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Document 32019R0461

Regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/792

GU L 80 del 22.3.2019, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/461/oj

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/461 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le operazioni, gli ordini o le condotte nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico da parte di uno Stato membro, dei membri del SEBC, di un ministero, di un'agenzia o di una società veicolo di uno o più Stati membri o di un soggetto che agisce per suo conto o, nel caso di uno Stato membro a struttura federale, di un membro che ne fa parte, sono esenti dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(2)

L'esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 può essere estesa, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento, a taluni organismi pubblici e banche centrali dei paesi terzi.

(3)

È opportuno aggiornare l'elenco delle banche centrali dei paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione (2), anche al fine di estendere, ove necessario, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 ad altre banche centrali e a taluni organismi pubblici dei paesi terzi. La Commissione controlla e valuta gli sviluppi legislativi e regolamentari pertinenti nei paesi terzi e può procedere in qualsiasi momento a un riesame delle esenzioni.

(4)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo sul recesso o, in mancanza di accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.

(5)

L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito. Se l'accordo entrerà in vigore, il regolamento (UE) n. 596/2014, inclusa l'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito nel periodo transitorio, a norma dell'accordo, e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.

(6)

In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che la Banca d'Inghilterra e l'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito non beneficerebbero più della vigente esenzione, a meno che siano inclusi nell'elenco delle banche centrali e degli uffici per la gestione del debito che beneficiano dell'esenzione.

(7)

Sulla base delle informazioni trasmesse dal Regno Unito, la Commissione ha preparato e presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del trattamento internazionale riservato alla Banca d'Inghilterra e all'Ufficio per gestione del debito del Regno Unito. La relazione (3) ha concluso che è opportuno concedere alla banca centrale e all'ufficio per la gestione del debito del Regno Unito l'esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 non appena il Regno Unito diventerà un paese terzo. Di conseguenza, la Banca d'Inghilterra e l'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli organismi pubblici esentati di cui al regolamento delegato (UE) 2016/522.

(8)

Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, compresa la loro intenzione di concedere ai membri del SEBC e ad altri organismi dell'Unione e organismi degli Stati membri incaricati dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito, un'esenzione paragonabile a quella prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/522.

(10)

La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento delle banche centrali e degli organismi pubblici esentati dai requisiti in materia di abusi di mercato di cui all'elenco dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/522. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione nei rispettivi paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esentati.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/522 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).

(3)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito a norma del regolamento relativo agli abusi di mercato (MAR) [COM(2019) 68].


ALLEGATO

«ALLEGATO I

1.

Australia:

Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);

Ufficio australiano per la gestione finanziaria (Australian Office of Financial Management);

2.

Brasile:

Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);

Tesoro nazionale del Brasile (National Treasury of Brazil);

3.

Canada:

Banca centrale del Canada (Bank of Canada);

Dipartimento delle Finanze del Canada (Department of Finance Canada);

4.

Cina:

Banca centrale della Repubblica popolare cinese (People's Bank of China);

5.

Regione amministrativa speciale di Hong Kong:

Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);

Ufficio dei Servizi finanziari e del Tesoro di Hong Kong (Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong);

6.

India:

Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);

7.

Giappone:

Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);

Ministero delle Finanze del Giappone (Ministry of Finance of Japan);

8.

Messico:

Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);

Ministero delle Finanze e del Credito pubblico del Messico (Ministry of Finance and Public Credit of Mexico);

9.

Singapore:

Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);

10.

Corea del Sud:

Banca centrale della Corea (Bank of Corea);

Ministero della Strategia e delle Finanze della Corea (Ministry of Strategy and Finance of Korea);

11.

Svizzera:

Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);

Amministrazione federale delle Finanze della Svizzera (Federal Finance Administration of Switzerland);

12.

Turchia:

Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);

Sottosegretariato del Tesoro della Repubblica di Turchia (Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey);

13.

Regno Unito:

Banca centrale del Regno Unito (Bank of England);

Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito (United Kingdom Debt Management Office);

14.

Stati Uniti d'America:

Banca centrale federale (Federal Reserve System);

Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Department of the Treasury).

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