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Document 32008L0019
Directive 2008/19/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2002/83/EC concerning life assurance, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Direttiva 2008/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2002/83/CE relativa all’assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Direttiva 2008/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2002/83/CE relativa all’assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
GU L 76 del 19.3.2008, pp. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2012
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19.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/44 |
DIRETTIVA 2008/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2008
che modifica la direttiva 2002/83/CE relativa all’assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 55,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
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(2) |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che istituisce la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo alcuni di questi elementi o completandolo con nuovi elementi non essenziali. |
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(3) |
Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati ai sensi dell’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. |
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(4) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le misure necessarie all’esecuzione della direttiva 2002/83/CE, per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore assicurativo o nei mercati finanziari e per garantire un’applicazione uniforme di tale direttiva. Tali misure sono destinate ad adeguare gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile, a estendere l’elenco delle forme giuridiche, a modificare l’elenco dei rami assicurativi o adattare la terminologia utilizzata in tale elenco, a precisare o adeguare gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, a modificare l’elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche e le regole di dispersione degli investimenti, a modificare le disposizioni volte a temperare le regole della congruenza, a precisare le definizioni e ad apportare le modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/83/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/83/CE di conseguenza. |
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(6) |
Poiché le modifiche apportate alla direttiva 2002/83/CE con la presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano attuate dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche
La direttiva 2002/83/CE è modificata come segue:
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1) |
all’articolo 64 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le seguenti modifiche tecniche, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 2:»; |
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2) |
l’articolo 65 è modificato come segue:
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Articolo 2
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.
(2) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.
(3) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).