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Document 32017R1464

Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ) in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro

C/2017/3631

GU L 209 del 12.8.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2024; abrog. impl. da 32024R0823

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1464/oj

12.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1464 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo (*1) in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 ha previsto un accesso illimitato al mercato dell'Unione in esenzione dai dazi doganali per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione se e fintantoché non fossero stati conclusi accordi bilaterali con tali paesi e territori.

(2)

L'ultimo di tali accordi bilaterali, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro, è stato firmato (2) e concluso (3) ed è entrato in vigore il 1o aprile 2016.

(3)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un regime commerciale contrattuale tra l'Unione e il Kosovo. Le concessioni commerciali bilaterali da parte dell'Unione sono analoghe alle preferenze unilaterali concesse dal regolamento (CE) n. 1215/2009.

(4)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1215/2009, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di introdurre le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati I e II di tale regolamento, richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC, come pure gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui al suddetto regolamento.

(5)

È opportuno garantire il mantenimento della preferenza unilaterale concessa a tutti i paesi e territori dei Balcani occidentali in forma di sospensione di tutti i dazi per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata nonché il loro accesso al contingente tariffario globale di 30 000 hl per i vini. Inoltre, poiché il contingente tariffario concesso al Kosovo per il «baby-beef» è incluso nell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, il regolamento (CE) n. 1215/2009 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(6)

Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (4) ha apportato modifiche alla nomenclatura combinata per alcuni prodotti della pesca e prodotti vitivinicoli oggetto del regolamento (CE) n. 1215/2009, l'allegato I di quest'ultimo regolamento dovrebbe inoltre essere modificato e adattato di conseguenza, per motivi di chiarezza.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Regimi preferenziali

1.   I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all'importazione nell'Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2.   I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l'Unione e tali paesi.»;

2)

all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, i termini «475 tonnellate» sono sostituiti da «0 tonnellate»;

3)

l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2423 (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 18).

(2)  GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4.

(3)  GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, si considera che il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura “ex”, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione

Volume del contingente per anno (1)

Beneficiari

Aliquota del dazio

09.1571

0301 91 00

0302 11 00

0303 14 00

0304 42 00

ex 0304 52 00

0304 82 00

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

0 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo (2)

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 52 00

ex 0305 64 00

Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

0 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo (2)

0 %

09.1575

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

0 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo (2)

0 %

09.1577

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

0 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo (2)

0 %

09.1530

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 22 96

ex 2204 22 97

ex 2204 22 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

30 000  hl

Albania (3), Bosnia-Erzegovina (4), territorio doganale del Kosovo (5), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (6), Montenegro (7), Serbia (8).

Esenzione

09.1560

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 22 96

ex 2204 22 97

ex 2204 22 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

0 hl

Territorio doganale del Kosovo (2)

0 %

»

(1)  Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

(2)  Fatte salve le restrizioni all'importazione di cui all'allegato IV o al protocollo II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), dall'altro.

(3)  L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l'Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

(4)  L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

(5)  L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Kosovo è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Kosovo. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1570 e n. 09.1572.

(6)  L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.

(7)  L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514.

(8)  L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.


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