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Document 32019R1868
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1868 of 28 August 2019 amending Regulation (EU) No 1031/2010 to align the auctioning of allowances with the EU ETS rules for the period 2021 to 2030 and with the classification of allowances as financial instruments pursuant to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2019/1868 della Commissione del 28 agosto 2019 recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2019/1868 della Commissione del 28 agosto 2019 recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/6182
GU L 289 del 8.11.2019, p. 9–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. impl. da 32023R2830
8.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/9 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1868 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2019
recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 4 e l'articolo 10 bis, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 2012 le quote di emissioni sono messe all'asta in conformità del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (2). La vendita all'asta delle quote si svolge mediante una piattaforma d’asta comune a 25 Stati membri e 3 paesi EFTA-SEE e alcune piattaforme d’asta indipendenti. |
(2) |
La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine di ridurre le emissioni più efficacemente sotto il profilo dei costi e promuovere gli investimenti a basse emissioni di carbonio grazie al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione («EU ETS») a partire dal 2021. La regola generale per l'assegnazione delle quote continua a essere la vendita all'asta e la percentuale delle quote da mettere all'asta dovrebbe essere pari al 57 % del loro totale. |
(3) |
È opportuno che nel regolamento (UE) n. 1031/2010 figurino i nuovi elementi introdotti dalla direttiva (UE) 2018/410 relativi alla determinazione del volume annuo di quote da mettere all'asta. In particolare, è necessario tenere conto della possibilità di ridurre il volume d'asta del 3 % al massimo del quantitativo totale delle quote per aumentare il numero di quote da poter assegnare gratuitamente (riserva per l'assegnazione gratuita di quote). Inoltre, la direttiva riveduta 2003/87/CE consente di modificare i volumi annui di quote da mettere all'asta a motivo: della cancellazione volontaria di quote da parte dello Stato membro in caso di chiusura di capacità di generazione elettrica; della reintroduzione nell'EU ETS di installazioni che rilasciano meno di 2 500 tonnellate di diossido di carbonio; della flessibilità stabilita dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) tra i settori ETS e non ETS per favorire il conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione nei settori esclusi dall'ETS. |
(4) |
La direttiva 2003/87/CE istituisce il fondo per la modernizzazione, inteso a migliorare l'efficienza energetica e modernizzare i sistemi energetici di determinati Stati membri, e il fondo per l'innovazione, che sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative. Entrambi i fondi sono finanziati dalla vendita all'asta di quote effettuata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nella piattaforma d'asta comune. A tal fine la BEI dovrebbe diventare il responsabile del collocamento dei due fondi senza partecipare alla procedura d'appalto congiunta per la piattaforma d'asta comune. I volumi pertinenti di quote dovrebbero essere messi all'asta contestualmente a quelli messi all'asta dagli Stati membri e dai paesi EFTA-SEE che partecipano alla piattaforma d’asta comune. |
(5) |
La direttiva 2003/87/CE dispone che il 2 % del quantitativo totale delle quote sia messo all'asta per istituire il fondo per la modernizzazione, al quale gli Stati membri che rispondono a determinate condizioni possono aggiungere quote a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 10 quater della stessa direttiva. La BEI è tenuta ad assicurare che tali quote siano messe all'asta in conformità dei principi e delle modalità del procedimento d'asta, di cui la distribuzione in parti uguali dei volumi d'asta è un elemento cardine. |
(6) |
Per disporre dei fondi da destinare all'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio e far funzionare correttamente il mercato del carbonio, i volumi del fondo per l'innovazione dovrebbero in linea di principio essere messi all'asta in volumi annui uguali. La Commissione, tenuto conto dell'esito di ogni invito a presentare proposte, dovrebbe tuttavia riesaminare ogni due anni la distribuzione delle quote da mettere all'asta a favore del fondo per l'innovazione. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro il 30 giugno 2022. |
(7) |
Affinché gli Stati membri possano cancellare quote dai loro volumi d'asta in caso di chiusura di capacità di generazione elettrica nei rispettivi territori è opportuno istituire una procedura di notifica. Lo Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione l'intenzione di cancellare quote per mezzo di un modello uniforme con cui fornire prove e informazioni dell'installazione chiusa, del volume previsto e della tempistica della cancellazione. Per preservare il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il volume delle quote cancellate dovrebbe essere detratto dai volumi d'asta dello Stato membro solo una volta effettuati gli adeguamenti a fini della riserva stabilizzatrice per l'anno corrispondente. Al fine di assicurare la trasparenza la Commissione dovrebbe pubblicare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del modello, salvo se riservate. |
(8) |
Per rafforzare l'integrità del mercato del carbonio, dal 2018 le quote sono considerate strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). In precedenza solo i derivati delle quote erano così considerati dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Con questo riconoscimento la compravendita di quote negoziata su un mercato secondario a pronti rientra nell'ambito di applicazione di una serie di atti, tra cui la direttiva 2014/65/UE, il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Il procedimento d'asta delle quote (mercato primario), tuttavia, rientra solo nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014. |
(9) |
Al fine di allineare la vendita all'asta delle quote al nuovo regime che regola i mercati finanziari, il sistema vigente di monitoraggio e segnalazione delle aste dovrebbe essere riveduto. Dato che l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 è stato esteso per ricomprendere anche la vendita all'asta delle quote, spetta alle autorità nazionali competenti espletare le funzioni di monitoraggio e prevenzione degli abusi di mercato riguardo alle aste. Le autorità nazionali competenti sono tenute dal regolamento (UE) n. 596/2014 a individuare attivamente i casi di abuso di mercato e a svolgere le relative indagini. Le funzioni necessarie di monitoraggio delle aste dovrebbero essere espletate dalle piattaforme, dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle autorità nazionali competenti, ed è opportuno sopprimere le disposizioni che stabiliscono l'obbligo di designare un sorvegliante d'asta. È altresì opportuno sopprimere le disposizioni specifiche sugli abusi di mercato contenute nel regolamento (UE) n. 1031/2010, divenute ridondanti alla luce del regolamento (UE) n. 596/2014, che si applica direttamente alle aste. |
(10) |
Per fornire in modo proporzionato ed economicamente efficiente i dati necessari alle autorità nazionali competenti a vigilare sugli abusi di mercato, il regolamento (UE) n. 1031/2010 dovrebbe imporre alle piattaforme d’asta di segnalare le operazioni d'asta sulla falsariga dei necessari obblighi di segnalazione delle operazioni previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014. Occorre procedere in questo modo perché il regolamento (UE) n. 596/2014, che ora si applica alle aste, non stabilisce un meccanismo a sé stante di segnalazione delle operazioni, ma si basa sulla raccolta dei dati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014. |
(11) |
È fondamentale designare le piattaforme d’asta in base a un procedimento d'appalto competitivo e fissarne i relativi criteri. Per quanto concerne le tariffe applicate agli aggiudicatari, dovrebbe essere possibile innalzarne entro un certo limite il livello massimo attuale, se previsto dal procedimento di appalto e se i volumi annui da mettere all'asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote a causa del funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato. |
(12) |
L'appalto pubblico per designare la piattaforma d’asta comune può prevedere l'applicazione dei criteri di selezione anche ai mercati regolamentati di prodotti energetici che non hanno ancora istituito un mercato secondario delle quote di emissioni. Se designato, tale mercato regolamentato dovrebbe essere tenuto a istituire la piattaforma d’asta almeno con 60 giorni di apertura d'anticipo rispetto alla prima asta. Questa disposizione è determinata dalla necessità di fissare il prezzo del mercato secondario al momento delle aste («prezzo di riserva») per i casi di annullamento dell'asta e stabilire le tariffe da applicare agli offerenti, che sono legate alla tariffa equiparabile applicata nel mercato secondario. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri partecipanti dovrebbero poter estendere a sette anni la durata massima dei contratti, attualmente di cinque anni, in conformità delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (il «regolamento finanziario»), nel caso di circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente potrebbe difficilmente prevedere. Per verificare le condizioni di mercato e preparare i nuovi appalti durante l'esecuzione di un contratto, la Commissione dovrebbe poter intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità del regolamento finanziario. |
(13) |
Al fine di semplificare il procedimento d'asta è auspicabile una maggiore flessibilità nella determinazione dei volumi annui da mettere all'asta nei casi in cui è necessario apportare modifiche che interessano al massimo 50 000 quote. Qualsiasi modifica al di sotto di questa soglia non dovrebbe comportare la modifica del volume d'asta dell'anno successivo, salvo esplicita richiesta dello Stato membro. Inoltre, la procedura di determinazione e pubblicazione dei calendari delle aste dovrebbe essere semplificata sopprimendo l'obbligo di parere della Commissione. Il calendario delle aste dovrebbe tuttavia essere pubblicato dopo che la Commissione abbia adottato una decisione interna sulla tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste a norma degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. |
(14) |
Per semplificare il rinnovo della designazione delle piattaforme indipendenti, si dovrebbe esigere la modifica dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 solo per iscrivervi le piattaforme indipendenti di nuova designazione o per reinserirvi quelle già designate a diverse condizioni. Perciò se la stessa piattaforma indipendente è designata dallo Stato membro alle stesse condizioni, la proroga dell'iscrizione dovrebbe intendersi subordinata alle stesse modalità convenute per l'iscrizione iniziale senza richiedere la modifica dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010. La proroga dovrebbe essere subordinata alla conferma fornita dallo Stato membro e dalla Commissione che i requisiti del presente regolamento e gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti. |
(15) |
Al fine di evitare l'accumulo di volumi cancellati in caso di annullamento di un numero consistente di aste, dovrebbe essere possibile distribuire i volumi cancellati in parti uguali nelle aste successive che non includono volumi cancellati riportati da aste precedentemente annullate. |
(16) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:
(1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione»; |
(2) |
l'articolo 3 è così modificato:
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(3) |
l'articolo 6 è così modificato:
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(4) |
all’articolo 7, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «7. Prima dell’inizio dell’asta la piattaforma determina il metodo d’applicazione del paragrafo 6, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, e previa comunicazione alle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 56. La piattaforma d’asta può modificare il metodo tra due suoi periodi d’offerta. Essa ne dà comunicazione senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, e le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 56. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l’eventuale parere dell'amministrazione aggiudicatrice. 8. Se un'asta di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle quattro aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Lo Stato membro il cui volume interessato dalle aste annullate non può essere distribuito in parti uguali in conformità della prima frase mette all'asta le relative quote in un numero di aste inferiore a quattro, in volumi conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Se un'asta di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle due aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Lo Stato membro il cui volume interessato dalle aste annullate non può essere distribuito in parti uguali in conformità della frase precedente mette all'asta le relative quote nella prima asta successiva, in volumi conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Il volume dell'asta che già include volumi provenienti da un'asta precedentemente annullata è ripartito in conformità del primo e del secondo comma a partire dalla prima asta non soggetta ad altri adeguamenti dovuti ad annullamenti precedenti.»; |
(5) |
all’articolo 8, i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «3. In casi eccezionali la piattaforma può, dopo aver consultato la Commissione, modificare la tempistica di un determinato periodo d’offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l’eventuale parere della Commissione. 4. Al più tardi dalla sesta asta, la piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, mette all’asta le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima settimanale e le quote di cui al capo II della medesima direttiva con frequenza minima bimestrale. Nei giorni in cui la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, svolge un'asta le altre piattaforme devono astenersi dallo svolgerne limitatamente a due giorni alla settimana. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che svolge aste per più di due giorni alla settimana stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersene altre e pubblica tale decisione. Essa provvede in tal senso contestualmente alla determinazione e alla pubblicazione di cui all'articolo 11. 5. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nella piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno. Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nella piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento è in linea di massima distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno. Il volume annuo di quote che lo Stato membro deve mettere all'asta e che non è distribuibile in parti uguali nelle aste di un determinato anno in lotti di 500 quote in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, è distribuito dalla piattaforma d’asta tra un numero inferiore di date in modo che sia messo all'asta almeno trimestralmente. 6. Nell'articolo 32 sono stabilite ulteriori disposizioni riguardanti l'orario e la frequenza delle aste svolte dalle piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.»; |
(6) |
l'articolo 9 è così modificato:
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(7) |
all’articolo 10, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta in qualsiasi anno civile a partire dal 2019 è pari al quantitativo di quote determinato a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 1 bis, della stessa direttiva. 2. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della stessa direttiva. 3. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta in ogni anno civile in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo tiene conto dell'articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, della stessa direttiva, delle modifiche da apportare in applicazione dell'articolo 1, paragrafi 5 e 8, della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), delle modifiche da apportare in applicazione dell'articolo 10 quater, dell'articolo 12, paragrafo 4, e degli articoli 24, 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE e in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). 4. Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814, eventuali modifiche successive del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo. In circostanze eccezionali, in particolare se il valore annuo cumulativo di tali modifiche non è superiore a 50 000 quote per Stato membro, le modifiche possono essere computate nel volume di quote da mettere all'asta negli anni civili successivi, salvo se entro il 30 aprile 2020 lo Stato membro chiede alla Commissione di essere dispensato dall'applicazione della suddetta soglia a partire dal 2021. L'eventuale volume di quote che non può essere messo all'asta in un determinato anno civile a causa dell'arrotondamento disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, è computato nel volume delle quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo. (*) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1)." (**) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).»;" |
(8) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Calendario delle singole aste delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, determinano, previa consultazione della Commissione, il calendario delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta pubblicano il calendario entro il 15 luglio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL, European Union Transaction Log) di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.»; |
(9) |
l'articolo 12 è così modificato:
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(10) |
l'articolo 13 è così modificato:
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(11) |
l'articolo 14 è così modificato:
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(12) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Soggetti che possono partecipare direttamente all'asta Possono partecipare direttamente all'asta solo i soggetti che siano legittimati a presentare domanda di partecipazione a norma dell'articolo 18 e siano ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20.»; |
(13) |
all’articolo 16, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Inoltre, le piattaforma d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, possono dare agli offerenti la possibilità di accedere alle rispettive aste mediante connessioni dedicate all’interfaccia elettronica.»; |
(14) |
l'articolo 18 è così modificato:
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(15) |
l'articolo 20 è così modificato:
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(16) |
all'articolo 21, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In tal caso la piattaforma riferisce all’unità di informazione finanziaria (FIU, financial intelligence unit) di cui all’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849, in conformità dell’articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.»; |
(17) |
all’articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Nel caso degli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, il responsabile del collocamento è designato dallo Stato membro designante affinché siano conclusi e messi in atto con le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, gli accordi necessari per consentire al responsabile del collocamento di mettere all’asta le quote per conto dello Stato membro designante su tali piattaforme secondo modalità convenute reciprocamente, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, e dell’articolo 30, paragrafo 8, primo comma. 4. Gli Stati membri si astengono dal rivelare informazioni privilegiate ai soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento, a meno che il soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro le comunichi in base ad esigenze conoscitive nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni e lo Stato membro abbia accertato che il responsabile del collocamento ha istituito le misure atte a prevenire l’abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate da parte di chiunque lavori per il responsabile del collocamento, oltre alle misure previste all’articolo 18, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014.»; |
(18) |
il titolo del capo VI è soppresso; |
(19) |
gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 24 Vendita all'asta delle quote a favore del fondo per l'innovazione e del fondo per la modernizzazione 1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a partire dal 2021, in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, e dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, nella piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento. L’articolo 22, paragrafi 2 e 4, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis alla BEI. La BEI, nella veste di responsabile del collocamento, assicura che i proventi dell'asta ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE siano versati, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati, sul conto notificatole dalla Commissione. Può dedurre, prima di versarli, eventuali oneri supplementari a titolo di detenzione e versamento, conformemente all'accordo da essa concluso con la Commissione in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (*). 2. Il volume annuo delle quote da mettere all'asta in applicazione del paragrafo 1 è messo all'asta insieme ai volumi annui che devono essere messi all'asta dagli Stati membri partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ed è distribuito in parti uguali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5. 3. Il volume delle quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE è, in linea di principio, messo all'asta in volumi annui uguali nel corso del decennio che inizia il 1o gennaio 2021. La Commissione riesamina la distribuzione delle quote rimanenti da mettere all'asta dopo la decisione di aggiudicazione di ogni invito a presentare proposte in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE. Il riesame ha cadenza biennale e il primo è effettuato entro il 30 giugno 2022. Ogni riesame verte in particolare sul sostegno disponibile per i futuri inviti a presentare proposte, sull'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione che è disponibile per l'assistenza allo sviluppo di progetti, sulla parte dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione che è disponibile e riservata dalla Commissione all'invito a progetti su piccola scala, sul sostegno previsto dei progetti finanziati nonché sull'erogazione e il tasso di recupero. Articolo 25 Procedura di cancellazione di quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE 1. Lo Stato membro che, a causa della chiusura di capacità di generazione di energia elettrica nel proprio territorio, intende cancellare quote dal proprio quantitativo totale da mettere all'asta a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE notifica alla Commissione tale intenzione entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno della chiusura per mezzo del modello di cui all'allegato I del presente regolamento. 2. Il volume di quote da cancellare a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è detratto, dopo gli eventuali adeguamenti effettuati in applicazione della decisione (UE) 2015/1814, dal volume che lo Stato membro deve mettere all'asta stabilito a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. 3. La Commissione pubblica le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'allegato I tranne le relazioni di cui al punto 6 dello stesso allegato. (*) Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).»;" |
(20) |
l'articolo 26 è così modificato:
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(21) |
l'articolo 27 è così modificato:
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(22) |
l'articolo 28 è soppresso; |
(23) |
l'articolo 29 è così modificato:
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(24) |
l'articolo 30 è così modificato:
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(25) |
l'articolo 31 è così modificato:
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(26) |
l'articolo 32 è così modificato:
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(27) |
l'articolo 33 è soppresso; |
(28) |
il titolo del capo IX è sostituito dal seguente: «REQUISITI PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E DELLE PIATTAFORME D'ASTA»; |
(29) |
l'articolo 34 è così modificato:
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(30) |
l'articolo 35 è così modificato:
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(31) |
il titolo del capo X è sostituito dal seguente: «SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI»; |
(32) |
l'articolo 36 è sostituito dal seguente: «Articolo 36 Obbligo di segnalare le operazioni 1. La piattaforma d'asta comunica all'autorità nazionale competente designata a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE i dettagli completi ed esatti di ogni operazione eseguita sulla piattaforma d'asta e risultante nel trasferimento di quote di emissioni agli aggiudicatari. 2. Le segnalazioni delle operazioni in applicazione del paragrafo 1 sono effettuate il più rapidamente possibile e al più tardi alla chiusura del giorno d'apertura successivo all'operazione. 3. Se l'aggiudicatario è una persona giuridica, la piattaforma d'asta, nel segnalarne l’elemento di identificazione a norma del paragrafo 5, utilizza l’identificativo della persona giuridica di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*). 4. La piattaforma d’asta è responsabile della completezza, dell’esattezza e della tempestiva trasmissione delle segnalazioni. Le eventuali informazioni sulle operazioni che non sono a disposizione della piattaforma d’asta le sono trasmesse dagli offerenti e dai responsabili del collocamento. Qualora vi siano errori o omissioni nella segnalazione delle operazioni, la piattaforma d’asta che segnala l’operazione corregge le informazioni e trasmette all’autorità competente la segnalazione corretta. 5. La segnalazione in applicazione del paragrafo 1 include, in particolare, la denominazione delle quote o dei derivati delle quote, il quantitativo acquistato, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione degli aggiudicatari e, se del caso, dei clienti per conto dei quali è stata eseguita l'operazione. La segnalazione è effettuata usando gli standard e il formato dei dati stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione e include tutti i dettagli pertinenti di cui all'allegato I del medesimo regolamento. (*) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).»;" |
(33) |
gli articoli da 37 a 43 sono soppressi. |
(34) |
all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La piattaforma d'asta, ivi compreso il o i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, trasferisce ai responsabili del collocamento che hanno venduto all’asta le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa a seguito della vendita all’asta di tali quote.»; |
(35) |
l'articolo 46 è sostituito dal seguente: «Articolo 46 Trasferimento delle quote messe all'asta Le quote messe all’asta dalla piattaforma d’asta sono trasferite dal registro dell’Unione a un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell’inizio del periodo d’offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all’esito dell’asta, secondo quanto disposto dagli atti delegati adottati in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.»; |
(36) |
all’articolo 51, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente: «Fatto salvo il primo comma, se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, il gestore della piattaforma d'asta può aumentare le tariffe versate dagli aggiudicatari a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, nella misura massima del 120 % delle normali tariffe equiparabili versate dagli aggiudicatari di quote sul mercato secondario negli anni in cui i volumi d'asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote in applicazione della decisione (UE) 2015/1814.»; |
(37) |
l'articolo 52 è così modificato:
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(38) |
l'articolo 53 è sostituito dal seguente: «Articolo 53 Monitoraggio delle aste 1. Entro la fine di ogni mese la piattaforma d’asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riferisce sullo svolgimento delle aste da essa condotte nel mese precedente, in particolare per quanto riguarda:
2. La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riferisce in merito agli aspetti di cui al paragrafo 1 alla Commissione, agli Stati membri designanti e all'autorità nazionale competente designata in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici pertinenti monitorano l'esecuzione dei contratti che designano le piattaforme d'asta. Gli Stati membri che designano la piattaforma d'asta a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, notificano alla Commissione le eventuali inosservanze, compiute dalla piattaforma, del contratto che la designa tali da avere un effetto significativo sui procedimenti d'asta. 4. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE la Commissione, per conto degli Stati membri che partecipano all'azione comune a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e degli Stati membri che designano una piattaforma d'asta a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, pubblica relazioni sintetiche sugli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo. 5. I responsabili del collocamento, le piattaforme d'asta e le autorità nazionali competenti di vigilanza collaborano attivamente e forniscono su richiesta alla Commissione le eventuali informazioni di cui dispongono sulle aste, nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste. 6. Le autorità nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le autorità nazionali competenti per la vigilanza dei soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, collaborano attivamente con la Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste. 7. Nell'adempimento degli obblighi prescritti ai paragrafi 5 e 6, le autorità nazionali competenti tengono conto delle considerazioni inerenti al segreto d'ufficio cui sono assoggettate in applicazione del diritto dell'Unione.»; |
(39) |
l'articolo 54 è così modificato:
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(40) |
l'articolo 55 è sostituito dal seguente: «Articolo 55 Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all'attività criminosa 1. Le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 monitorano e provvedono affinché la piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento esegua le misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera e), e all’articolo 20, paragrafo 10, del presente regolamento, e adempia l'obbligo di negare l'ammissione alle aste, di revocare o sospendere l'ammissione già concessa a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, gli obblighi di monitoraggio e conservazione delle registrazioni di cui all’articolo 54 e gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Le autorità nazionali competenti di cui al primo comma sono dotate dei poteri conferiti loro dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 48, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849. La piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, può essere ritenuta responsabile della violazione dell’articolo 20, paragrafi 7 e 10, dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 54 e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. A tal fine si applicano le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 58 a 62 della direttiva (UE) 2015/849. 2. La piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, i suoi amministratori e i suoi dipendenti collaborano appieno con le FIU provvedendo tempestivamente a:
Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate. 3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro sul cui territorio è situata la piattaforma. Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di gestione della conformità e di comunicazione, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, designano il o i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni in applicazione del presente articolo. 4. Lo Stato membro in cui è situata la piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché alla piattaforma si applichino le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 37 a 39, dell’articolo 42, dell’articolo 45, paragrafo 1, e dell’articolo 46 della direttiva (UE) 2015/849.»; |
(41) |
all’articolo 56, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, segnala alle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in conformità delle misure nazionali adottate in attuazione dell'articolo 54 della direttiva 2014/65/UE indizi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato a opera di qualsiasi soggetto ammesso alle aste o di qualsiasi soggetto che agisce per suo conto. 2. La piattaforma d'asta comunica alla Commissione il fatto di aver presentato una notifica a norma del paragrafo 1, indicando le misure correttive adottate o che propone di adottare per contrastare gli illeciti di cui al paragrafo 1.»; |
(42) |
all’articolo 57, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di attenuare un manifesto rischio, effettivo o potenziale, di abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività criminosa nonché di comportamenti anticoncorrenziali, la piattaforma d'asta può imporre la dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva necessaria, previa consultazione e parere della Commissione al riguardo, purché l'applicazione della dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva riduca effettivamente tale rischio. La Commissione può consultare gli Stati membri interessati per ottenerne il parere sulla proposta della piattaforma d'asta. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. 2. La dimensione massima dell'offerta è espressa come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in una determinata asta o come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in un determinato anno, in funzione della soluzione più adatta ad attenuare il rischio di abusi di mercato.»; |
(43) |
l'articolo 59 è così modificato:
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(44) |
All'articolo 60, il paragrafo 2 è soppresso. |
(45) |
l'articolo 61 è così modificato:
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(46) |
l'articolo 62 è così modificato:
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(47) |
all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le informazioni scritte fornite dalla piattaforma d'asta in applicazione dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, o in esecuzione del contratto che la designa, e che non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono redatte in una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.»; |
(48) |
all'articolo 64, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri in cui il mercato regolamentato designato piattaforma d’asta a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, o il suo gestore sono soggetti a vigilanza provvedono affinché le decisioni adottate nell’ambito del procedimento extragiudiziale per l’esame dei ricorsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale di cui all’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente gli organi giurisdizionali o amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.»; |
(49) |
l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento; |
(50) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
(51) |
l'allegato IV è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
(3) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(5) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(6) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(7) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(10) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1031/2010 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Modello di notifica della cancellazione volontaria da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE
|
Notifica a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE |
|
1. |
Stato membro e autorità pubblica che trasmettono la notifica |
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2. |
Data di notifica |
|
3. |
Dati d'identificazione dell'impianto di produzione di energia elettrica ( «impianto») che è stato chiuso sul territorio dello Stato membro in conformità dei dati registrati nell'EUTL, istituito con atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, tra cui: |
|
a) |
nome dell'impianto |
|
b) |
identificativo dell'impianto nell'EUTL |
|
c) |
nome del gestore dell'impianto |
|
4. |
Data di chiusura dell'impianto e revoca dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra |
|
5. |
Descrizione ed estremi delle misure nazionali supplementari che hanno determinato la chiusura dell'impianto |
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6. |
Relazioni sulle emissioni verificate dell'impianto relative ai cinque anni precedenti l'anno della chiusura |
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7. |
Volume totale di quote da cancellare |
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8. |
Anni per i quali le quote devono essere cancellate |
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9. |
Volume esatto di quote da cancellare in ogni anno di cui al punto 8 |
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ALLEGATO II
L'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:
(1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, rispettivi Stati membri designanti ed eventuali condizioni o obblighi applicabili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7»; |
(2) |
i punti 1, 2 e 3 sono soppressi; |
(3) |
al punto 4, sesta riga «Obblighi», il punto 5 è soppresso. |