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Document 32020O1692

    Indirizzo (UE) 2020/1692 della Banca centrale europea del 25 settembre 2020 che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2020/46)

    GU L 379 del 13.11.2020, p. 94–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/1692/oj

    13.11.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 379/94


    INDIRIZZO (UE) 2020/1692 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 25 settembre 2020

    che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema

    (BCE/2020/46)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 e l’articolo 20, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È necessario apportare alcuni aggiustamenti al sistema di controllo dei rischi e alle regole di valutazione dell’Eurosistema per tenere conto del fatto che le obbligazioni garantite non legislative (ossia le obbligazioni garantite per contratto) non dovrebbero più essere accettate come garanzie dell’Eurosistema.

    (2)

    Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (1),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

    Articolo 1

    Modifiche

    L’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

    (1)

    L’articolo 2 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera b) il testo «nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM)» è sostituito dal seguente: «nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo»;

    b)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    le obbligazioni garantite legislative diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo; le multi cédulas; e gli strumenti di debito emessi da i) società non finanziarie, ii) società del settore delle amministrazioni pubbliche e iii) agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), rientrano nella categoria di scarto di garanzia III;»;

    (2)

    nell’allegato, la tavola 1 è sostituita dalla seguente:

    «Tavola 1

    Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività

    Categoria I

    Categoria II

    Categoria III

    Categoria IV

    Categoria V

    strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali

    certificati di debito della BCE

    certificati di debito emessi da banche centrali nazionali (BCN) prima della data di adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro

    strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali

    strumenti di debito emessi da soggetti (enti creditizi o enti non creditizi) classificati da parte dell’Eurosistema come agenzie e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

    strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali

    obbligazioni garantite di tipo jumbo

    obbligazioni garantite legislative diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo

    multi cédulas

    strumenti di debito emessi da società non finanziarie, società del settore delle amministrazioni pubbliche e agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

    strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e agenzie che sono enti creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bisdell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

    strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse da enti creditizi

    titoli garantiti da attività»

    Articolo 2

    Efficacia ed attuazione

    1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

    2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021. Esse notificano alla Banca centrale europea i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 6 novembre 2020.

    Articolo 3

    Destinatari

    Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 settembre 2020

    Per il Consiglio direttivo della BCE

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).


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