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Document 32008R0598

    Regolamento (CE) n. 598/2008 della Commissione, del 24 giugno 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 589/2008 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

    GU L 164 del 25.6.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2023; abrog. impl. da 32023R2465

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/598/oj

    25.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 164/14


    REGOLAMENTO (CE) N. 598/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 24 giugno 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 589/2008 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 121, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A seguito della semplificazione delle norme di commercializzazione per le uova, è opportuno che gli Stati membri concedano esenzioni dagli obblighi di stampigliatura solo agli operatori che ne fanno richiesta. Tuttavia, per quanto riguarda la stampigliatura delle uova destinate alla trasformazione prodotte nella Comunità o in paesi terzi, l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 557/2007, del 23 maggio 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (2), aveva fissato un ragionevole periodo transitorio di un anno, dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008, per consentire alle amministrazioni degli Stati membri di attuare le nuove norme.

    (2)

    Dal 1o luglio 2008 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dagli obblighi di stampigliatura le uova comunitarie destinate alla trasformazione. Non sono state previste misure analoghe per il prodotto importato da paesi terzi. Nel rispetto del principio del trattamento nazionale, stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, è necessario che l'eventuale esenzione dagli obblighi di stampigliatura si applichi anche ai prodotti importati da paesi terzi.

    (3)

    Per i casi in cui è concessa detta esenzione dagli obblighi di stampigliatura occorre che siano stabilite norme che consentano di controllare l'effettiva destinazione finale delle uova non stampigliate da utilizzare per la trasformazione.

    (4)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 589/2008.

    (5)

    Per evitare disparità di trattamento tra le uova prodotte nella Comunità e le uova importate dopo la fine del periodo transitorio è necessario che il presente regolamento si applichi dal 1o luglio 2008.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 589/2008 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all'industria alimentare

    1.   Salvo disposizione contraria contenuta nella legislazione sanitaria, gli Stati membri possono esentare gli operatori, su loro richiesta, dagli obblighi di stampigliatura previsti dall'allegato XIV, parte A, sezione III, punto 1) e dall'allegato XIV, parte A, sezione IV, punto 3), del regolamento (CE) n. 1234/2007 se le uova sono consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare.

    2.   Nei casi di cui al paragrafo 1:

    a)

    gli Stati membri in cui è stabilito il sito di produzione informano adeguatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati circa la concessione di deroghe agli obblighi di stampigliatura prima di qualsiasi consegna;

    b)

    se la deroga riguarda un fornitore situato in un paese terzo, le uova sono consegnate all'industria solo se la loro destinazione finale ai fini della trasformazione è controllata dalle autorità competenti dello Stato membro che concede l'esenzione;

    c)

    la consegna avviene sotto la piena responsabilità dell'operatore alimentare, che si impegna di conseguenza ad utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

    (2)  GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2007 (GU L 298 del 16.11.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 557/2007 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 589/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6) a decorrere dal 1o luglio 2008.


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