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Document 32009R0431

    Regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

    GU L 128 del 27.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/431/oj

    27.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 128/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 431/2009 DEL CONSIGLIO

    del 18 maggio 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

    vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere della Banca centrale europea (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’ampiezza e l’intensità della crisi finanziaria internazionale incidono sulla potenziale domanda di sostegno finanziario a medio termine della Comunità da parte degli Stati membri che non fanno parte dell’area dell’euro e rendono necessario un consistente aumento del massimale dell’esposizione creditizia da concedere agli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (3) da 25 a 50 miliardi EUR.

    (2)

    Alla luce dell’esperienza recente acquisita nel funzionamento del sostegno finanziario a medio termine, è opportuno chiarire i compiti e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri interessati dall’attuazione del regolamento (CE) n. 332/2002. Inoltre, le condizioni per la concessione del sostegno finanziario dovrebbero essere specificate in un memorandum d’intesa concluso dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.

    (3)

    Occorre chiarire le regole che disciplinano alcuni aspetti della gestione finanziaria del sostegno finanziario della Comunità. Per ragioni operative, è opportuno invitare lo Stato membro interessato a depositare il sostegno finanziario di cui ha beneficiato in un conto speciale presso la sua Banca centrale nazionale e a trasferire gli importi dovuti in un conto presso la Banca centrale europea alcuni giorni prima della data di scadenza.

    (4)

    L’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario ricevuto è fondamentale. Pertanto, fatto salvo l’articolo 27 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, quando lo ritengono opportuno, di effettuare controlli nello Stato membro che riceve il sostegno finanziario a medio termine della Comunità, come già previsto negli accordi di prestito esistenti.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 332/2002.

    (6)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi immediatamente a tutti gli accordi di prestito nuovi e a quelli esistenti qualora siano oggetto di revisione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 332/2002 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «L’esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell’ambito di tale meccanismo è limitata a 50 miliardi EUR.»;

    2)

    all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Lo Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto alla Commissione e al Comitato economico e finanziario. Il Consiglio, previo esame della situazione dello Stato membro interessato e del programma di riassetto da esso presentato a sostegno della domanda, decide, di norma nel corso della medesima sessione:

    a)

    sulla concessione di un prestito o di un’adeguata linea di credito, sul suo importo e sulla sua durata media;

    b)

    sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti;

    c)

    sulle modalità del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell’attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.»;

    3)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 3 bis

    La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che specifica le condizioni stabilite dal Consiglio a norma dell’articolo 3. La Commissione trasmette il memorandum di intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

    4)

    l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità sia conforme al programma di riassetto, alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell’articolo 3 e al memorandum di intesa di cui all’articolo 3 bis. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa. In funzione dei risultati di tale accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

    Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.»;

    5)

    all’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo

    «5.   Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la sua Banca nazionale per la gestione del sostegno finanziario a medio termine della Comunità. Esso trasferisce altresì il conto capitale e gli interessi dovuti nell’ambito del prestito in un conto della Banca centrale europea sette giorni lavorativi TARGET2 (4) prima della data di scadenza corrispondente.

    6)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 9 bis

    Fatto salvo l’articolo 27 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare, negli Stati membri che ricevono il sostegno finanziario a medio termine della Comunità, i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione di tale sostegno. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, ha pertanto il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati per svolgere, negli Stati membri che ricevono il sostegno finanziario a medio termine della Comunità, i controlli o gli audit tecnici o finanziari che ritiene necessari in relazione a tale sostegno.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. KOHOUT


    (1)  Parere del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere del 20 aprile 2009 (GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 1).

    (3)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

    (4)  Come stabilito nell’Indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1).»;


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