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Document 32011D0882
2011/882/EU: Commission Implementing Decision of 21 December 2011 authorising the placing on the market of a novel chewing gum base as a novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2011) 9680)
2011/882/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011 , che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 9680]
2011/882/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011 , che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 9680]
GU L 343 del 23.12.2011, p. 121–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2012; abrogato da 32012D0461
23.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/121 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2011
che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2011) 9680]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2011/882/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 10 ottobre 2007 la società Revolymer Ltd ha chiesto alle competenti autorità dei Paesi Bassi di poter commercializzare una nuova base per gomma da masticare come nuovo ingrediente alimentare. |
(2) |
In data 23 aprile 2009 l’ente dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, nella quale si concludeva che la nuova base per gomma da masticare poteva essere utilizzata senza rischi come ingrediente alimentare. |
(3) |
Il 30 aprile 2009 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri. |
(4) |
Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione, conformemente a detta disposizione. |
(5) |
Il 2 luglio 2010 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). |
(6) |
Il 25 marzo 2011, nel documento «Scientific Opinion on the safety of a “novel chewing gum base (REV-7)” as a novel food ingredient» (2) l’EFSA è giunta alla conclusione che la nuova base per gomma da masticare fosse sicura nelle condizioni di utilizzazione proposte e ai livelli di assunzione proposti. |
(7) |
La nuova gomma da masticare soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(8) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La nuova base per gomma da masticare di cui all’allegato può essere commercializzata nell’Unione in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nelle gomme da masticare fino ad un massimo dell’8 %.
Articolo 2
La denominazione della nuova base per gomma da masticare autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «Gomma base (1,3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometiletere)».
Articolo 3
La società Revolymer Ltd, 1, NewTech Square, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NT, Regno Unito è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2011;9(4):2127.
ALLEGATO
Specifiche della nuova base per gomma da masticare
Descrizione
Il nuovo ingrediente alimentare è un polimero sintetico (Numero di brevetto WO2006016179). Esso è di colore bianco-biancastro.
Esso consiste in polimeri ramificati del monometossi polietilenglicole (MPEG) innestati su poliisoprene legato all’anidride maleica (PIP-g-MA) e MPEG che non hanno reagito (meno del 35 % in peso).
Struttura molecolare del MPEG innestato sul PIP-g-MA
Caratteristiche del monometossipolietilenglicole |
|
Tenore di umidità |
inferiore al 5 % |
Tenore di ceneri |
inferiore a 5 mg/kg |
Anidride residua |
meno di 15 μmol/g |
Indice di polidispersità |
meno di 1,4 |
Isoprene |
inferiore a 0,05 mg/kg |
Ossido di etilene |
inferiore a 0,2 mg/kg |
Anidride maleica libera |
inferiore allo 0,1 % |
Totale di oligomeri (inferiore a 1 000 Dalton) |
non più di 50 mg/kg |
Impurità dalle materie prime |
|
Glicol etilenico |
inferiore a 200 mg/kg |
Glicol dietilenico |
inferiore a 30 mg/kg |
Monoetilene glicol metil etere |
inferiore a 3 mg/kg |
Dietilene glicol metil etere |
inferiore a 4 mg/kg |
Trietilene glicol metil etere |
inferiore a 7 mg/kg |
1,4-Diossano |
inferiore a 2 mg/kg |
Formaldeide |
inferiore a 10 mg/kg |