) nel corso di tre ispezioni ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.

a)

Irlanda

b)

Portogallo (Azzorre)

c)

Regno Unito

32.

Sementi di Gossypium spp.

1207 21 00

Dichiarazione ufficiale che:

a)

la lanugine delle sementi è stata rimossa con acido, e

b)

nessun sintomo di Colletotrichum gossypii Southw è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, e un campione rappresentativo è stato analizzato ed è risultato esente da Colletotrichum gossypii Southw.

a)

Grecia

33.

Sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L.

1209 10 00

1209 29 60

ex 1209 29 80

1209 91 30

ex 1209 91 80

Ferme restando le disposizioni della direttiva 2002/54/CE, se del caso, dichiarazione ufficiale che:

a)

le sementi delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate» soddisfano le condizioni di cui all’allegato I, parte B, punto 3), della direttiva 2002/54/CE; oppure

b)

nel caso delle «sementi non definitivamente certificate», le sementi soddisfano le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/54/CE, e sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, parte B di tale direttiva e consegnate ad un’azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di smaltimento controllato dei rifiuti, per impedire la diffusione di BNYVV; oppure

c)

le sementi sono state ottenute da piante coltivate in una zona notoriamente indenne da BNYVV.

a)

Irlanda

b)

Francia (Bretagna)

c)

Portogallo (Azzorre)

d)

Finlandia

e)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

34.

Sementi di ortaggi della specie Beta vulgaris L.

ex 1209 29 80

1209 91 30

ex 1209 91 80

Ferme restando le disposizioni della direttiva 2002/55/CE, se del caso, dichiarazione ufficiale che:

a)

le sementi lavorate non contengono più dello 0,5 %, in peso, di materia inerte (nel caso di sementi confettate, tale norma deve essere soddisfatta prima della confettatura); oppure

b)

nel caso delle sementi non lavorate, le sementi sono ufficialmente imballate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e consegnate ad un’azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di smaltimento controllato dei rifiuti, per impedire la diffusione di BNYVV; oppure

c)

le sementi sono state ottenute da piante coltivate in una zona notoriamente indenne da BNYVV.

a)

Irlanda

b)

Francia (Bretagna)

c)

Portogallo (Azzorre)

d)

Finlandia

e)

Regno Unito (Irlanda del Nord)

35.

Sementi di Gossypium spp.

1207 21 00

Dichiarazione ufficiale che la lanugine delle sementi è stata rimossa con acido.

a)

Grecia

b)

Spagna (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)

36.

Sementi di Mangifera spp.

ex 1209 99 99

Dichiarazione ufficiale che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Sternochetus mangiferae Fabricius.

a)

Spagna (Granada e Malaga)

b)

Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera)

37.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi originari di Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Portogallo e Slovenia

ex 0805 10 22

ex 0805 10 24

ex 0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

a)

I frutti sono privi di foglie e peduncoli; oppure

b)

nel caso di frutti con foglie o peduncoli, i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e sono rimasti sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti, e recano un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.

a)

Malta

38.

Frutti di Vitis L.

0806 10 10

0806 10 90

I frutti sono privi di foglie.

a)

Cipro

39.

Legname di conifere (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)

Il legname è scortecciato; oppure

b)

dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Dendroctonus micans Kugelan; oppure

c)

il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey)

40.

Legname di conifere (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)

Il legname è scortecciato; oppure

b)

dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips duplicatus Sahlbergh; oppure

c)

il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito

41.

Legname di conifere (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)

Il legname è scortecciato; oppure

b)

dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips typographus Heer; oppure

c)

il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

a)

Irlanda

b)

Regno Unito

42.

Legname di conifere (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)

Il legname è scortecciato; oppure

b)

dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips amitinus Eichhof; oppure

c)

il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito

43.

Legname di conifere (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)

Il legname è scortecciato; oppure

b)

dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips cembrae Heer; oppure

c)

il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)

44.

Legname di conifere (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)

Il legname è scortecciato; oppure

b)

dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ips sexdentatus Börner; oppure

c)

il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

a)

Cipro

b)

Irlanda

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)

45.

Legname di Castanea Mill.

ex 4401 12 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

a)

Il legname è scortecciato; oppure

b)

dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.; oppure

c)

il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

a)

Repubblica ceca

b)

Irlanda

c)

Svezia

d)

Regno Unito

46.

Corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Dichiarazione ufficiale che la partita:

a)

è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure

b)

è originaria di zone notoriamente indenni da Dendroctonus micans Kugelan.

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey)

47.

Corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Dichiarazione ufficiale che la partita:

a)

è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure

b)

è originaria di zone notoriamente indenni da Ips amitinus Eichhof.

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito

48.

Corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Dichiarazione ufficiale che la partita:

a)

è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure

b)

è originaria di zone notoriamente indenni da Ips cembrae Heer.

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)

49.

Corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Dichiarazione ufficiale che la partita:

a)

è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure

b)

è originaria di zone notoriamente indenni da Ips duplicatus Sahlberg.

a)

Grecia

b)

Irlanda

c)

Regno Unito

50.

Corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Dichiarazione ufficiale che la partita:

a)

è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure

b)

è originaria di zone notoriamente indenni da Ips sexdentatus Börner.

a)

Cipro

b)

Irlanda

c)

Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)

51.

Corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Dichiarazione ufficiale che la partita:

a)

è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure

b)

è originaria di zone notoriamente indenni da Ips typographus Heer.

a)

Irlanda

b)

Regno Unito

52.

Corteccia di Castanea Mill. separata dal tronco

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a)

è originaria di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.; oppure

b)

è stata sottoposta ad un’appropriata fumigazione o ad altri trattamenti appropriati contro Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. conformemente a una specifica approvata secondo la procedura di cui all’articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031. Se effettuata, la fumigazione è indicata nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, il tasso (g/m3) e il tempo di esposizione (h).

a)

Repubblica ceca

b)

Irlanda

c)

Svezia

d)

Regno Unito


ALLEGATO XI

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione, e di quelli per cui al medesimo fine tali certificati non sono richiesti

PARTE A

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

Paese di origine o di spedizione

1.   Varie

Macchine e veicoli che sono stati utilizzati per fini agricoli o forestali

Macchine per l’agricoltura, l’orticoltura o la silvicoltura, per la preparazione o la coltivazione del terreno, già utilizzate; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi - già utilizzati:

– Aratri:

ex 8432 10 00

– Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici e zappatrici:

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

– Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

– Spanditori di letame e distributori di concimi:

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

– Altre macchine:

ex 8432 80 00

– parti:

ex 8432 90 00

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 - già utilizzate:

– Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici:

ex 8433 40 00

– – Mietitrici-trebbiatrici:

ex 8433 51 00

– – Macchine per la raccolta di radici o tuberi:

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

Altre macchine ed apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici; incubatrici e allevatrici per l’avicoltura - già utilizzati:

– – Macchine per la silvicoltura:

ex 8436 80 10

Trattori (diversi dai trattori della voce 8709 ) - già utilizzati:

– Trattori stradali per semirimorchi:

ex 8701 20 90

– Diversi dai motocoltivatori, dai trattori stradali o dai trattori a cingoli:

– – – Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote:

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Substrato colturale, aderente o associato alle piante, destinato a mantenere la vitalità delle piante

N.D (1).

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Semi dei generi Triticum L., Secale L. e xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Frumento e frumento segalato, eccetto le sementi da semina:

1001 19 00

1001 99 00

Segala, eccetto le sementi da semina:

1002 90 00

Triticale, eccetto le sementi da semina:

ex 1008 60 00

Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica

2.   Categorie generali

Piante da impianto, eccetto le sementi

Bulbi, tuberi, radici tuberose, cormi, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 :

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; eccetto il bianco di funghi (micelio):

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi, da impianto:

ex 0703 10 11

ex 0703 10 90

ex 0703 20 00

Cavoli, cavolfiori, cavoli rapa, cavoli ricci e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi, piantati in un substrato colturale:

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche, piantate in un substrato colturale:

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

Sedani, eccetto i sedani-rapa, piantati in un substrato colturale:

ex 0709 40 00

Insalate, eccetto lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), piantate in un substrato colturale:

ex 0709 99 10

Altri ortaggi, piantati in un substrato colturale:

ex 0709 99 90

Zenzero, zafferano, curcuma e altre spezie, da impianto o piantate in un substrato colturale:

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Ortaggi a radice e tubercoli

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

Altri ortaggi a radice e tubercoli, freschi o refrigerati:

ex 0709 99 90

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, non congelati né essiccati, non tagliati in pezzi né agglomerati in forma di pellet:

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

Zenzero, zafferano, curcuma e altre spezie in forma di parti di piante a radice o tubercoli, freschi o refrigerati, non essiccati:

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

Barbabietole da zucchero, non polverizzate, fresche e refrigerate:

ex 1212 91 80

Radici di cicoria, fresche e refrigerate:

ex 1212 94 00

Altri ortaggi a radice e tubercoli, freschi e refrigerati:

ex 1212 99 95

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, simili prodotti da foraggio, non in forma di pellet, freschi o refrigerati, non essiccati:

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Piante di Cryptocoryne sp. Hygrophila sp. e Vallisneria sp.

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; eccetto il bianco di funghi (micelio):

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di pomodori o di melanzane, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

3.   Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di:

Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di pomodori o di melanzane, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali di piante di pomodori o di melanzane, non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Zea mays L.

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

– – – Granturco dolce:

ex 0709 99 60

Mais (granturco), altro:

1005 90 00

Prodotti vegetali di mais (Zea mays), non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Convolvulus L., Ipomoea L., Micromeria Benth e Solanaceae Juss.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Americhe, Australia, Nuova Zelanda

Ortaggi a foglia di Apium graveolens L., Eryngium L, Limnophila L. e Ocimum L.

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

Piante e parti di piante (compresi sementi e frutti), delle specie utilizzate principalmente in profumeria o nella preparazione di farmaci, insetticidi, fungicidi o simili, fresche, non tagliate, né frantumate né polverizzate:

ex 1211 90 86

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Foglie di Manihot esculenta Crantz

Foglie di cassava (Manihot esculenta), fresche o refrigerate:

ex 0709 99 90

Prodotti vegetali di cassava (Manihot esculenta), non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Conifere (Pinales)

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di conifere (Pinales), senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Acer saccharum Marsh

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di acero da zucchero (Acer saccharum), senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali di piante di acero da zucchero (Acer saccharum), non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Canada e Stati Uniti

Prunus L.

Fiori e boccioli di fiori di Prunus spp., recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di Prunus spp., senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali di piante di Prunus spp., non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

Betula L.

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di betulla (Betula spp.), senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali di piante di betulla (Betula spp.), non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan

Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. e Zanthoxylum L.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Acer macrophyllum Pursh,

Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., eccetto Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh e Viburnum spp. L

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio), fresche:

ex 1401 90 00

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Stati Uniti

4.   

Parti di piante, esclusi i frutti ma incluse le sementi, di:

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour e Vepris Comm.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

ex 0709 99 90

Sementi, frutti e spore da semina:

– Sementi di piante erbacee coltivate principalmente per i loro fiori

ex 1209 30 00

– – Sementi di ortaggi:

ex 1209 91 80

– – Altre:

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

Piante e parti di piante (compresi sementi e frutti), delle specie utilizzate principalmente in profumeria o nella preparazione di farmaci, insetticidi, fungicidi o simili, fresche, non tagliate, frantumate o polverizzate:

ex 1211 90 86

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio), fresche:

ex 1401 90 00

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

5.   Frutti di:

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. e relativi ibridi, Momordica L., e Solanaceae Juss.

Pomodori, freschi o refrigerati:

0702 00 00

Altri ortaggi, di Solanaceae, freschi o refrigerati:

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Agrumi, freschi o refrigerati:

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Altri frutti, freschi o refrigerati:

ex 0810 90 75

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L., e Vitis L.

Avocado, freschi o refrigerati:

ex 0804 40 00

Guaiave, manghi e mangostani, freschi o refrigerati:

ex 0804 50 00

Uve, fresche o refrigerate:

0806 10 10

0806 10 90

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi o refrigerati:

– Papaie:

0807 20 00

Mele, pere e cotogne, fresche o refrigerate:

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0808 40 00

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche o refrigerate:

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

– Fragole, fresche o refrigerate:

0810 10 00

– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi o refrigerati:

0810 20 10

ex 0810 20 90

– Ribes nero, bianco o rosso e uva spina, freschi o refrigerati:

0810 30 10

0810 30 30

0810 30 90

– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium, freschi o refrigerati:

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

– Kiwi, freschi o refrigerati:

0810 50 00

– Cachi, freschi o refrigerati:

0810 70 00

– Altri, freschi o refrigerati:

ex 0810 90 20

ex 0810 90 75

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Punica granatum L.

Melagrane, fresche o refrigerate:

ex 0810 90 75

Paesi del continente africano, Capo Verde, Sant’Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele

6.   Fiori recisi di:

Orchidaceae

– Orchidee, fresche:

0603 13 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e. Trachelium L.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

0603 11 00

ex 0603 19 70

Paesi terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

7.   Tuberi di:

Solanum tuberosum L.

Patate, fresche o refrigerate, eccetto tuberi-seme di patata:

ex 0701 90 10

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

8.   Sementi di:

Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.

Sementi di frumento e frumento segalato:

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

Sementi di segale:

1002 10 00

Sementi di orzo:

1003 10 00

Sementi di avena:

1004 10 00

Sementi di mais (granturco):

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Sementi di riso:

1006 10 10

Sementi di sorgo:

1007 10 10

1007 90 00

Sementi di miglio:

1008 21 00

Sementi di scagliola, da semina:

ex 1008 30 00

Sementi di fonio (Digitaria spp.), da semina:

ex 1008 40 00

Sementi di triticale:

ex 1008 60 00

Sementi di altri cereali, da semina:

ex 1008 90 00

Sementi di ravizzone o colza, da semina:

1205 10 10

ex 1205 90 00

Sementi di senape, da semina:

1207 50 10

Sementi di trifoglio (Trifolium spp.), da semina:

1209 22 10

1209 22 80

Sementi di festuca, da semina:

1209 23 11

1209 23 15

1209 23 80

Sementi di erba fienarola (Poa pratensis L.), da semina:

1209 24 00

Sementi di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.), da semina:

1209 25 10

1205 25 90

Sementi di fleolo (coda di topo); sementi del genere Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); sementi di erba mazzolina (Dactylis glomerata L.) e agrostide (Agrostis), da semina:

ex 1209 29 45

Sementi di altre erbe, da semina:

ex 1209 29 80

Sementi di erbe ornamentali, da semina:

ex 1209 30 00

Altre sementi del genere Brassica (Brassicaceae), da semina:

ex 1209 91 80

Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay

Generi Triticum L., Secale L. e xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Sementi di frumento e frumento segalato:

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

Sementi di segale:

1002 10 00

Sementi di triticale:

ex 1008 60 00

Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica

Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi, Capsicum spp. L., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp. L., Zea mays L., Allium cepa L., Allium porrum L., Phaseolus cocineus sp. L., Phaseolus vulgaris L.

Granturco dolce da semina:

ex 0709 99 60

– Fagioli (Phaseolus spp.) da semina:

0713 33 10

Mandorle, da semina:

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

Mais (granturco), da semina:

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Riso, da semina:

1006 10 10

Sementi di girasole, da semina:

1206 00 10

Sementi di erba medica (alfalfa), da semina:

1209 21 00

– – – Altre sementi di ortaggi, da semina:

ex 1209 91 80

– – Altre sementi, da semina:

ex 1209 99 99

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Solanum tuberosum L.

Semi botanici di patata, da semina:

ex 1209 91 80

Tutti i paesi terzi

9.

Sementi di ortaggi, di:

 

Tutti i paesi terzi

Pisum sativum L.

Piselli (Pisum sativum) da semina:

0713 10 10

 

Vicia faba L.

Sementi di fave e favette, da semina:

ex 0713 50 00

– Altre sementi, da semina:

ex 0713 90 00

 

10.

Sementi di piante oleaginose e da fibra, di:

 

Tutti i paesi terzi

Brassica napus L.

Sementi di ravizzone o colza, da semina:

1205 10 10

ex 1205 90 00

 

Brassica rapa L.

Sementi di Brassica rapa, da semina:

ex 1209 91 80

 

Glycine max (L.) Merrill

Sementi di soia, da semina:

1201 10 00

 

Linum usitatissimum L.

Sementi di lino, da semina:

1204 00 10

 

Sinapis alba L.

Sementi di senape, da semina:

1207 50 10

 

11.   Corteccia separata dal tronco, di:

Conifere (Pinales)

Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401 40 90

Paesi terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L., eccetto Quercus suber L.

Prodotti vegetali di corteccia separata dal tronco, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401 40 90

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.

Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401 40 90

Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan

Betula L.

Prodotti vegetali di corteccia di betulla (Betula spp.), non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401 40 90

Canada e Stati Uniti

Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. e Taxus brevifolia Nutt.

Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401 40 90

Stati Uniti

12.

Legname, che:

a)

è considerato prodotto vegetale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031;

e

b)

è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei seguenti ordini, generi o specie, eccetto il materiale da imballaggio in legno:

e

c)

rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale e riportate nell’allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

 

 

Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale ed escluso il legname conforme alla descrizione del codice NC 4416 00 00 , e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– – non di conifere:

ex 4401 12 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – non di conifere:

ex 4401 22 00

– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – Segatura:

ex 4401 40 10

– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – di quercia (Quercus spp.):

4403 91 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

– Non impregnate

ex 4406 12 00

– Altre (eccetto non impregnate)

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– – di quercia (Quercus spp.):

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: - Altri:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406 10 00

Stati Uniti

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– – non di conifere:

ex 4401 12 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – non di conifere:

ex 4401 22 00

– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – Segatura:

ex 4401 40 10

– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

– non impregnate

ex 4406 12 00

– Altre (eccetto non impregnate)

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406 10 00

Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– – non di conifere:

ex 4401 12 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – non di conifere:

ex 4401 22 00

– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – segatura:

ex 4401 40 10

– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403 97 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

– non impregnate

ex 4406 12 00

– Altre (eccetto non impregnate)

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– – di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406 10 00

Americhe

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– – non di conifere:

ex 4401 12 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – non di conifere:

ex 4401 22 00

– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – segatura:

ex 4401 40 10

– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

– non impregnate

ex 4406 12 00

– Altre (eccetto non impregnate)

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– – di acero (Acer spp.):

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406 10 00

Stati uniti e Canada

Conifere (Pinales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– – di conifere

4401 11 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – di conifere

4401 21 00

– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – segatura:

ex 4401 40 10

– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – di conifere:

4403 11 00

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– di conifere, eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – di pino (Pinus spp.):

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

– – di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.):

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

– – altro, di conifere:

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– di conifere:

ex 4404 10 00

Traversine di legno, di conifere, per strade ferrate o simili:

– non impregnate:

4406 11 00

– Altre (eccetto non impregnate):

4406 91 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– di conifere:

– – di pino (Pinus spp.):

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

– – di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.):

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

– – altro, di conifere:

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

– di conifere:

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406 10 00

Kazakhstan, Russia e Turchia e altri paesi terzi esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera e Ucraina

Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– – non di conifere:

ex 4401 12 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – non di conifere:

ex 4401 22 00

– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – segatura:

ex 4401 40 10

– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

– non impregnate:

ex 4406 12 00

– Altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– – di frassino (Fraxinus spp.):

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

– – Altro:

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406 10 00

Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan

Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– – non di conifere:

ex 4401 12 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – non di conifere:

ex 4401 22 00

– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – segatura:

ex 4401 40 10

– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – di betulla (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

– non impregnate:

ex 4406 12 00

– Altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– – di betulla (Betula spp.):

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusa segatura o trucioli

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– – non di conifere:

ex 4401 12 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – non di conifere:

ex 4401 22 00

– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

– non impregnate:

ex 4406 12 00

– Altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti

Prunus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– – non di conifere:

ex 4401 12 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – non di conifere:

ex 4401 22 00

– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – segatura:

ex 4401 40 10

– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

– non impregnate:

ex 4406 12 00

– Altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– – di ciliegio (Prunus spp.):

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

– – Altro:

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406 10 00

Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Stati Uniti, Vietnam o qualsiasi paese terzo in cui Aronia bungii è notoriamente presente

Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. e Ulmus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– – non di conifere:

ex 4401 12 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – non di conifere:

ex 4401 22 00

– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – segatura:

ex 4401 40 10

– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – di faggio (Fagus spp.):

4403 93 00

4403 94 00

– – di betulla (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

– – di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403 97 00

– – di altro:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

– non impregnate:

ex 4406 12 00

– Altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– – di faggio (Fagus spp.):

4407 92 00

– – di acero (Acer spp.):

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

– – di frassino (Fraxinus spp.):

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

– – di betulla (Betula spp.):

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

– – di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

– – di altro:

4407 99 27

4407 99 40

4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406 10 00

Paesi terzi in cui Anoplophora glabripennis è notoriamente presente

Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. e Taxus brevifolia Nutt.

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– – di conifere:

ex 4401 11 00

– – non di conifere:

ex 4401 12 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – di conifere:

ex 4401 21 00

– – non di conifere:

ex 4401 22 00

– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – segatura:

ex 4401 40 10

– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – di conifere:

ex 4403 11 00

– – non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – altro, di conifere:

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – altro, non di conifere:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– di conifere:

ex 4404 10 00

– non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

– non impregnate:

– – di conifere:

ex 4406 11 00

– – non di conifere:

ex 4406 12 00

– Altre (eccetto non impregnate):

– – di conifere:

ex 4406 91 00

– – non di conifere

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– di conifere:

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

– – di acero (Acer spp.):

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

– – di altro:

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

– di conifere:

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

– altri:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406 10 00

Stati Uniti

PARTE B

Elenco dei rispettivi codici NC delle piante e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione

Piante

Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

Paese di origine o di spedizione

Tutte le piante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, eccetto quelle specificate nelle parti A e C del presente allegato

Bulbi, tuberi, radici tuberose, cormi, zampe e rizomi, in riposo vegetativo, e piante e radici di cicoria eccetto quelle da impianto:

ex 0601 10 90

ex 0601 20 10

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

0603 15 00

0603 19 10

0603 19 20

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, ed erbe, non muschi né licheni, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, eccetto quelli da impianto:

ex 0703 10 19

ex 0703 10 90

ex 0703 20 00

ex 0703 90 00

Cavoli, cavolfiori, cavoli rapa, cavoli ricci e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, eccetto quelli piantati in un substrato colturale:

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate, eccetto quelle piantate in un substrato colturale:

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:

0707 00 05

0707 00 90

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:

0708 10 00

0708 20 00

0708 90 00

Asparagi, sedani eccetto sedani-rapa, spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi), carciofi, olive, zucche (Cucurbita spp.), insalate, [eccetto lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.)], bietola da costa e cardi, capperi, finocchio e altri ortaggi, capperi, finocchio e altri ortaggi, freschi o refrigerati, eccetto quelli piantati in un substrato colturale:

0709 20 00

ex 0709 40 00

ex 0709 70 00

0709 91 00

0709 92 10

0709 92 90

0709 93 10

0709 93 90

ex 0709 99 10

ex 0709 99 20

0709 99 40

ex 0709 99 50

ex 0709 99 90

Legumi da granella, secchi, sgranati, non decorticati né spezzati, da semina:

ex 0713 20 00

ex 0713 31 00

ex 0713 32 00

ex 0713 34 00

ex 0713 35 00

ex 0713 39 00

ex 0713 40 00

ex 0713 60 00

ex 0713 90 00

Noci del Brasile e noci di acagiù, fresche, intere, non sgusciate, non decorticate, anche da semina:

ex 0801 21 00

ex 0801 31 00

Altre noci, fresche, intere, non sgusciate, non decorticate, anche da semina:

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 21 00

ex 0802 31 00

ex 0802 41 00

ex 0802 51 00

ex 0802 61 00

ex 0802 70 00

ex 0802 80 00

ex 0802 90 10

ex 0802 90 50

ex 0802 90 85

Fichi, freschi o refrigerati:

0804 20 10

Meloni, freschi o refrigerati:

0807 11 00

0807 19 00

Altri frutti, freschi o refrigerati:

ex 0810 20 90

ex 0810 90 20

ex 0810 90 75

Ciliegie di caffè (non chicchi), fresche, intere nella buccia, non tostate

ex 0901 11 00

Foglie di tè, fresche, intere, non tagliate, non fermentate, non aromatizzate:

ex 0902 10 00

ex 0902 20 00

Sementi di timo e di fieno greco, da semina:

ex 0910 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Foglie di alloro, fresche:

ex 0910 99 50

Sementi di orzo, da semina:

1003 10 00

Sementi di avena, da semina:

1004 10 00

Sementi di sorgo da granella, da semina:

1007 10 10

1007 10 90

Sementi di grano saraceno, miglio e scagliola, e di altri cereali, da semina:

ex 1008 10 00

1008 21 00

ex 1008 30 00

ex 1008 40 00

ex 1008 50 00

ex 1008 90 00

Arachidi fresche, non tostate né altrimenti cotte, intere, non sgusciate, non spezzate, anche da semina:

1202 30 00

ex 1202 41 00

Altre sementi oleaginose da semina e frutti oleaginosi, freschi, non spezzati:

ex 1207 10 00

1207 21 00

ex 1207 30 00

1207 40 10

ex 1207 60 00

ex 1207 70 00

1207 91 10

1207 99 20

Sementi e frutti, da semina:

1209 10 00

1209 22 10

1209 22 80

1209 23 11

1209 23 15

1209 23 80

1209 24 00

1209 25 10

1209 25 90

1209 29 45

1209 29 50

1209 29 60

1209 29 80

1209 30 00

1209 91 30

1209 91 80

1209 99 10

1209 99 91

1209 99 99

Coni di luppolo, freschi:

ex 1210 10 00

Piante, eccetto quelle da impianto, e parti di piante (compresi sementi da semina e frutti), fresche o refrigerate, non tagliate, non frantumate né polverizzate:

ex 1211 30 00

ex 1211 40 00

ex 1211 50 00

ex 1211 90 30

ex 1211 90 86

Semi di carrubo da semina, e canna da zucchero, freschi o refrigerati, non macinati; noccioli e mandorle di frutti, da semina, e altri prodotti vegetali freschi, non nominati né compresi altrove:

ex 1212 92 00

ex 1212 93 00

ex 1212 94 00

ex 1212 99 41

ex 1212 99 95

Materie vegetali delle specie utilizzate principalmente in lavori di intreccio, fresche:

ex 1401 90 00

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

PARTE C

Elenco delle piante e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per le quali non è richiesto il certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione

Piante

Codici NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

Paese di origine o di spedizione

Frutti di Ananas comosus (L.) Merrill

Ananassi, freschi o essiccati:

0804 30 00

Tutti i paesi terzi

Frutti di Cocos nucifera L.

Noci di cocco, fresche o essiccate, anche sgusciate o decorticate:

0801 12 00

0801 19 00

Tutti i paesi terzi

Frutti di Durio zibethinus Murray

Durian:

0810 60 00

Tutti i paesi terzi

Frutti di Musa L.

Banane, comprese le banane platano, fresche o essiccate:

0803 10 10

0803 10 90

0803 90 10

0803 90 90

Tutti i paesi terzi

Frutti di Phoenix dactylifera L.

Datteri, freschi o essiccati

0804 10 00

Tutti i paesi terzi


(1)  Si applica il codice NC di una pianta associata.


ALLEGATO XII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

Paese di origine o di spedizione

1.   Piante di

Beta vulgaris L., destinate alla trasformazione industriale

Barbabietole da zucchero, fresche:

ex 1212 91 80

Barbabietole da foraggio, fresche:

ex 1214 90 10

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

2.   Parti di piante di

Eucalyptus l’Hérit.

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di Eucalyptus spp., senza fiori né boccioli, nonché erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0604 20 90

Sementi di Eucalyptus spp.:

ex 1209 99 10

Piante e parti di piante di Eucalyptus spp. (compresi sementi e frutti), delle specie utilizzate principalmente in profumeria o nella preparazione di farmaci, insetticidi, antiparassitari o simili, fresche, refrigerate, non congelate né essiccate, anche tagliate, ma non frantumate né polverizzate:

ex 1211 90 86

Prodotti vegetali di piante di Eucalyptus spp., non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

3.   Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di

Amelanchier Med.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Chaenomeles Lindl.,

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Cotoneaster Ehrh.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Crataegus L.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Cydonia Mill.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Eriobotrya Lindl.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Malus Mill.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Mespilus L.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Pyracantha Roem.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Pyrus L.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Sorbus L.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

ex 0603 19 70

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

4.   Sementi di

Beta vulgaris L.

Sementi di barbabietole da zucchero, da semina:

1209 10 00

Sementi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba), da semina:

1209 29 60

Sementi di altre barbabietole da foraggio (eccetto Beta vulgaris var. alba), da semina:

ex 1209 29 80

Sementi di barbabietole da orto o di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. conditiva), da semina:

1209 91 30

Sementi di altre barbabietole (Beta vulgaris), da semina:

ex 1209 91 80

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Castanea Mill.

Sementi di castagno (Castanea spp.), da semina

ex 1209 99 10

Castagne (Castanea spp.), non sbucciate, da semina:

ex 0802 41 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Dolichos Jacq.,

Sementi, frutti e spore, da semina:

– – – – Altri:

ex 1209 29 80

– Sementi di piante erbacee coltivate principalmente per i loro fiori, da semina:

ex 1209 30 00

– – Altre sementi, da semina:

ex 1209 91 80

ex 1209 99 99

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Mangifera L.

Sementi di mango, da semina:

ex 1209 99 99

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

5.   Sementi e frutti (capsule) di

Gossypium L.

Sementi di cotone, da semina:

1207 21 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Cotone non sgranato

Cotone, non cardato né pettinato, altro:

5201 00 90

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

6.

Legname, che:

a)

è considerato prodotto vegetale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e

b)

è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei seguenti ordini, generi o specie,

e

c)

rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale e riportate nell’allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

 

 

conifere (Pinales), eccetto il legname scortecciato originario di paesi terzi europei

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– – Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– – di conifere:

ex 4401 11 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – di conifere:

ex 4401 21 00

– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno o squadrato:

– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – di conifere:

ex 4403 11 00

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno o squadrato:

– di conifere, eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – di pino (Pinus spp.):

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

– – di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.):

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

– – altro, di conifere:

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– – di conifere:

ex 4404 10 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

– non impregnate:

– – di conifere:

4406 11 00

– Altre (eccetto non impregnate):

– – di conifere:

4406 91 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– – di conifere:

– – di pino (Pinus spp.):

ex 4407 11 10

ex 4407 11 20

ex 4407 11 90

– – di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.):

ex 4407 12 10

ex 4407 12 20

ex 4407 12 90

– – altro, di conifere:

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno:

– casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi:

4415 10 10

4415 10 90

– Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette:

4415 20 20

4415 20 90

Costruzioni prefabbricate di legno:

9406 10 00

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

Castanea Mill., eccetto il legname scortecciato,

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– – Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– – non di conifere:

ex 4401 12 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – non di conifere:

ex 4401 22 00

– Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – non di conifere

ex 4403 12 00

Legname non di conifere [eccetto legname tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legname tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– – non di conifere

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

– non impregnate:

– – non di conifere:

4406 12 00

– Altre (eccetto non impregnate):

– – non di conifere:

4406 92 00

Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.), betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno:

– casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi:

4415 10 10

4415 10 90

– Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette:

4415 20 20

4415 20 90

Costruzioni prefabbricate di legno:

9406 10 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

7.   Corteccia

Corteccia di conifere separata dal tronco

Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove:

ex 1404 90 00

Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401 40 90

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

8.   Altro

Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.).

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet, altri:

ex 2303 20 10

ex 2303 20 90

Materie minerali non nominate né comprese altrove, altre:

ex 2530 90 00

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Polline vivo per l’impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

Polline vivo:

ex 1212 99 95

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.


ALLEGATO XIII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione

1.

Tutte le piante da impianto, eccetto le sementi.

2.

Piante, eccetto frutti e sementi, di Choisya Kunth, Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. e Vitis L.

3.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

4.

Legname, che:

a)

è considerato prodotto vegetale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e

b)

è stato ottenuto completamente o in parte da Juglans L., Platanus L. e Pterocarya L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e

c)

rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC

Descrizione

4401 12 00

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legname non di conifere, in piccole placche o in particelle

4401 40 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati

ex 4403 12 00

Legname grezzo, non di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell’alburno, o squadrato

ex 4403 99 00

Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto (Eucalyptus spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell’alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404 20 00

Pali spaccati, non di conifere; pioli e picchetti di legno non di conifere, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407 99

Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.), betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

5.

Sementi il cui spostamento rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 66/402/CEE e per le quali sono stati elencati nell’allegato IV ORNQ specifici a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

Oryza sativa L.

6.

Sementi il cui spostamento rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/55/CE e per le quali sono stati elencati nell’allegato IV ORNQ specifici a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

Allium cepa L.,

Allium porrum L.,

Capsicum annuum L.,

Phaseolus coccineus L.,

Phaseolus vulgaris L.,

Pisum sativum L.,

Solanum lycopersicum L.,

Vicia faba L.

7.

Sementi di Solanum tuberosum L.

8.

Sementi il cui spostamento rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 66/401/CEE e per le quali sono stati elencati nell’allegato IV ORNQ specifici a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

Medicago sativa L.

9.

Sementi il cui spostamento rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/57/CE e per le quali sono stati elencati nell’allegato IV ORNQ specifici a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

Brassica napus L.,

Brassica rapa L.,

Glycine max (L.) Merrill,

Helianthus annuus L.,

Linum usitatissimum L.,

Sinapis alba L.

10.

Sementi il cui spostamento rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 98/56/CE e per le quali sono stati elencati nell’allegato IV ORNQ specifici a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

Allium L.,

Capsicum annuum L.,

Helianthus annuus L.,

Prunus avium L.,

Prunus armeniaca L.,

Prunus cerasus L.,

Prunus domestica L.,

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindley.

11.

Sementi il cui spostamento rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE e per le quali sono stati elencati nell’allegato IV ORNQ specifici a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

Prunus avium L.,

Prunus armeniaca L.,

Prunus cerasus L.,

Prunus domestica L.,

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindley.


ALLEGATO XIV

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l’indicazione «PZ» per l’introduzione e lo spostamento in determinate zone protette

1.

Piante di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.

2.

Piante da impianto, eccetto le sementi, di Ajuga L., Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl., Nerium oleander L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Quercus spp., eccetto Quercus suber, Ulmus L. e piante da impianto di Begonia L., eccetto cormi, sementi e tuberi.

3.

Piante, eccetto frutti e sementi, di Aesculus hippocastanum L., Amelanchier Med., Arbutus unedo L., Camellia L., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Rhododendron L., eccetto Rhododendron simsii Planch., Sorbus L., Syringa vulgaris L., Taxus L., Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium L., Viburnum L. e Vitis L.

4.

Piante di Palmae, da impianto, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr. Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

5.

Polline vivo per l’impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

6.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto.

7.

Piante di Beta vulgaris L., destinate alla trasformazione industriale.

8.

Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.).

9.

Sementi di Beta vulgaris L., Castanea Mill., Dolichos Jacq. e Gossypium spp.

10.

Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato.

11.

Legname, che:

a)

è considerato prodotto vegetale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e

b)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da:

conifere (Pinales), eccetto il legname scortecciato,

Castanea Mill., eccetto il legname scortecciato,

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e

c)

rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC

Descrizione

4401 11 00

Legna da ardere di conifere, in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 12 00

Legna da ardere non di conifere, in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legname di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legname non di conifere, in piccole placche o in particelle

4401 40 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati

ex 4403 11 00

Legname di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell’alburno o squadrato

ex 4403 12 00

Legname grezzo, non di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell’alburno o squadrato

ex 4403 21

Legname grezzo di conifere, di pino (Pinus spp.), non scortecciato né privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 22 00

Legname grezzo di conifere, di pino (Pinus spp.), non scortecciato né privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 23

Legname grezzo di conifere, di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.), non scortecciato né privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 24 00

Legname grezzo di conifere, di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.), non scortecciato né privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 25

Legname grezzo di conifere, eccetto quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.), non scortecciato né privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 26 00

Legname grezzo di conifere, eccetto quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.), non scortecciato né privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 99 00

Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto (Eucalyptus spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell’alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

ex 4407

Legname di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.), betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

12.

Corteccia separata dal tronco, di Castanea Mill. e conifere (Pinales).


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