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Document 32005R2169
Council Regulation (EC) No 2169/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 974/98 on the introduction of the euro
Regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro
Regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro
GU L 346 del 29.12.2005, p. 1–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
29.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2169/2005 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (3), prevede la sostituzione con l’euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri che soddisfacevano alle condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica all’epoca nella quale la Comunità entrava nella terza fase dell’unione economica e monetaria. Tale regolamento comprende anche norme relative all’unità monetaria nazionale di quegli stessi Stati membri nel periodo di transizione che si sarebbe concluso il 31 dicembre 2001, e norme relative alle banconote e alle monete metalliche. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2596/2000 ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l’euro. |
(3) |
Nel regolamento (CE) n. 974/98 è stabilito un calendario per il passaggio all’euro negli Stati membri ora partecipanti. Nell’intento di fornire chiarezza e certezza riguardo alle norme relative all’introduzione dell’euro in altri Stati membri, è necessario stabilire disposizioni generali, per precisare come si determineranno in futuro i vari periodi di transizione per il passaggio all’euro. |
(4) |
È opportuno prevedere un elenco degli Stati membri partecipanti, che potrà essere esteso quando altri Stati membri adotteranno l’euro come moneta nazionale. |
(5) |
Per predisporre un agevole passaggio all’euro, il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio prevede un periodo di transizione tra la sostituzione con l’euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri partecipanti e l’introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro. Il periodo di transizione dovrebbe essere al massimo di tre anni, e comunque quanto più breve possibile. |
(6) |
Il periodo di transizione può essere ridotto a zero, nel qual caso la data di adozione dell’euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido se uno Stato membro non ritiene necessario un periodo di transizione più lungo. Il tal caso sul suo territorio le banconote e le monete metalliche in euro avranno corso legale alla data di adozione dell’euro. Lo Stato membro interessato potrà beneficiare tuttavia di un periodo di «abbandono graduale» della durata di un anno, nel corso del quale in nuovi strumenti giuridici si potrà continuare a far riferimento all’unità monetaria nazionale. In tal modo, gli operatori economici dello Stato membro disporranno di un maggiore lasso di tempo per adeguarsi all’introduzione dell’euro, il che agevolerà tale passaggio. |
(7) |
Nel periodo di circolazione delle due monete, dovrebbe essere possibile per il pubblico cambiare gratuitamente le banconote e monete metalliche nell’unità monetaria nazionale in banconote e monete metalliche in euro, fatti salvi determinati massimali. |
(8) |
È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 974/98 è modificato come segue:
1) |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
|
2) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 1 bis Per ogni Stato membro partecipante, la data di adozione dell’euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l’eventuale periodo di abbandono graduale sono stabiliti in allegato.» |
3) |
L’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Con effetto dalla rispettiva data di adozione dell’euro, la moneta degli Stati membri partecipanti è l’euro. L’unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.» |
4) |
L’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 bis Le banconote e le monete metalliche denominate in un’unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale, entro i loro limiti territoriali, come il giorno precedente l’adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro partecipante.» |
5) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis Quanto segue si applica agli Stati membri che beneficiano di un periodo di abbandono graduale. Negli strumenti giuridici posti in essere durante il periodo di abbandono graduale e applicabili in tali Stati membri si può continuare a far riferimento all’unità monetaria nazionale. Tali riferimenti sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Fatto salvo l’articolo 15 gli atti compiuti in forza di tali strumenti giuridici sono effettuati soltanto nell’unità euro. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97. Lo Stato membro in questione limita la possibilità di cui al comma precedente a determinati tipi di strumenti giuridici, oppure agli strumenti giuridici adottati in determinati settori. Lo Stato membro in questione può abbreviare il periodo di cui trattasi.» |
6) |
Gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 10 Con effetto dalle rispettive date di sostituzione del denaro liquido la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti. Fatto salvo l’articolo 15, le banconote denominate in euro sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. Articolo 11 Con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido, gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma di quanto contenuto nella seconda frase dell’articolo 106, paragrafo 2 del trattato. Fatti salvi l’articolo 15 e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all’articolo 111, paragrafo 3, del trattato, tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell’autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.» |
7) |
Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 13 Gli articoli 10, 11, 14, 15 e 16 si applicano in ciascuno Stato membro partecipante con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido. Articolo 14 Nel caso che, in strumenti giuridici esistenti il giorno precedente la data di sostituzione del denaro liquido, vi siano riferimenti a un’unità monetaria nazionale, questi sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97.» |
8) |
L’articolo 15 è modificato come segue:
|
9) |
Il testo figurante in allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e fatti salvi i protocolli n. 25 e n. 26 e l’articolo 122, paragrafo 1 del trattato.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BRADSHAW
(1) Parere espresso il 1o dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 316 del 13.12.2005, pag. 25.
(3) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).
(4) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).»
ALLEGATO
«ALLEGATO
Stato membro |
Data di adozione dell’euro |
Data di sostituzione del denaro liquido |
Adozione di un periodo di “abbandono graduale” |
Belgio |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
non applicabile (n.a.) |
Germania |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Grecia |
1o gennaio 2001 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Spagna |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Francia |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Irlanda |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Italia |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Lussemburgo |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Paesi Bassi |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Austria |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Portogallo |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Finlandia |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a.» |