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Document 62008CA0239

Causa C-239/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/100/CE — Libera circolazione delle persone — Adeguamento di determinate direttive a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

OJ C 32, 7.2.2009, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-239/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/100/CE - Libera circolazione delle persone - Adeguamento di determinate direttive a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2009/C 32/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Huvelin, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141)

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato, nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 2 di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


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