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Document 32016R2149

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2149 della Commissione, del 7 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Noix de Grenoble (DOP)]

C/2016/7856

GU L 333 del 8.12.2016, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2149/oj

8.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2149 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Noix de Grenoble (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Noix de Grenoble», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1204/2003 della Commissione (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Con lettere pervenute il 18.12.2014 e il 31.7.2015, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che le imprese Les Jumelles Ets Huot, ZA «Les Creux», 26600 Gervans e SN Comptoir Rhodanien, ZA «Les Lots», 26600 Tain-l'Hermitage, stabilite sul loro territorio al di fuori della zona geografica interessata, avevano legalmente commercializzato il prodotto recante la denominazione di vendita «Noix de Grenoble» in quanto imprese di condizionamento delle noci, utilizzando in modo continuativo tale denominazione per oltre cinque anni, precisando che tale aspetto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione. In seguito alla modifica del disciplinare, le due imprese si troveranno nell'impossibilità di utilizzare la denominazione registrata a causa della limitazione del condizionamento alla zona geografica.

(4)

Poiché le imprese Les Jumelles Ets Huot, ZA «Les Creux», 26600 Gervans e SN Comptoir Rhodanien, ZA «Les Lots», 26600 Tain-l'Hermitage soddisfano le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di poter beneficiare di un periodo transitorio per utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la modifica del disciplinare, è opportuno autorizzarle a continuare a utilizzare la denominazione «Noix de Grenoble» per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'approvazione di tale modifica.

(5)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Noix de Grenoble» (DOP).

Articolo 2

Le imprese Les Jumelles Ets Huot, ZA «Les Creux», 26600 Gervans e SN Comptoir Rhodanien, ZA «Les Lots», 26600 Tain-l'Hermitage sono autorizzate a continuare a utilizzare la denominazione registrata «Noix de Grenoble» (DOP) per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 168 del 5.7.2003, pag. 10.

(4)  GU C 130 del 13.4.2016, pag. 12.


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