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Document 32018D0661
Commission Implementing Decision (EU) 2018/661 of 26 April 2018 amending Implementing Decision (EU) 2015/750 on the harmonisation of the 1452-1492 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union as regards its extension in the harmonised 1427-1452 MHz and 1492-1517 MHz frequency bands (notified under document C(2018) 2286) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1452-1492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione per quanto riguarda la sua estensione nelle bande di frequenze armonizzate 1427-1452 MHz e 1492-1517 MHz [notificata con il numero C(2018) 2286] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1452-1492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione per quanto riguarda la sua estensione nelle bande di frequenze armonizzate 1427-1452 MHz e 1492-1517 MHz [notificata con il numero C(2018) 2286] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/2286
GU L 110 del 30.4.2018, p. 127–133
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/127 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/661 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2018
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione per quanto riguarda la sua estensione nelle bande di frequenze armonizzate 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz
[notificata con il numero C(2018) 2286]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio inteso a individuare entro il 2015, sulla base dell'inventario dello spettro, almeno 1 200 MHz di spettro idonei alla banda larga senza fili nell'Unione, compreso lo spettro già in uso. |
(2) |
Nel suo parere del 20 febbraio 2013 sulle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per quanto riguarda la crescente domanda di spettro per la banda larga senza fili (3), il gruppo «Politica dello spettro radio» (Radio Spectrum Policy Group, RSPG) ha raccomandato di valutare la banda di frequenze 1 427-1 452 MHz ai fini del suo utilizzo da parte della banda larga senza fili dopo il 2015, come estensione della banda 1 452-1 492 MHz. Nel suo parere l'RSPG ha inoltre sottolineato alcuni problemi che potrebbero sorgere dall'eventuale designazione delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 518 MHz per la banda larga senza fili a causa dell'attuale uso militare e da parte di servizi fissi terrestri senza fili. L'RSPG ha proposto un'ulteriore esame della banda di frequenze 1 492-1 518 MHz in funzione dell'esito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015 (WRC-15). |
(3) |
La WRC-15 ha individuato le bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 518 MHz per le telecomunicazioni mobili internazionali (IMT) in tutto il mondo. Nella Regione 1 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, che comprende l'Unione europea, tali bande di frequenze o rispettivamente porzioni di esse, sono assegnate al servizio mobile (ad eccezione del servizio mobile aeronautico) e fisso e al servizio di operazioni spaziali Terra-spazio su base coprimaria. Alcuni Stati membri hanno inoltre designato la banda di frequenze 1 452-1 518 MHz per la realizzazione di programmi e di eventi speciali. |
(4) |
Il 15 marzo 2017, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di elaborare condizioni tecniche armonizzate per bande di frequenze supplementari nella gamma di frequenze 1,5 GHz, ossia le bande 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 518 MHz, al fine di promuoverne l'uso da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri nell'Unione. |
(5) |
Facendo seguito a tale mandato, il 16 novembre 2017 la CEPT ha pubblicato la relazione 65 (4), che propone condizioni tecniche armonizzate per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink nelle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz, tenendo conto della designazione a livello di Unione della banda di frequenze 1 452-1 492 MHz a condizioni tecniche armonizzate per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione (5). |
(6) |
La designazione a livello di Unione delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo di spettro del programma relativo alla politica in materia di spettro radio per la banda larga senza fili, aggiungendo 50 MHz di spettro. L'uso solo in downlink è importante per far fronte all'asimmetria del traffico dati rafforzando la capacità di downlink dei sistemi a banda larga senza fili, anche per la fornitura di servizi 5G +. |
(7) |
In linea con le raccomandazioni della relazione 65 della CEPT, gli Stati membri dovrebbero disporre di flessibilità a livello nazionale nell'utilizzo di porzioni delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz al fine di rispettare accordi militari internazionali (6) o rispondere – in tempo limitato – a specifiche necessità nazionali di mantenimento dei servizi fissi terrestri senza fili. A questo proposito la relazione sottolinea che l'utilizzo in co-frequenza dei servizi mobili e fissi non è realizzabile. Di conseguenza il processo di riassegnazione di tali bande a livello nazionale per renderle disponibili in risposta alla domanda nazionale di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink è un processo complesso che richiede una tempistica adeguata. |
(8) |
Quando esercitano la flessibilità nazionale, gli Stati membri dovrebbero privilegiare la disponibilità di spettro contiguo per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink, compresa la banda di frequenze 1 452-1 492 MHz, in modo da agevolare maggiori larghezze di banda del canale per i servizi 5G, economie di scala per le apparecchiature, la coesistenza con i servizi in bande adiacenti e il coordinamento delle frequenze. |
(9) |
Fatto salvo il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della decisione spettro radio, gli Stati membri dovrebbero designare le bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz nella massima misura possibile per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink. |
(10) |
La fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink nell'intera banda di frequenze 1 427-1 517 MHz dovrebbe essere basata su un accordo coerente di ripartizione armonizzata del canale e su condizioni tecniche minime, ossia meno rigorose, al fine di promuovere il mercato unico, ridurre le interferenze dannose e garantire il coordinamento delle frequenze. |
(11) |
Le condizioni tecniche e le disposizioni di cui alla relazione 65 della CEPT prevedono inoltre la coesistenza dei servizi a banda larga senza fili e dei servizi in bande adiacenti. |
(12) |
In particolare, tali condizioni tecniche e disposizioni, quali i limiti alla potenza delle emissioni indesiderate, garantiscono che l'uso della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz da parte della banda larga senza fili offra un'adeguata protezione dei servizi di radioastronomia e di esplorazione passiva della Terra via satellite nella banda di frequenze 1 400-1 427 MHz e dei servizi mobili via satellite nella banda di frequenze 1 518-1 559 MHz. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure a livello nazionale per migliorare la coesistenza con i servizi nelle bande di frequenze adiacenti 1 400-1 427 MHz e 1 518-1 559 MHz, ad esempio nei dintorni degli aeroporti, dei porti marittimi e delle stazioni di terra utilizzate per la ricezione di segnali di ricerca e salvataggio trasmessi via satellite. È inoltre necessario migliorare la prestazione dei ricevitori delle stazioni mobili di terra, in linea con gli obiettivi e le prescrizioni della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(13) |
Considerato il fatto che i sistemi di trasmissione terrestre non utilizzano porzioni della banda di frequenze 1 452-1 492 MHz, le vigenti restrizioni normative riguardanti la coesistenza con tali servizi in questa banda dovrebbero essere rimosse al fine di consentire il dispiegamento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink. |
(14) |
Potrebbero essere necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze tra le amministrazioni al fine di garantire l'attuazione dei parametri fissati nella presente decisione con l'obiettivo di rafforzare i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink nelle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz, così da evitare interferenze dannose e migliorare l'efficienza d'uso dello spettro. Gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze per quanto riguarda i servizi di telemetria aeronautica dovrebbero essere discussi tra la CEPT e le amministrazioni interessate su base bilaterale o multilaterale |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero essere applicate dagli Stati membri con il fine ultimo di garantire l'uso dell'intera banda di frequenze 1 427-1 517 MHz o, in assenza di domanda nazionale, di una sua porzione, da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili solo in downlink al fine di contribuire, per quanto possibile, al raggiungimento dell'obiettivo di spettro del programma relativo alla politica in materia di spettro radio. |
(16) |
Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito all'attuazione della decisione e all'uso della banda, al fine di agevolare la valutazione del relativo impatto a livello di Unione nonché il riesame tempestivo, se del caso. In particolare, le giustificazioni alla base dell'esercizio della flessibilità nazionale per quanto riguarda la messa a disposizione dello spettro nelle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz o 1 492-1 517 MHz dovrebbero essere oggetto di un controllo ogni due anni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre riferire ogni due anni in merito alle misure volte a migliorare la coesistenza con i servizi di radioastronomia e di esplorazione passiva della Terra via satellite nella banda di frequenze 1 400-1 427 MHz e con i servizi mobili via satellite nella banda di frequenze 1 518-1 559 MHz. |
(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2015/750 è così modificata:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione»; |
2) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La presente decisione mira ad armonizzare le condizioni per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica all'interno dell'Unione.»; |
3) |
all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Entro il 1o ottobre 2018 gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base non esclusiva, le bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz, o una loro porzione, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato.»; |
4) |
all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se designano e rendono disponibile soltanto una porzione delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz o 1 492-1 517 MHz conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri:
|
5) |
all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 4: «4. Gli Stati membri assicurano che i sistemi terrestri di cui al presente articolo offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.»; |
6) |
all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 5: «5. Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti nonché dei pertinenti accordi internazionali.»; |
7) |
è aggiunto il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Gli Stati membri riesaminano l'applicazione dell'articolo 2 ogni due anni al fine di garantire la massima disponibilità della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.»; |
8) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri monitorano l'uso della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz e, su richiesta o di propria iniziativa, riferiscono i dati rilevati alla Commissione al fine di consentire il tempestivo riesame della presente decisione, se del caso.»; |
9) |
è aggiunto il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione della presente decisione, compreso il grado di disponibilità delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz, al più tardi il 1o novembre 2018.»; |
10) |
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 è sostituito dall'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(3) Documento RSPG 13-521 rev1.
(4) Relazione 65 del CEPT, approvata il 17 novembre 2017 e rettificata il 2 marzo 2018.
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione (GU L 119 del 12.5.2015, pag. 27).
(6) Le bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 518 MHz sono utilizzate da sistemi militari terrestri e marittimi conformemente all'accordo congiunto civile/militare della NATO sulle frequenze del 2014 (NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement, NFJA). In conformità del punto 14 dell'accordo, laddove l'uso di bande di frequenze radio sia stato armonizzato dalla NATO e dai suoi paesi membri a fini militari, ciò non esclude l'uso da parte di applicazioni civili.
(7) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
ALLEGATO
ALLEGATO
PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2
A. PARAMETRI GENERALI
1. |
La modalità di funzionamento nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz è limitata alla trasmissione della stazione di base (“solo downlink”). |
2. |
I blocchi nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz sono assegnati per multipli di 5 MHz. Il limite inferiore di frequenza di un blocco assegnato è allineato o spaziato per multipli di 5 MHz dall'estremità inferiore della banda di 1 427 MHz. |
3. |
La trasmissione della stazione di base è conforme alle condizioni tecniche (Block Edge Mask) di cui al presente allegato. |
B. CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI DI BASE — “BLOCK EDGE MASK”
I seguenti parametri tecnici per le stazioni di base, detti “block edge mask” (BEM), sono usati per garantire la coesistenza fra reti limitrofe in assenza di accordi bilaterali o multilaterali fra gli operatori di tali reti. È possibile utilizzare parametri tecnici meno vincolanti purché siano concordati tra le amministrazioni o gli operatori interessati e conformi alle condizioni tecniche applicabili alla protezione degli altri servizi o applicazioni, anche nelle bande adiacenti o subordinatamente agli obblighi transfrontalieri.
Una BEM è una maschera di emissione definita, in funzione della frequenza, rispetto all'estremità di un blocco di frequenze i cui diritti d'uso sono stati concessi ad un operatore. Essa consiste in limiti di potenza interni ed esterni al blocco. Il limite di potenza interno al blocco si applica a un blocco assegnato a un operatore. I limiti di potenza esterni al blocco sono applicati allo spettro usato per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (Wireless Broadband Electronic Communications Services, WBB ECS) nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz esterna a un blocco assegnato a un operatore e sono elencati nella tabella 2. I limiti di potenza fuori banda sono applicati allo spettro esterno alla porzione della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz, che è utilizzata per i WBB ECS a livello nazionale.
Inoltre, si definiscono limiti di potenza di coesistenza per i WBB ECS nella banda 1 427-1 517 MHz al fine di garantire la compatibilità fra tali servizi e altri servizi o applicazioni radio, anche nei casi in cui una porzione delle bande 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz non sia designata per i WBB ECS. I limiti di potenza di coesistenza relativi a servizi o applicazioni nelle bande adiacenti (vale a dire esterne allo spettro usato per i WBB ECS) sono elencati nelle tabelle 3, 4 e 5 e prevedono anche una certa flessibilità a livello nazionale per l'assegnazione dello spettro ai WBB ECS nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz a norma della presente decisione.
Ulteriori misure tecniche o procedurali (1) o entrambe possono essere applicate a livello nazionale per garantire la coesistenza con servizi e applicazioni nelle bande adiacenti.
Requisiti all'interno del blocco
Per le stazioni di base non è obbligatorio un limite EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power, potenza isotropa irradiata equivalente) all'interno del blocco fatta eccezione per il blocco di frequenze 1 512-1 517 MHz, per il quale tale limite è indicato nella tabella 1. Per i blocchi di frequenze diversi dal blocco 1 512-1 517 MHz gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un limite EIRP non superiore a 68 dBm/5 MHz, che può essere aumentato per impieghi specifici, per esempio per l'uso aggregato dello spettro nella banda 1 427-1 512 MHz e dello spettro nelle bande di frequenze inferiori.
Tabella 1
EIRP massima all'interno del blocco per cella (2) per stazioni di base WBB ECS operanti nel blocco 1 512 -1 517 MHz
Blocco di frequenze |
EIRP massima all'interno del blocco |
Larghezza di banda |
1 512 -1 517 MHz |
58 dBm |
5 MHz |
Nota esplicativa per la tabella 1
Tali requisiti mirano a garantire la compatibilità tra i WBB ECS operanti nel blocco di frequenze 1 512-1 517 MHz e i servizi mobili via satellite operanti nella banda di frequenze 1 518-1 525 MHz.
Requisiti all'esterno del blocco
Tabella 2
Limiti EIRP fuori blocco della BEM della stazione di base per antenna nella banda di frequenze 1 427 -1 517 MHz
Gamma di frequenze delle emissioni fuori blocco |
EIRP media massima fuori blocco |
Larghezza di banda |
Da – 10 a – 5 MHz dall'estremità inferiore del blocco |
11 dBm |
5 MHz |
Da – 5 a 0 MHz dall'estremità inferiore del blocco |
16,3 dBm |
5 MHz |
Da 0 a + 5 MHz dall'estremità superiore del blocco |
16,3 dBm |
5 MHz |
Da + 5 a + 10 MHz dall'estremità superiore del blocco |
11 dBm |
5 MHz |
Frequenze nella banda 1 427 -1 517 MHz a oltre 10 MHz di distanza dall'estremità inferiore o superiore del blocco |
9 dBm |
5 MHz |
Requisiti di coesistenza per bande adiacenti
Tabella 3
Limiti di potenza delle emissioni indesiderate nella banda di frequenze 1 400 -1 427 MHz per le stazioni di base operanti nella banda di frequenze 1 427 -1 452 MHz
Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda |
Livello massimo di potenza delle emissioni indesiderate (3) |
Larghezza di banda |
1 400 -1 427 MHz |
– 72 dBW |
27 MHz |
Nota esplicativa per la tabella 3
Tale requisito mira a proteggere i servizi di radioastronomia e di esplorazione passiva della Terra via satellite nella banda di frequenze passiva 1 400-1 427 MHz dai WBB ECS operanti nella banda di frequenze 1 427-1 452 MHz, anche nei casi in cui solo una porzione di quest'ultima banda sia assegnata ai WBB ECS. Possono essere necessarie ulteriori misure nazionali per migliorare la protezione delle osservazioni radioastronomiche nella banda di frequenze passiva 1 400-1 427 MHz dai WBB ECS.
Tabella 4
Limiti EIRP fuori banda della stazione di base per cella (4) nella gamma di frequenze 1 518 -1 559 MHz per le stazioni di base operanti nella banda di frequenze 1 492 -1 517 MHz
Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda |
EIRP massima fuori banda |
Larghezza di banda |
1 518 -1 520 MHz |
– 0,8 dBm |
1 MHz |
1 520 -1 559 MHz |
– 30 dBm |
1 MHz |
Nota esplicativa per la tabella 4
Tali requisiti mirano a fornire una protezione adeguata ai servizi mobili via satellite operanti nella banda di frequenze 1 518-1 559 MHz, in particolare nei porti marittimi, negli aeroporti e nelle stazioni di terra di ricerca e salvataggio del servizio mobile via satellite, dai WBB ECS operanti nella banda di frequenze 1 492-1 517 MHz, anche nei casi in cui solo una porzione di quest'ultima banda sia assegnata ai WBB ECS. Possono essere necessarie ulteriori misure nazionali per migliorare la protezione dei servizi mobili via satellite nella banda 1 518-1 559 MHz.
Tabella 5
Limiti EIRP fuori banda della stazione di base per cella al di sotto di 1 452 MHz e al di sopra di 1 492 MHz per le stazioni di base operanti nella banda di frequenze 1 452 -1 492 MHz
Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda |
EIRP media massima fuori banda |
Larghezza di banda |
Al di sotto di 1 449 MHz |
– 20 dBm |
1 MHz |
1 449 -1 452 MHz |
14 dBm |
3 MHz |
1 492 -1 495 MHz |
14 dBm |
3 MHz |
Al di sopra di 1 495 MHz |
– 20 dBm |
1 MHz |
Nota esplicativa per la tabella 5
Tali requisiti sono applicabili quando i WBB ECS non sono dispiegati al di sotto di 1 452 MHz o al di sopra di 1 492 MHz o entrambe. Essi mirano a garantire la compatibilità dei WBB ECS nella banda di frequenze 1 452-1 492 MHz con i collegamenti fissi coordinati, i servizi mobili e i servizi di telemetria aeronautica, limitatamente alle stazioni di terra, dispiegati nelle bande di frequenze adiacenti al di sotto di 1 452 MHz o al di sopra di 1 492 MHz.
Se i WBB ECS sono dispiegati nei blocchi immediatamente al di sotto di 1 452 MHz, i limiti di cui alla tabella 5 per le frequenze al di sotto di 1 452 MHz non sono applicabili. Se i WBB ECS sono dispiegati nei blocchi immediatamente al di sopra di 1 492 MHz, i limiti di cui alla tabella 5 per le frequenze al di sopra di 1 492 MHz non sono applicabili. Ciò non pregiudica i requisiti fuori banda di cui alle tabelle 3 e 4 e i requisiti all'esterno del blocco di cui alla tabella 2.
(1) A titolo di esempio, una o più delle seguenti misure: coordinamento della pianificazione delle frequenze, coordinamento dei siti, limiti di potenza interni alla banda più rigorosi per le stazioni di base, limiti per la potenza isotropa irradiata equivalente per le stazioni di base più rigorosi rispetto a quelli che figurano nella tabella 5.
(2) In un sito a più settori, il valore per “cella” corrisponde al valore di uno dei settori.
(3) Per livello di potenza delle emissioni indesiderate si intende il livello misurato alla porta antenna.
(4) In un sito a più settori, il valore per “cella” corrisponde al valore di uno dei settori.