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Document 32020D2126

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione del 16 dicembre 2020 che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/8865

GU L 426 del 17.12.2020, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2126/oj

17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 426/58


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2126 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di stabilire le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, i calcoli pertinenti devono basarsi sui dati più accurati disponibili. Pertanto le emissioni totali di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 e che gli Stati membri hanno presentato alla Commissione a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) nel 2020 sono stabilite a seguito di una revisione completa. Tale revisione è stata effettuata dalla Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 e fornisce i dati riveduti sulle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2005 e 2016-2018 a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842.

(2)

Dati accurati quanto quelli riveduti dell’inventario sono necessari per le emissioni di gas a effetto serra degli impianti fissi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione («EU ETS») corrispondente al registro dell’Unione delle emissioni verificate di tali impianti (in seguito denominato «registro»). Nella misura in cui le emissioni dell’EU ETS nel registro per il 2005 non corrispondono all’attuale ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE o del regolamento (UE) 2018/842, per fornire dati complementari sulle emissioni sono utilizzate le pertinenti decisioni della Commissione (4) adottate a norma della direttiva 2003/87/CE o della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché i piani nazionali di assegnazione e la corrispondenza ufficiale tra la Commissione e i rispettivi Stati membri.

(3)

Al fine di assicurare la coerenza tra le assegnazioni annuali di emissioni stabilite e le emissioni di gas a effetto serra comunicate per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030, le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri devono essere calcolate in CO2 equivalente applicando gli stessi valori usati per i potenziali di riscaldamento globale, ossia i valori stabiliti nella 5a relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ed elencati nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione (6).

(4)

Per calcolare l’assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per il 2030 conformemente alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/842, si applica una metodologia in cinque fasi.

(5)

Anzitutto viene determinato il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005. La quantità di emissioni di gas a effetto serra degli impianti fissi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che esistevano nel 2005 è sottratta dal totale delle emissioni di gas a effetto serra rivedute per il 2005. Per gli Stati membri che hanno aderito al sistema EU ETS dopo il 2005 si applica la quantità di emissioni del 2005 determinata dalla decisione 2013/162/UE. L’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel 2013 si traduce nel calcolo del valore equivalente per il 2005 del corrispondente adeguamento dell’assegnazione annuale di emissioni per il 2020 conformemente alla decisione n. 406/2009/CE secondo quanto previsto nella decisione di esecuzione 2013/634/UE. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842, il calcolo tiene conto anche delle modifiche degli impianti contemplati tra il 2005 e il 2012 secondo quanto previsto nella decisione (UE) 2017/1471.

(6)

Secondariamente, l’assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per il 2030 è calcolata applicando la percentuale di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/842 al valore delle emissioni calcolato per il 2005.

(7)

In terzo luogo, la quantità media di emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 negli anni 2016, 2017 e 2018 di ciascuno Stato membro di ciascuno Stato membro è calcolata sottraendo la quantità media di emissioni riesaminate di gas a effetto serra degli impianti fissi nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli anni 2016, 2017 e 2018 nello Stato membro interessato e le emissioni di CO2 del trasporto aereo interno dalla media delle emissioni totali di gas a effetto serra riesaminate per gli anni 2016, 2017 e 2018.

(8)

In quarto luogo, sono calcolate le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2029. Queste sono stabilite sulla base di una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018 a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020, e termina con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2030. Per la Grecia, la Croazia e l’Ungheria la traiettoria lineare inizia nel 2020, dato che comporta un’assegnazione inferiore per tali Stati membri.

(9)

Infine, i valori risultanti dalle assegnazioni annuali di emissioni vengono adeguati. Le quote EU ETS relative alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti fissi esclusi dall’EU ETS a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, notificate dagli Stati membri alla Commissione a norma di tale articolo, nella misura in cui sono escluse dal tetto massimo di emissioni dell’Unione a norma di tale direttiva dal 2021 in poi, rientrano di conseguenza nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Successivamente, i quantitativi dedotti dal tetto massimo sono sommati alle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri interessati per il periodo 2021-2030. L’ammontare dell’adeguamento specificato nell’allegato IV del regolamento (UE) 2018/842 è aggiunto all’assegnazione annuale di emissioni per il 2021 per ciascuno Stato membro elencato in tale allegato.

(10)

Le quantità massime totali per alcuni Stati membri a seguito della riduzione delle quote EU ETS che possono essere prese in considerazione ai fini della conformità di uno Stato membro tra il 2021 e il 2030 a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 sono determinate applicando le percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori relativi alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 si applicano come indicato nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030 a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, adeguata conformemente all’articolo 10 di detto regolamento, si applica come indicato nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Le quantità totali a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/842 di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell’articolo 9 di detto regolamento si applicano come indicato nell’allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.

(2)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(4)  Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106); decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell’1.11.2013, pag. 19); decisione (UE) 2017/1471 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica la decisione 2013/162/UE al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020 (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 53).

(5)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione, dell’8 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell’Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (GU L 230 del 17.7.2020, pag. 1).


ALLEGATO I

Valori relativi alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842

Stato membro

Valore per le emissioni di gas a effetto serra del 2005 in tonnellate di CO2 equivalente

Belgio

81 605 589

Bulgaria

22 326 386

Cechia

64 965 295

Danimarca

40 368 089

Germania

484 694 619

Estonia

6 196 136

Irlanda

47 687 589

Grecia

62 985 180

Spagna

241 979 192

Francia

401 113 722

Croazia

18 056 312

Italia

343 101 747

Cipro

4 266 823

Lettonia

8 597 807

Lituania

13 062 124

Lussemburgo

10 116 187

Ungheria

47 826 909

Malta

1 020 601

Paesi Bassi

128 112 158

Austria

56 991 984

Polonia

192 472 253

Portogallo

48 635 827

Romania

78 235 752

Slovenia

11 826 308

Slovacchia

23 137 112

Finlandia

34 439 858

Svezia

43 228 505


ALLEGATO II

Assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030 a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, adeguate conformemente all’articolo 10 del predetto regolamento

Stato membro

Valore adeguato dell’assegnazione annuale di emissioni in tonnellate di CO2 equivalente

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Belgio

71 141 629

69 130 741

67 119 852

65 108 964

63 098 075

61 087 187

59 076 298

57 065 410

55 054 522

53 043 633

Bulgaria

27 116 956

25 159 860

24 805 676

24 451 491

24 097 307

23 743 123

23 388 939

23 034 755

22 680 571

22 326 386

Cechia

65 984 531

60 913 974

60 283 497

59 653 019

59 022 541

58 392 064

57 761 586

57 131 109

56 500 631

55 870 153

Danimarca

32 127 535

31 293 868

30 460 202

29 626 535

28 792 868

27 959 201

27 125 535

26 291 868

25 458 201

24 624 534

Germania

427 306 142

413 224 443

399 142 745

385 061 046

370 979 348

356 897 650

342 815 951

328 734 253

314 652 554

300 570 856

Estonia

6 223 937

6 001 620

5 925 247

5 848 875

5 772 502

5 696 129

5 619 756

5 543 384

5 467 011

5 390 638

Irlanda

43 479 402

42 357 392

41 235 382

40 113 372

38 991 362

37 869 352

36 747 342

35 625 332

34 503 322

33 381 312

Grecia

46 227 407

46 969 645

47 711 883

48 454 122

49 196 360

49 938 598

50 680 836

51 423 075

52 165 313

52 907 551

Spagna

200 997 922

198 671 005

196 344 088

194 017 170

191 690 253

189 363 335

187 036 418

184 709 500

182 382 583

180 055 665

Francia

335 726 735

326 506 522

317 286 309

308 066 096

298 845 883

289 625 670

280 405 456

271 185 243

261 965 030

252 744 817

Croazia

17 661 355

16 544 497

16 576 348

16 608 198

16 640 049

16 671 899

16 703 749

16 735 600

16 767 450

16 799 301

Italia

273 503 734

268 765 611

264 027 488

259 289 365

254 551 242

249 813 118

245 074 995

240 336 872

235 598 749

230 860 626

Cipro

4 072 960

3 980 718

3 888 477

3 796 235

3 703 993

3 611 752

3 519 510

3 427 269

3 335 027

3 242 785

Lettonia

10 649 507

8 854 834

8 758 222

8 661 610

8 564 998

8 468 386

8 371 774

8 275 162

8 178 551

8 081 939

Lituania

16 112 304

13 717 534

13 488 659

13 259 784

13 030 909

12 802 033

12 573 158

12 344 283

12 115 408

11 886 533

Lussemburgo

8 406 740

8 147 070

7 887 400

7 627 731

7 368 061

7 108 391

6 848 721

6 589 052

6 329 382

6 069 712

Ungheria

49 906 277

43 342 400

43 484 478

43 626 556

43 768 634

43 910 712

44 052 791

44 194 869

44 336 947

44 479 025

Malta

2 065 044

1 239 449

1 187 854

1 136 258

1 084 663

1 033 068

981 473

929 878

878 282

826 687

Paesi Bassi

98 513 233

96 677 516

94 841 800

93 006 083

91 170 366

89 334 649

87 498 932

85 663 215

83 827 498

81 991 781

Austria

48 768 448

47 402 495

46 036 542

44 670 589

43 304 636

41 938 683

40 572 729

39 206 776

37 840 823

36 474 870

Polonia

215 005 372

204 376 828

201 204 624

198 032 420

194 860 216

191 688 012

188 515 807

185 343 603

182 171 399

178 999 195

Portogallo

42 526 461

40 821 093

40 770 978

40 720 863

40 670 748

40 620 633

40 570 518

40 520 403

40 470 288

40 420 173

Romania

87 878 093

76 914 871

76 884 391

76 853 912

76 823 433

76 792 954

76 762 474

76 731 995

76 701 516

76 671 037

Slovenia

11 403 194

11 107 762

10 991 138

10 874 515

10 757 891

10 641 268

10 524 644

10 408 021

10 291 397

10 174 774

Slovacchia

23 410 477

21 151 422

21 052 577

20 953 731

20 854 886

20 756 040

20 657 195

20 558 350

20 459 504

20 360 659

Finlandia

28 840 335

27 970 110

27 099 886

26 229 661

25 359 436

24 489 212

23 618 987

22 748 762

21 878 538

21 008 313

Svezia

31 331 358

30 731 996

30 132 635

29 533 273

28 933 911

28 334 550

27 735 188

27 135 826

26 536 464

25 937 103


ALLEGATO III

Quantità totali a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/842 di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell’articolo 9 del predetto regolamento

Stato membro

Quantità totale in tonnellate di CO2 equivalente

Belgio

15 423 456

Danimarca

8 073 618

Irlanda

19 075 035

Lussemburgo

4 046 475

Malta

204 120

Austria

11 398 397

Finlandia

6 887 972


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