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Document 32018D0771

    Decisione delegata (UE) 2018/771 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2018/0287

    GU L 129 del 25.5.2018, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2018/771/oj

    25.5.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 129/82


    DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE

    del 25 gennaio 2018

    relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 28 e l'articolo 60, lettera h),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per i dispositivi di ancoraggio utilizzati per i lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto («dispositivi di ancoraggio»). È pertanto necessario stabilire quale sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione è applicabile ai dispositivi di ancoraggio.

    (2)

    Tenendo conto che i dispositivi di ancoraggio sono destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto, è opportuno scegliere un sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione comprendente una sorveglianza continua, la valutazione del controllo della produzione in fabbrica e prove per sondaggio (audit-testing) di campioni prelevati nella fabbrica o nei depositi dall'organismo notificato di certificazione del prodotto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione si applica ai dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute dall'alto.

    Articolo 2

    I dispositivi di ancoraggio di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente al sistema indicato nell'allegato.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.


    ALLEGATO

    SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

    Prodotti e uso previsto

    Caratteristiche essenziali

    Sistema applicabile

    Dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto

    Per tutte le caratteristiche essenziali

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