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Document 32008D0233

2008/233/CE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 2008 , che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione del programma di eradicazione presentato da alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2008) 1004] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 76 del 19.3.2008, pp. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/233/oj

19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2008

che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione del programma di eradicazione presentato da alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2008) 1004]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/233/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede che uno Stato membro che ha un programma nazionale di controllo obbligatorio per una delle malattie infettive elencate nell’allegato E (II) della suddetta direttiva, può presentare tale programma alla Commissione per approvazione. Tale articolo prevede anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste nel commercio intracomunitario.

(2)

La decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (2) approva i programmi per il controllo e l’eradicazione dell’infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino («BHV1») presentati dagli Stati membri elencati nell’allegato I di tale decisione per le regioni elencate nello stesso allegato, e per le quali si applicano garanzie complementari per il virus BHV1 in conformità dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(3)

La Repubblica ceca ha ora presentato il programma mirante all’eradicazione dell’infezione BHV1 nell’intero territorio dello Stato membro in questione. Tale programma è conforme ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 64/432/CEE. Tale programma inoltre prevede norme relative allo spostamento dei bovini sul territorio nazionale equivalenti a quelle attuate in precedenza in determinati Stati membri o in loro regioni, che hanno consentito di eradicare con successo la malattia da tali Stati membri o regioni.

(4)

È opportuno approvare il programma presentato dalla Repubblica ceca e le garanzie complementari presentate in conformità dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(5)

È quindi necessario modificare in conformità l’allegato I della decisione 2004/558/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2004/558/CE è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)   GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/584/CE (GU L 219 del 24.8.2007, pag. 37).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie supplementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Repubblica ceca

Tutte le regioni

Germania

Tutte le regioni, ad eccezione dei Regierungsbezirke Oberpfalz e Oberfranken nello stato federale della Baviera

Italia

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Provincia autonoma di Trento»


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