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Document 32019R1868

    Regolamento delegato (UE) 2019/1868 della Commissione del 28 agosto 2019 recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/6182

    GU L 289 del 8.11.2019, p. 9–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. impl. da 32023R2830

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1868/oj

    8.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 289/9


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1868 DELLA COMMISSIONE

    del 28 agosto 2019

    recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 4 e l'articolo 10 bis, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dal 2012 le quote di emissioni sono messe all'asta in conformità del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (2). La vendita all'asta delle quote si svolge mediante una piattaforma d’asta comune a 25 Stati membri e 3 paesi EFTA-SEE e alcune piattaforme d’asta indipendenti.

    (2)

    La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine di ridurre le emissioni più efficacemente sotto il profilo dei costi e promuovere gli investimenti a basse emissioni di carbonio grazie al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione («EU ETS») a partire dal 2021. La regola generale per l'assegnazione delle quote continua a essere la vendita all'asta e la percentuale delle quote da mettere all'asta dovrebbe essere pari al 57 % del loro totale.

    (3)

    È opportuno che nel regolamento (UE) n. 1031/2010 figurino i nuovi elementi introdotti dalla direttiva (UE) 2018/410 relativi alla determinazione del volume annuo di quote da mettere all'asta. In particolare, è necessario tenere conto della possibilità di ridurre il volume d'asta del 3 % al massimo del quantitativo totale delle quote per aumentare il numero di quote da poter assegnare gratuitamente (riserva per l'assegnazione gratuita di quote). Inoltre, la direttiva riveduta 2003/87/CE consente di modificare i volumi annui di quote da mettere all'asta a motivo: della cancellazione volontaria di quote da parte dello Stato membro in caso di chiusura di capacità di generazione elettrica; della reintroduzione nell'EU ETS di installazioni che rilasciano meno di 2 500 tonnellate di diossido di carbonio; della flessibilità stabilita dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) tra i settori ETS e non ETS per favorire il conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione nei settori esclusi dall'ETS.

    (4)

    La direttiva 2003/87/CE istituisce il fondo per la modernizzazione, inteso a migliorare l'efficienza energetica e modernizzare i sistemi energetici di determinati Stati membri, e il fondo per l'innovazione, che sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative. Entrambi i fondi sono finanziati dalla vendita all'asta di quote effettuata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nella piattaforma d'asta comune. A tal fine la BEI dovrebbe diventare il responsabile del collocamento dei due fondi senza partecipare alla procedura d'appalto congiunta per la piattaforma d'asta comune. I volumi pertinenti di quote dovrebbero essere messi all'asta contestualmente a quelli messi all'asta dagli Stati membri e dai paesi EFTA-SEE che partecipano alla piattaforma d’asta comune.

    (5)

    La direttiva 2003/87/CE dispone che il 2 % del quantitativo totale delle quote sia messo all'asta per istituire il fondo per la modernizzazione, al quale gli Stati membri che rispondono a determinate condizioni possono aggiungere quote a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 10 quater della stessa direttiva. La BEI è tenuta ad assicurare che tali quote siano messe all'asta in conformità dei principi e delle modalità del procedimento d'asta, di cui la distribuzione in parti uguali dei volumi d'asta è un elemento cardine.

    (6)

    Per disporre dei fondi da destinare all'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio e far funzionare correttamente il mercato del carbonio, i volumi del fondo per l'innovazione dovrebbero in linea di principio essere messi all'asta in volumi annui uguali. La Commissione, tenuto conto dell'esito di ogni invito a presentare proposte, dovrebbe tuttavia riesaminare ogni due anni la distribuzione delle quote da mettere all'asta a favore del fondo per l'innovazione. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro il 30 giugno 2022.

    (7)

    Affinché gli Stati membri possano cancellare quote dai loro volumi d'asta in caso di chiusura di capacità di generazione elettrica nei rispettivi territori è opportuno istituire una procedura di notifica. Lo Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione l'intenzione di cancellare quote per mezzo di un modello uniforme con cui fornire prove e informazioni dell'installazione chiusa, del volume previsto e della tempistica della cancellazione. Per preservare il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il volume delle quote cancellate dovrebbe essere detratto dai volumi d'asta dello Stato membro solo una volta effettuati gli adeguamenti a fini della riserva stabilizzatrice per l'anno corrispondente. Al fine di assicurare la trasparenza la Commissione dovrebbe pubblicare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del modello, salvo se riservate.

    (8)

    Per rafforzare l'integrità del mercato del carbonio, dal 2018 le quote sono considerate strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). In precedenza solo i derivati delle quote erano così considerati dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Con questo riconoscimento la compravendita di quote negoziata su un mercato secondario a pronti rientra nell'ambito di applicazione di una serie di atti, tra cui la direttiva 2014/65/UE, il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Il procedimento d'asta delle quote (mercato primario), tuttavia, rientra solo nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014.

    (9)

    Al fine di allineare la vendita all'asta delle quote al nuovo regime che regola i mercati finanziari, il sistema vigente di monitoraggio e segnalazione delle aste dovrebbe essere riveduto. Dato che l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 è stato esteso per ricomprendere anche la vendita all'asta delle quote, spetta alle autorità nazionali competenti espletare le funzioni di monitoraggio e prevenzione degli abusi di mercato riguardo alle aste. Le autorità nazionali competenti sono tenute dal regolamento (UE) n. 596/2014 a individuare attivamente i casi di abuso di mercato e a svolgere le relative indagini. Le funzioni necessarie di monitoraggio delle aste dovrebbero essere espletate dalle piattaforme, dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle autorità nazionali competenti, ed è opportuno sopprimere le disposizioni che stabiliscono l'obbligo di designare un sorvegliante d'asta. È altresì opportuno sopprimere le disposizioni specifiche sugli abusi di mercato contenute nel regolamento (UE) n. 1031/2010, divenute ridondanti alla luce del regolamento (UE) n. 596/2014, che si applica direttamente alle aste.

    (10)

    Per fornire in modo proporzionato ed economicamente efficiente i dati necessari alle autorità nazionali competenti a vigilare sugli abusi di mercato, il regolamento (UE) n. 1031/2010 dovrebbe imporre alle piattaforme d’asta di segnalare le operazioni d'asta sulla falsariga dei necessari obblighi di segnalazione delle operazioni previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014. Occorre procedere in questo modo perché il regolamento (UE) n. 596/2014, che ora si applica alle aste, non stabilisce un meccanismo a sé stante di segnalazione delle operazioni, ma si basa sulla raccolta dei dati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014.

    (11)

    È fondamentale designare le piattaforme d’asta in base a un procedimento d'appalto competitivo e fissarne i relativi criteri. Per quanto concerne le tariffe applicate agli aggiudicatari, dovrebbe essere possibile innalzarne entro un certo limite il livello massimo attuale, se previsto dal procedimento di appalto e se i volumi annui da mettere all'asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote a causa del funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato.

    (12)

    L'appalto pubblico per designare la piattaforma d’asta comune può prevedere l'applicazione dei criteri di selezione anche ai mercati regolamentati di prodotti energetici che non hanno ancora istituito un mercato secondario delle quote di emissioni. Se designato, tale mercato regolamentato dovrebbe essere tenuto a istituire la piattaforma d’asta almeno con 60 giorni di apertura d'anticipo rispetto alla prima asta. Questa disposizione è determinata dalla necessità di fissare il prezzo del mercato secondario al momento delle aste («prezzo di riserva») per i casi di annullamento dell'asta e stabilire le tariffe da applicare agli offerenti, che sono legate alla tariffa equiparabile applicata nel mercato secondario. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri partecipanti dovrebbero poter estendere a sette anni la durata massima dei contratti, attualmente di cinque anni, in conformità delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (il «regolamento finanziario»), nel caso di circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente potrebbe difficilmente prevedere. Per verificare le condizioni di mercato e preparare i nuovi appalti durante l'esecuzione di un contratto, la Commissione dovrebbe poter intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità del regolamento finanziario.

    (13)

    Al fine di semplificare il procedimento d'asta è auspicabile una maggiore flessibilità nella determinazione dei volumi annui da mettere all'asta nei casi in cui è necessario apportare modifiche che interessano al massimo 50 000 quote. Qualsiasi modifica al di sotto di questa soglia non dovrebbe comportare la modifica del volume d'asta dell'anno successivo, salvo esplicita richiesta dello Stato membro. Inoltre, la procedura di determinazione e pubblicazione dei calendari delle aste dovrebbe essere semplificata sopprimendo l'obbligo di parere della Commissione. Il calendario delle aste dovrebbe tuttavia essere pubblicato dopo che la Commissione abbia adottato una decisione interna sulla tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste a norma degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

    (14)

    Per semplificare il rinnovo della designazione delle piattaforme indipendenti, si dovrebbe esigere la modifica dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 solo per iscrivervi le piattaforme indipendenti di nuova designazione o per reinserirvi quelle già designate a diverse condizioni. Perciò se la stessa piattaforma indipendente è designata dallo Stato membro alle stesse condizioni, la proroga dell'iscrizione dovrebbe intendersi subordinata alle stesse modalità convenute per l'iscrizione iniziale senza richiedere la modifica dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010. La proroga dovrebbe essere subordinata alla conferma fornita dallo Stato membro e dalla Commissione che i requisiti del presente regolamento e gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti.

    (15)

    Al fine di evitare l'accumulo di volumi cancellati in caso di annullamento di un numero consistente di aste, dovrebbe essere possibile distribuire i volumi cancellati in parti uguali nelle aste successive che non includono volumi cancellati riportati da aste precedentemente annullate.

    (16)

    È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

    (1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione»;

    (2)

    l'articolo 3 è così modificato:

    (a)

    i punti 1 e 2 sono soppressi;

    (b)

    i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.

    “contratti (spot) a due giorni”, le quote messe all'asta con consegna a una data prestabilita non ulteriore al secondo giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;

    4)

    “contratti (futures) a cinque giorni”, le quote messe all'asta con consegna a una data prestabilita non ulteriore al quinto giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;»;

    (c)

    i punti 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

    «8.

    “impresa di investimento”, l'impresa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

    9)

    “ente creditizio”, l'ente ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

    10)

    “strumento finanziario”, lo strumento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

    (*)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)."

    (**)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).»;"

    (d)

    i punti 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

    «12.

    “impresa madre”, l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 9, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

    13)

    “impresa figlia”, l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE;

    14)

    “impresa affiliata”, l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 2013/34/UE;

    (*)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;"

    (e)

    i punti da 17 a 19 sono sostituiti dai seguenti:

    «17.

    “riciclaggio”, il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), tenuto conto dei paragrafi 4 e 6 del medesimo articolo;

    18)

    “finanziamento del terrorismo”, il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, tenuto conto del paragrafo 6 del medesimo articolo;

    19)

    “attività criminosa”, l'attività criminosa ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva (UE) 2015/849;

    (*)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"

    (f)

    il punto 21 è sostituito dal seguente:

    «21.

    “conto di deposito designato”, il conto di deposito costituito ai sensi degli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, per la partecipazione al procedimento d'asta o la gestione del procedimento d'asta, ivi compresa la custodia delle quote a titolo di garanzia in attesa della loro consegna a norma del presente regolamento;»;

    (g)

    i punti 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:

    «23.

    “misure di adeguata verifica della clientela”, le misure di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 18, 18 bis e 20 tenuto conto degli articoli 22 e 23 della medesima direttiva;

    24)

    “titolare effettivo”, il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849;»;

    (h)

    i punti 26, 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti:

    «26.

    “persone politicamente esposte”, la persone ai sensi dell'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849;

    27)

    “abusi di mercato”, gli abusi ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

    28)

    “abuso di informazioni privilegiate”, l'abuso ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietato ai sensi dell'articolo 14, lettere a) e b), del medesimo regolamento;

    (*)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).»;"

    (i)

    è inserito il punto 28 bis seguente:

    «28 bis)

    “comunicazione illecita di informazioni privilegiate”, la comunicazione illecita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietata ai sensi dell'articolo 14, lettera c), del medesimo regolamento;»;

    (j)

    i punti 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

    «29.

    “informazioni privilegiate”, le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014;

    30)

    “manipolazione del mercato”, la manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietato ai sensi dell'articolo 15 del medesimo regolamento;»;

    (k)

    il punto 39 è sostituito dal seguente:

    «39.

    “mercato regolamentato”, il mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;»;

    (l)

    il punto 41 è soppresso;

    (m)

    il punto 42 è sostituito dal seguente:

    «42.

    “gestore del mercato”, il gestore del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE;»;

    (n)

    al punto 43, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti:

    «b)

    l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, delle medesima direttiva ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;

    c)

    l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della medesima direttiva ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;

    d)

    l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;

    e)

    l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei raggruppamenti di imprese di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;

    f)

    l’accezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, ai fini dell’articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento;»;

    (o)

    il punto 44 è sostituito dal seguente:

    «44.   strategia di uscita, uno o più documenti elaborati conformemente ai contratti che designano la piattaforma d'asta, contenenti disposizioni dettagliate volte a garantire:“”

    a)

    il trasferimento di tutti i beni materiali e immateriali necessari per il proseguimento ininterrotto delle aste e il buon funzionamento del procedimento d’asta da parte della piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata;

    b)

    la trasmissione di tutte le informazioni relative al procedimento d’asta necessarie ai fini della procedura d’appalto per la designazione della piattaforma che succederà a quella attualmente designata;

    c)

    la prestazione dell'assistenza tecnica che consente alle diverse amministrazioni aggiudicatrici, alla piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata o a una qualsiasi combinazione delle stesse di comprendere, ottenere o utilizzare le informazioni trasmesse a norma delle lettere a) e b).»;

    (3)

    l'articolo 6 è così modificato:

    (a)

    al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

    (b)

    al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    il volume dell'offerta, costituito dal numero di quote espresso come multiplo intero di lotti da 500 quote;»;

    (c)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   La ricezione, la trasmissione e la presentazione dell'offerta da parte di imprese di investimento o enti creditizi presso una piattaforma d'asta sono considerate servizi di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.»;

    (4)

    all’articolo 7, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

    «7.   Prima dell’inizio dell’asta la piattaforma determina il metodo d’applicazione del paragrafo 6, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, e previa comunicazione alle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 56.

    La piattaforma d’asta può modificare il metodo tra due suoi periodi d’offerta. Essa ne dà comunicazione senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, e le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 56.

    La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l’eventuale parere dell'amministrazione aggiudicatrice.

    8.   Se un'asta di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle quattro aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Lo Stato membro il cui volume interessato dalle aste annullate non può essere distribuito in parti uguali in conformità della prima frase mette all'asta le relative quote in un numero di aste inferiore a quattro, in volumi conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Se un'asta di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle due aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Lo Stato membro il cui volume interessato dalle aste annullate non può essere distribuito in parti uguali in conformità della frase precedente mette all'asta le relative quote nella prima asta successiva, in volumi conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Il volume dell'asta che già include volumi provenienti da un'asta precedentemente annullata è ripartito in conformità del primo e del secondo comma a partire dalla prima asta non soggetta ad altri adeguamenti dovuti ad annullamenti precedenti.»;

    (5)

    all’articolo 8, i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   In casi eccezionali la piattaforma può, dopo aver consultato la Commissione, modificare la tempistica di un determinato periodo d’offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l’eventuale parere della Commissione.

    4.   Al più tardi dalla sesta asta, la piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, mette all’asta le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima settimanale e le quote di cui al capo II della medesima direttiva con frequenza minima bimestrale.

    Nei giorni in cui la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, svolge un'asta le altre piattaforme devono astenersi dallo svolgerne limitatamente a due giorni alla settimana. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che svolge aste per più di due giorni alla settimana stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersene altre e pubblica tale decisione. Essa provvede in tal senso contestualmente alla determinazione e alla pubblicazione di cui all'articolo 11.

    5.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nella piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno.

    Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nella piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento è in linea di massima distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno.

    Il volume annuo di quote che lo Stato membro deve mettere all'asta e che non è distribuibile in parti uguali nelle aste di un determinato anno in lotti di 500 quote in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, è distribuito dalla piattaforma d’asta tra un numero inferiore di date in modo che sia messo all'asta almeno trimestralmente.

    6.   Nell'articolo 32 sono stabilite ulteriori disposizioni riguardanti l'orario e la frequenza delle aste svolte dalle piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.»;

    (6)

    l'articolo 9 è così modificato:

    (a)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Fatta salva, se del caso, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 58, la piattaforma d’asta può annullare un’asta quando il corretto svolgimento della stessa è perturbato o rischia di esserlo. Il volume di quote delle aste annullate è distribuito in conformità dell'articolo 7, paragrafo 8.»;

    (b)

    il secondo e il terzo comma sono soppressi;

    (7)

    all’articolo 10, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta in qualsiasi anno civile a partire dal 2019 è pari al quantitativo di quote determinato a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 1 bis, della stessa direttiva.

    2.   Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della stessa direttiva.

    3.   Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta in ogni anno civile in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo tiene conto dell'articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, della stessa direttiva, delle modifiche da apportare in applicazione dell'articolo 1, paragrafi 5 e 8, della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), delle modifiche da apportare in applicazione dell'articolo 10 quater, dell'articolo 12, paragrafo 4, e degli articoli 24, 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE e in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

    4.   Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814, eventuali modifiche successive del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

    In circostanze eccezionali, in particolare se il valore annuo cumulativo di tali modifiche non è superiore a 50 000 quote per Stato membro, le modifiche possono essere computate nel volume di quote da mettere all'asta negli anni civili successivi, salvo se entro il 30 aprile 2020 lo Stato membro chiede alla Commissione di essere dispensato dall'applicazione della suddetta soglia a partire dal 2021.

    L'eventuale volume di quote che non può essere messo all'asta in un determinato anno civile a causa dell'arrotondamento disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, è computato nel volume delle quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

    (*)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1)."

    (**)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).»;"

    (8)

    l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Calendario delle singole aste delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento

    Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, determinano, previa consultazione della Commissione, il calendario delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta pubblicano il calendario entro il 15 luglio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL, European Union Transaction Log) di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.»;

    (9)

    l'articolo 12 è così modificato:

    (a)

    al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente frase:

    «Alle eventuali successive modifiche del volume di quote da mettere all'asta si applica l'articolo 10, paragrafo 4.»;

    (b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Per ciascun anno civile di un determinato ciclo di negoziazione, il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta è stabilito in base al volume di cui al paragrafo 1 del presente articolo e alla percentuale di quote dello Stato membro determinata in conformità dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, della stessa direttiva.»;

    (10)

    l'articolo 13 è così modificato:

    (a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Calendario delle singole aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento»;

    (b)

    il paragrafo 1 è soppresso;

    (c)

    al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «2.   Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, determinano, previa consultazione della Commissione, i calendari delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta pubblicano il calendario entro il 30 settembre dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale dell'EUTL di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Fatto salvo il termine per la pubblicazione del calendario delle aste per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, le piattaforme d'asta possono stabilire simultaneamente i calendari delle aste per le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.»;

    (d)

    i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento basano le decisioni e pubblicazioni di cui al paragrafo 2 sulla decisione adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

    4.   Le disposizioni riguardanti il calendario delle singole aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento sono definite e pubblicate a norma dell'articolo 32 del presente regolamento.

    L’articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma d’asta designata in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1.»;

    (11)

    l'articolo 14 è così modificato:

    (a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    eventuale sospensione di piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, disposta negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;»;

    ii)

    la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quote non assegnate in applicazione dell'articolo 10 quater della stessa direttiva;»;

    iii)

    la lettera j) è sostituita dalla seguente:

    j)

    «eventuale ritiro di quote dall'asta in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 5;»;

    iv)

    la lettera l) è sostituita dalla seguente:

    l)

    «le rettifiche necessarie ai sensi della decisione (UE) 2015/1814, determinate e pubblicate entro il 15 luglio dell'anno in questione, o successivamente appena possibile;»;

    v)

    è aggiunta la lettera m) seguente:

    m)

    «cancellazione di quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.»;

    (b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Se le modalità della rettifica non sono disposte dal presente regolamento, la piattaforma si astiene dall'effettuare la rettifica finché non abbia consultato la Commissione. Si applicano l'articolo 11 e l'articolo 13, paragrafo 2.»;

    (12)

    l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 15

    Soggetti che possono partecipare direttamente all'asta

    Possono partecipare direttamente all'asta solo i soggetti che siano legittimati a presentare domanda di partecipazione a norma dell'articolo 18 e siano ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20.»;

    (13)

    all’articolo 16, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Inoltre, le piattaforma d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, possono dare agli offerenti la possibilità di accedere alle rispettive aste mediante connessioni dedicate all’interfaccia elettronica.»;

    (14)

    l'articolo 18 è così modificato:

    (a)

    al paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    «b)

    le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;

    c)

    gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;

    (*)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»;"

    (b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Fatta salva l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE, i soggetti cui si applica tale esenzione e autorizzati a norma dell'articolo 59 del presente regolamento sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta all'autorità competente nazionale di autorizzarli a presentare offerte per proprio conto o per conto dei clienti della loro attività principale.»;

    (c)

    il paragrafo 3 è soppresso;

    (d)

    il paragrafo 6 è soppresso;

    (15)

    l'articolo 20 è così modificato:

    (a)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    4.   «Su richiesta, la domanda di ammissione all'asta e tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili, per ispezione, alle autorità nazionali di polizia o giudiziarie che svolgano indagini ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, lettera e), e a qualsiasi organo competente dell'Unione partecipante a indagini transfrontaliere.»;

    (b)

    il paragrafo 6 è soppresso;

    (16)

    all'articolo 21, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «In tal caso la piattaforma riferisce all’unità di informazione finanziaria (FIU, financial intelligence unit) di cui all’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849, in conformità dell’articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

    (17)

    all’articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Nel caso degli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, il responsabile del collocamento è designato dallo Stato membro designante affinché siano conclusi e messi in atto con le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, gli accordi necessari per consentire al responsabile del collocamento di mettere all’asta le quote per conto dello Stato membro designante su tali piattaforme secondo modalità convenute reciprocamente, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, e dell’articolo 30, paragrafo 8, primo comma.

    4.   Gli Stati membri si astengono dal rivelare informazioni privilegiate ai soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento, a meno che il soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro le comunichi in base ad esigenze conoscitive nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni e lo Stato membro abbia accertato che il responsabile del collocamento ha istituito le misure atte a prevenire l’abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate da parte di chiunque lavori per il responsabile del collocamento, oltre alle misure previste all’articolo 18, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014.»;

    (18)

    il titolo del capo VI è soppresso;

    (19)

    gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 24

    Vendita all'asta delle quote a favore del fondo per l'innovazione e del fondo per la modernizzazione

    1.   La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a partire dal 2021, in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, e dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, nella piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento. L’articolo 22, paragrafi 2 e 4, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis alla BEI. La BEI, nella veste di responsabile del collocamento, assicura che i proventi dell'asta ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE siano versati, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati, sul conto notificatole dalla Commissione. Può dedurre, prima di versarli, eventuali oneri supplementari a titolo di detenzione e versamento, conformemente all'accordo da essa concluso con la Commissione in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (*).

    2.   Il volume annuo delle quote da mettere all'asta in applicazione del paragrafo 1 è messo all'asta insieme ai volumi annui che devono essere messi all'asta dagli Stati membri partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ed è distribuito in parti uguali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5.

    3.   Il volume delle quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE è, in linea di principio, messo all'asta in volumi annui uguali nel corso del decennio che inizia il 1o gennaio 2021.

    La Commissione riesamina la distribuzione delle quote rimanenti da mettere all'asta dopo la decisione di aggiudicazione di ogni invito a presentare proposte in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE. Il riesame ha cadenza biennale e il primo è effettuato entro il 30 giugno 2022. Ogni riesame verte in particolare sul sostegno disponibile per i futuri inviti a presentare proposte, sull'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione che è disponibile per l'assistenza allo sviluppo di progetti, sulla parte dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione che è disponibile e riservata dalla Commissione all'invito a progetti su piccola scala, sul sostegno previsto dei progetti finanziati nonché sull'erogazione e il tasso di recupero.

    Articolo 25

    Procedura di cancellazione di quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

    1.   Lo Stato membro che, a causa della chiusura di capacità di generazione di energia elettrica nel proprio territorio, intende cancellare quote dal proprio quantitativo totale da mettere all'asta a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE notifica alla Commissione tale intenzione entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno della chiusura per mezzo del modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

    2.   Il volume di quote da cancellare a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è detratto, dopo gli eventuali adeguamenti effettuati in applicazione della decisione (UE) 2015/1814, dal volume che lo Stato membro deve mettere all'asta stabilito a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

    3.   La Commissione pubblica le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'allegato I tranne le relazioni di cui al punto 6 dello stesso allegato.

    (*)  Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).»;"

    (20)

    l'articolo 26 è così modificato:

    (a)

    il paragrafo 2 è soppresso;

    (b)

    i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   La procedura d'appalto congiunta di cui al paragrafo 1 è eseguita in conformità dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

    4.   Il periodo di vigenza della designazione delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 non può essere superiore a cinque anni. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri e la Commissione possono prorogare a sette anni il periodo massimo di vigenza della designazione della piattaforma d'asta. Durante l'esecuzione del contratto la Commissione può intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità dell'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di verificare le condizioni di mercato e preparare il nuovo appalto.

    5.   La denominazione e i recapiti delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nel sito della Commissione.

    6.   Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni di cui al paragrafo 1 dopo l’entrata in vigore dell’accordo sull'appalto congiunto concluso tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti all'azione accettano le modalità convenute dalla Commissione e dagli Stati partecipanti all’azione comune prima dell’entrata in vigore dell'accordo nonché tutte le decisioni già adottate in forza dell'accordo.

    Agli Stati membri che, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, decidono di non partecipare all’azione comune di cui al paragrafo 1 e di designare invece una propria piattaforma può essere riconosciuta la condizione di osservatori, nelle modalità convenute nell’accordo sull’appalto congiunto dagli Stati membri partecipanti all’azione comune di cui al paragrafo 1 e dalla Commissione e nel rispetto delle regole vigenti in materia di appalti pubblici.

    (*)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

    (21)

    l'articolo 27 è così modificato:

    (a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

    «f)

    comunicazione alla Commissione di qualsiasi informazione relativa allo svolgimento delle aste a norma dell'articolo 53;

    g)

    monitoraggio delle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, a norma degli articoli da 54 a 59 e all'articolo 64, paragrafo 1;»;

    ii)

    è aggiunta la lettera h) seguente:

    h)

    «segnalazione, a norma dell'articolo 36.»;

    (b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Entro tre mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma d’asta presenta alla Commissione la propria strategia particolareggiata di uscita.»;

    (22)

    l'articolo 28 è soppresso;

    (23)

    l'articolo 29 è così modificato:

    (a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Servizi forniti alla Commissione dalle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1»;

    (b)

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, forniscono alla Commissione servizi di supporto tecnico per le attività da essa svolte ai seguenti fini:»;

    (c)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    a)

    «eventuale coordinamento del calendario delle aste ai fini dell'allegato III;»;

    (d)

    le lettere b) e c) sono soppresse;

    (e)

    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    le relazioni stilate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;»;

    (f)

    la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    f)

    «eventuali riesami del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della stessa direttiva che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;»;

    (24)

    l'articolo 30 è così modificato:

    (a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Designazione delle piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1»;

    (b)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, può designare una propria piattaforma per la vendita del proprio volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta come disposto dall’articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento.»;

    (c)

    il paragrafo 2 è soppresso;

    (d)

    i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Gli Stati membri non partecipanti all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, possono designare la stessa piattaforma o piattaforme distinte per la vendita all’asta a norma dell'articolo 31, paragrafo 1.

    4.   Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, informa la Commissione della decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e di designare invece una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    5.   Lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, sceglie la propria piattaforma designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo secondo una procedura di selezione conforme alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di appalti, qualora una delle due normative prescriva lo svolgimento di una procedura di gara pubblica. Alla procedura di selezione si applicano tutti i rimedi giuridici e procedimenti esecutivi contemplati dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale.

    Il periodo di vigenza della designazione della piattaforma d’asta di cui al paragrafo 1 non è superiore a tre anni, prorogabile al massimo di altri due anni.

    La designazione della piattaforma d’asta di cui al paragrafo 1 è subordinata all'iscrizione della piattaforma nell'allegato III a norma del paragrafo 7. La designazione non è effettiva prima dell’entrata in vigore dell'iscrizione della piattaforma nell’allegato III, secondo quanto disposto nel paragrafo 7.»:

    (e)

    il paragrafo 6 è così modificato:

    (a)

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e che decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo invia alla Commissione una notifica completa di tutti i seguenti elementi:»;

    (b)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    il prodotto messo all’asta e tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per valutare se il calendario previsto sia compatibile con il calendario esistente o previsto delle piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, e con i calendari proposti da altri Stati membri che non partecipano all’azione comune di cui all’articolo 26 ma decidono di designare proprie piattaforme d’asta;»;

    (f)

    i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

    «7.   Le piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri designanti, il periodo di vigenza della designazione e le eventuali condizioni o gli eventuali obblighi sono stabiliti nell'allegato III, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione agisce esclusivamente sulla base di tali prescrizioni e obiettivi e tiene pienamente conto delle informazioni presentate dallo Stato membro.

    Se lo Stato membro che ha designato la propria piattaforma d'asta decide di designarla alle stesse condizioni e agli stessi obblighi dell'iscrizione di cui al primo comma, l'iscrizione continua a essere valida sempre che lo Stato membro e la Commissione confermino che le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti. A tal fine lo Stato membro, in particolare, invia alla Commissione una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 6 e condivide con gli altri Stati membri eventuali informazioni pertinenti. La Commissione rende pubblica la proroga della validità dell'iscrizione.

    In difetto dell'iscrizione di cui al primo comma, lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo utilizza, fino allo scadere di tre mesi dall'entrata in vigore dell'iscrizione di cui al primo comma, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per mettere all’asta la propria parte di quote che altrimenti sarebbe messa all’asta sulla piattaforma designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    Fatto salvo il paragrafo 8, lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma d’asta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può comunque aderire all’azione comune unicamente per poter utilizzare le piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, come disposto al terzo comma. Tale partecipazione avviene in conformità delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 6, secondo comma, ed è soggetta alle modalità convenute nell’accordo sull’appalto congiunto.

    8.   Lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo può aderire all’azione comune di cui all’articolo 26, a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo.

    Il volume di quote che era programmato mettere all'asta in una piattaforma non designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, è ridistribuito in parti uguali nelle aste svolte dalla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.»;

    (25)

    l'articolo 31 è così modificato:

    (a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Funzioni delle piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1»;

    (b)

    al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Tuttavia, la piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, non è soggetta alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e presenta la strategia di uscita di cui all’articolo 27, paragrafo 3, allo Stato membro designante.»;

    (c)

    il paragrafo 2 è soppresso;

    (d)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «Le disposizioni relative al calendario delle aste di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 9, 10, 12, 14 e 32 si applicano alle piattaforme d'asta designate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.»;

    (26)

    l'articolo 32 è così modificato:

    (a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Calendario delle aste per le piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1»;

    (b)

    i paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, non può essere superiore a 20 milioni di quote né inferiore a 3,5 milioni di quote, tranne se il volume totale delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta dallo Stato membro designante è inferiore a 3,5 milioni in un determinato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile. Tuttavia, se a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814 un quantitativo di quote deve essere dedotto dal volume da mettere all'asta, il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita in una singola asta svolta da tali piattaforme non può essere inferiore a 1,5 milioni di quote nei rispettivi periodi di 12 mesi.

    2.   Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, non può essere superiore a 5 milioni di quote né inferiore a 2,5 milioni di quote, tranne se il volume totale delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta dallo Stato membro designante è inferiore a 2,5 milioni in un determinato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile.

    3.   Il volume totale delle quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta collettivamente da tutte le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento è distribuito in parti uguali nell'arco di un determinato anno civile, ad eccezione del volume messo all'asta nel mese di agosto che deve corrispondere alla metà di quello messo all'asta negli altri mesi dell'anno. Tali requisiti si considerano soddisfatti se sono rispettati individualmente da ogni piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1.

    4.   Per le quote da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, determinano, previa consultazione della Commissione, i calendari delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta in questione determinano i singoli volumi d'asta in conformità degli articoli 10 e 12.

    Le piattaforme d'asta in questione pubblicano il calendario delle aste per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE entro il 31 ottobre dell'anno precedente o successivamente appena possibile, e per quelle di cui al capo III della stessa direttiva entro il 15 luglio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale dell'EUTL di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Le piattaforme d'asta in questione determinano e pubblicano i calendari delle aste solo dopo la determinazione e la pubblicazione effettuate in applicazione dell'articolo 11 e dell'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento dalle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, a meno che non ne sia stata ancora designata alcuna. Fatto salvo il termine per la pubblicazione del calendario delle aste per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, le piattaforme d'asta possono stabilire simultaneamente i calendari delle aste per le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.

    I calendari pubblicati sono conformi alle condizioni o agli obblighi di cui all'allegato III.

    5.   Se un'asta svolta da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, è da essa annullata a norma dell'articolo 7, paragrafo 5 o 6, o dell'articolo 9, il volume messo all'asta è distribuito in parti uguali in conformità dell'articolo 7, paragrafo 8, oppure, se la piattaforma svolge meno di quattro aste in un determinato anno civile, è distribuito nelle due aste successive in programma nella stessa piattaforma.»;

    (27)

    l'articolo 33 è soppresso;

    (28)

    il titolo del capo IX è sostituito dal seguente:

    «REQUISITI PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E DELLE PIATTAFORME D'ASTA»;

    (29)

    l'articolo 34 è così modificato:

    (a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Requisiti per la designazione del responsabile del collocamento»;

    (b)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Quando designano i responsabili del collocamento gli Stati membri tengono conto in che misura i candidati:»;

    ii)

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    sono in grado di svolgere tempestivamente le funzioni di responsabile del collocamento ai più elevati livelli di professionalità e di qualità.»;

    (30)

    l'articolo 35 è così modificato:

    (a)

    al paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

    «Fatto salvo il primo comma, se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, il mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato dell'energia all'ingrosso ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ma non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote può partecipare alla procedura di appalto a norma dell'articolo 26, paragrafo 1. In tal caso, se il mercato regolamentato è designato piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e il suo gestore non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote entro la data di pubblicazione della procedura di appalto a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, tale gestore ottiene l'autorizzazione e organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote almeno 60 giorni di apertura prima dell'inizio del primo periodo di offerta gestito dalla piattaforma d'asta.

    (*)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).»;"

    (b)

    al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    accesso pieno, giusto ed equo alle aste per le piccole e medie imprese soggette al sistema unionale di negoziazione delle quote e accesso alle aste per gli emettitori di dimensioni ridotte di cui all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 27 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;»;

    (c)

    al paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

    «4.   La piattaforma d’asta può essere designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo III della direttiva 2014/65/UE si applichino nella misura necessaria alla vendita di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni.

    La piattaforma d’asta è designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le sue autorità nazionali competenti siano in grado di autorizzarli e vigilarli nella misura necessaria secondo le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo VI della direttiva 2014/65/UE.»;

    (d)

    i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

    «5.   Le autorità nazionali competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 4, secondo comma, designate a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE autorizzano il mercato regolamentato designato, o da designare, a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, solo se esso e il relativo gestore rispettano le disposizioni del titolo III della direttiva 2014/65/UE, recepite nel diritto interno del loro Stato di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo. La decisione di autorizzazione è adottata conformemente al titolo VI della direttiva 2014/65/UE, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

    6.   Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 5 esercitano una sorveglianza efficace del mercato e adottano le misure necessarie affinché le prescrizioni di cui al suddetto paragrafo siano osservate. A tal fine esse devono poter esercitare nei confronti del mercato regolamentato e del suo gestore di cui al paragrafo 4, direttamente o con l'assistenza di altre autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, i poteri conferiti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 69 della stessa direttiva.

    Lo Stato membro di ogni autorità nazionale competente di cui al paragrafo 5 provvede affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 70, 71 e 74 della direttiva 2014/65/UE si applichino ai responsabili di violazioni degli obblighi stabiliti dal titolo III di tale direttiva, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

    Ai fini del presente paragrafo, le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 79 a 87 della direttiva 2014/65/UE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

    (*)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).»;"

    (31)

    il titolo del capo X è sostituito dal seguente:

    «SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI»;

    (32)

    l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 36

    Obbligo di segnalare le operazioni

    1.   La piattaforma d'asta comunica all'autorità nazionale competente designata a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE i dettagli completi ed esatti di ogni operazione eseguita sulla piattaforma d'asta e risultante nel trasferimento di quote di emissioni agli aggiudicatari.

    2.   Le segnalazioni delle operazioni in applicazione del paragrafo 1 sono effettuate il più rapidamente possibile e al più tardi alla chiusura del giorno d'apertura successivo all'operazione.

    3.   Se l'aggiudicatario è una persona giuridica, la piattaforma d'asta, nel segnalarne l’elemento di identificazione a norma del paragrafo 5, utilizza l’identificativo della persona giuridica di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*).

    4.   La piattaforma d’asta è responsabile della completezza, dell’esattezza e della tempestiva trasmissione delle segnalazioni. Le eventuali informazioni sulle operazioni che non sono a disposizione della piattaforma d’asta le sono trasmesse dagli offerenti e dai responsabili del collocamento.

    Qualora vi siano errori o omissioni nella segnalazione delle operazioni, la piattaforma d’asta che segnala l’operazione corregge le informazioni e trasmette all’autorità competente la segnalazione corretta.

    5.   La segnalazione in applicazione del paragrafo 1 include, in particolare, la denominazione delle quote o dei derivati delle quote, il quantitativo acquistato, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione degli aggiudicatari e, se del caso, dei clienti per conto dei quali è stata eseguita l'operazione.

    La segnalazione è effettuata usando gli standard e il formato dei dati stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione e include tutti i dettagli pertinenti di cui all'allegato I del medesimo regolamento.

    (*)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).»;"

    (33)

    gli articoli da 37 a 43 sono soppressi.

    (34)

    all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La piattaforma d'asta, ivi compreso il o i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, trasferisce ai responsabili del collocamento che hanno venduto all’asta le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa a seguito della vendita all’asta di tali quote.»;

    (35)

    l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 46

    Trasferimento delle quote messe all'asta

    Le quote messe all’asta dalla piattaforma d’asta sono trasferite dal registro dell’Unione a un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell’inizio del periodo d’offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all’esito dell’asta, secondo quanto disposto dagli atti delegati adottati in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.»;

    (36)

    all’articolo 51, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

    «Fatto salvo il primo comma, se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, il gestore della piattaforma d'asta può aumentare le tariffe versate dagli aggiudicatari a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, nella misura massima del 120 % delle normali tariffe equiparabili versate dagli aggiudicatari di quote sul mercato secondario negli anni in cui i volumi d'asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote in applicazione della decisione (UE) 2015/1814.»;

    (37)

    l'articolo 52 è così modificato:

    (a)

    al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «1.   Fatto salvo il paragrafo 2, i costi dei servizi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 31 sono coperti dalle tariffe versate dagli offerenti, mentre sono a carico dello Stato membro che mette all'asta le spese inerenti agli accordi di cui all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, conclusi tra la piattaforma e il responsabile del collocamento per consentire a quest'ultimo di mettere le quote all’asta per conto dello Stato membro designante, ad esclusione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento collegati alla piattaforma.»;

    (b)

    al paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   Fatte salve le disposizioni del terzo comma, le modalità convenute nell’accordo sull'appalto congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 6, primo comma, o nel contratto che designa la piattaforma d'asta a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo imponendo agli Stati membri che abbiano notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, la decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, ma che utilizzino successivamente la piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, di versare alla piattaforma d’asta, ivi compresi il o i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, i costi dei servizi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, in relazione al volume di quote messe all’asta dallo Stato membro dalla data in cui esso inizia la messa all’asta tramite la piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, fino alla risoluzione o alla scadenza della designazione della piattaforma.

    Quanto precede si applica anche agli Stati membri che non hanno aderito all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo sull'appalto congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 6, primo comma.

    Il primo comma non si applica allo Stato membro che aderisce all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, dopo la scadenza del periodo di designazione di cui all’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, o che fa uso della piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, per mettere all’asta la sua parte di quote in assenza dell'iscrizione di cui all’articolo 30, paragrafo 7, di una piattaforma notificata in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 6.»;

    (c)

    il paragrafo 3 è soppresso;

    (38)

    l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 53

    Monitoraggio delle aste

    1.   Entro la fine di ogni mese la piattaforma d’asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riferisce sullo svolgimento delle aste da essa condotte nel mese precedente, in particolare per quanto riguarda:

    a)

    l'accesso equo e aperto;

    b)

    la trasparenza;

    c)

    la definizione del prezzo;

    d)

    gli aspetti tecnici e operativi dell'esecuzione del contratto che designa la piattaforma d’asta;

    e)

    il rapporto tra i procedimenti d'asta e il mercato secondario riguardo alle informazioni di cui alle lettere da a) a d);

    f)

    eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose di cui la piattaforma d’asta è venuta a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 31, paragrafo 1;

    g)

    l'eventuale violazione del presente regolamento o la mancata conformità con gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE di cui la piattaforma d’asta è venuta a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento;

    h)

    il seguito dato alle informazioni riferite a norma delle lettere da a) a g).

    Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno la piattaforma d’asta fornisce anche una sintesi e un'analisi delle segnalazioni mensili dell'anno precedente.

    2.   La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riferisce in merito agli aspetti di cui al paragrafo 1 alla Commissione, agli Stati membri designanti e all'autorità nazionale competente designata in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014.

    3.   Le amministrazioni aggiudicatrici pertinenti monitorano l'esecuzione dei contratti che designano le piattaforme d'asta. Gli Stati membri che designano la piattaforma d'asta a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, notificano alla Commissione le eventuali inosservanze, compiute dalla piattaforma, del contratto che la designa tali da avere un effetto significativo sui procedimenti d'asta.

    4.   In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE la Commissione, per conto degli Stati membri che partecipano all'azione comune a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e degli Stati membri che designano una piattaforma d'asta a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, pubblica relazioni sintetiche sugli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo.

    5.   I responsabili del collocamento, le piattaforme d'asta e le autorità nazionali competenti di vigilanza collaborano attivamente e forniscono su richiesta alla Commissione le eventuali informazioni di cui dispongono sulle aste, nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste.

    6.   Le autorità nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le autorità nazionali competenti per la vigilanza dei soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, collaborano attivamente con la Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste.

    7.   Nell'adempimento degli obblighi prescritti ai paragrafi 5 e 6, le autorità nazionali competenti tengono conto delle considerazioni inerenti al segreto d'ufficio cui sono assoggettate in applicazione del diritto dell'Unione.»;

    (39)

    l'articolo 54 è così modificato:

    (a)

    al paragrafo 1, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    vigilare sulle operazioni dei soggetti ammessi all’asta a norma dell’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e delle persone di cui all'articolo 3, punto 26, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti che possono indicare l’esistenza di abusi di mercato.»;

    (b)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    chiedere all’offerente informazioni, conformemente all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 20, paragrafi 5 e 7, al fine di monitorare il rapporto intercorrente con esso a decorrere dalla sua ammissione all’asta, per tutta la durata del rapporto e per un periodo di cinque anni dalla sua conclusione;»;

    ii)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    esigere che i soggetti ammessi all’asta comunichino prontamente alla piattaforma d'asta eventuali modifiche delle informazioni comunicate conformemente all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 20, paragrafi 5 e 7.»;

    (40)

    l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 55

    Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all'attività criminosa

    1.   Le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 monitorano e provvedono affinché la piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento esegua le misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera e), e all’articolo 20, paragrafo 10, del presente regolamento, e adempia l'obbligo di negare l'ammissione alle aste, di revocare o sospendere l'ammissione già concessa a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, gli obblighi di monitoraggio e conservazione delle registrazioni di cui all’articolo 54 e gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    Le autorità nazionali competenti di cui al primo comma sono dotate dei poteri conferiti loro dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 48, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.

    La piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, può essere ritenuta responsabile della violazione dell’articolo 20, paragrafi 7 e 10, dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 54 e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. A tal fine si applicano le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 58 a 62 della direttiva (UE) 2015/849.

    2.   La piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, i suoi amministratori e i suoi dipendenti collaborano appieno con le FIU provvedendo tempestivamente a:

    a)

    informare la FIU di propria iniziativa anche tramite segnalazione, qualora sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che i fondi relativi alle aste, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo, e rispondere tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;

    b)

    fornire direttamente alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie.

    Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate.

    3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro sul cui territorio è situata la piattaforma.

    Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di gestione della conformità e di comunicazione, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, designano il o i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni in applicazione del presente articolo.

    4.   Lo Stato membro in cui è situata la piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché alla piattaforma si applichino le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 37 a 39, dell’articolo 42, dell’articolo 45, paragrafo 1, e dell’articolo 46 della direttiva (UE) 2015/849.»;

    (41)

    all’articolo 56, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   La piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, segnala alle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in conformità delle misure nazionali adottate in attuazione dell'articolo 54 della direttiva 2014/65/UE indizi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato a opera di qualsiasi soggetto ammesso alle aste o di qualsiasi soggetto che agisce per suo conto.

    2.   La piattaforma d'asta comunica alla Commissione il fatto di aver presentato una notifica a norma del paragrafo 1, indicando le misure correttive adottate o che propone di adottare per contrastare gli illeciti di cui al paragrafo 1.»;

    (42)

    all’articolo 57, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Al fine di attenuare un manifesto rischio, effettivo o potenziale, di abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività criminosa nonché di comportamenti anticoncorrenziali, la piattaforma d'asta può imporre la dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva necessaria, previa consultazione e parere della Commissione al riguardo, purché l'applicazione della dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva riduca effettivamente tale rischio. La Commissione può consultare gli Stati membri interessati per ottenerne il parere sulla proposta della piattaforma d'asta. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.

    2.   La dimensione massima dell'offerta è espressa come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in una determinata asta o come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in un determinato anno, in funzione della soluzione più adatta ad attenuare il rischio di abusi di mercato.»;

    (43)

    l'articolo 59 è così modificato:

    (a)

    al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

    (b)

    al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    si rifiutano di presentare offerte per conto di un cliente se hanno motivi ragionevoli di sospettare riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 35 e 39 della direttiva (UE) 2015/849;»;

    (c)

    al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    forniscono le eventuali informazioni richieste dalla piattaforma d'asta sulla quale sono ammessi a presentare offerte ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti in forza del presente regolamento;»;

    (d)

    al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    rispettano gli obblighi delle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;»;

    (44)

    All'articolo 60, il paragrafo 2 è soppresso.

    (45)

    l'articolo 61 è così modificato:

    (a)

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   La piattaforma d’asta annuncia i risultati di ogni asta da essa svolta, specificando almeno le seguenti informazioni:

    a)

    il volume delle quote messe all'asta;

    b)

    il prezzo di aggiudicazione dell'asta in euro;

    c)

    il volume totale delle offerte presentate;

    d)

    il numero totale di offerenti e il numero di aggiudicatari;

    e)

    in caso di annullamento dell'asta, le aste alle quali sarà trasferito il volume di quote;

    f)

    I proventi complessivi della vendita all'asta;

    g)

    la ripartizione dei proventi tra gli Stati membri, nel caso delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.

    2.   La piattaforma d’asta annuncia i risultati di ogni asta non appena sia ragionevolmente possibile. Le informazioni sui risultati delle aste in applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), sono annunciati non oltre 5 minuti dopo la chiusura del periodo di offerta, mentre le informazioni sui risultati delle aste in applicazione del paragrafo 1, lettere da c) a g), sono annunciati non oltre 15 minuti dopo la chiusura del periodo di offerta.»;

    (b)

    al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Contemporaneamente all'annuncio delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in applicazione del paragrafo 2, la piattaforma d'asta notifica a ciascun aggiudicatario che presenta offerte attraverso i propri sistemi:»;

    (46)

    l'articolo 62 è così modificato:

    (a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera f) è soppressa;

    ii)

    la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g)

    segreti commerciali comunicati dai soggetti che partecipano a una procedura d'appalto per la designazione di una piattaforma d'asta;»;

    (b)

    il paragrafo 3 è così modificato:

    i)

    la lettera f) è soppressa;

    ii)

    la lettera h) è soppressa;

    iii)

    alla lettera j), il punto iii) è soppresso;

    (c)

    i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «4.   Le misure necessarie per garantire che le informazioni riservate non siano indebitamente rivelate e le conseguenze dell'eventuale indebita rivelazione da parte della piattaforma d'asta, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, sono stabilite nel contratto che la designano.

    5.   La piattaforma, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, utilizza le informazioni riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei suoi obblighi o per l'esercizio delle sue funzioni in relazione alle aste.»;

    (d)

    al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «I paragrafi da 1 a 5 non precludono lo scambio di informazioni riservate tra la piattaforma d'asta e:»;

    (e)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Chiunque lavori o abbia lavorato per una piattaforma d'asta è vincolato al segreto d'ufficio o professionale e provvede affinché le informazioni riservate siano tutelate a norma del presente articolo.»;

    (47)

    all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Le informazioni scritte fornite dalla piattaforma d'asta in applicazione dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, o in esecuzione del contratto che la designa, e che non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono redatte in una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.»;

    (48)

    all'articolo 64, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli Stati membri in cui il mercato regolamentato designato piattaforma d’asta a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, o il suo gestore sono soggetti a vigilanza provvedono affinché le decisioni adottate nell’ambito del procedimento extragiudiziale per l’esame dei ricorsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale di cui all’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente gli organi giurisdizionali o amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.»;

    (49)

    l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

    (50)

    l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

    (51)

    l'allegato IV è soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

    (3)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

    (4)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

    (5)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

    (6)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    (7)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

    (10)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).


    ALLEGATO I

    L'allegato I del regolamento (UE) n. 1031/2010 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO I

    Modello di notifica della cancellazione volontaria da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

     

    Notifica a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

    1.

    Stato membro e autorità pubblica che trasmettono la notifica

     

    2.

    Data di notifica

     

    3.

    Dati d'identificazione dell'impianto di produzione di energia elettrica ( «impianto») che è stato chiuso sul territorio dello Stato membro in conformità dei dati registrati nell'EUTL, istituito con atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, tra cui:

     

    a)

    nome dell'impianto

     

    b)

    identificativo dell'impianto nell'EUTL

     

    c)

    nome del gestore dell'impianto

     

    4.

    Data di chiusura dell'impianto e revoca dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra

     

    5.

    Descrizione ed estremi delle misure nazionali supplementari che hanno determinato la chiusura dell'impianto

     

    6.

    Relazioni sulle emissioni verificate dell'impianto relative ai cinque anni precedenti l'anno della chiusura

     

    7.

    Volume totale di quote da cancellare

     

    8.

    Anni per i quali le quote devono essere cancellate

     

    9.

    Volume esatto di quote da cancellare in ogni anno di cui al punto 8

     

    »

    ALLEGATO II

    L'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

    (1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, rispettivi Stati membri designanti ed eventuali condizioni o obblighi applicabili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7»;

    (2)

    i punti 1, 2 e 3 sono soppressi;

    (3)

    al punto 4, sesta riga «Obblighi», il punto 5 è soppresso.


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