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Document 32011D0882

    2011/882/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011 , che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 9680]

    GU L 343 del 23.12.2011, p. 121–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2012; abrogato da 32012D0461

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/882/oj

    23.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 343/121


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2011

    che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2011) 9680]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2011/882/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In data 10 ottobre 2007 la società Revolymer Ltd ha chiesto alle competenti autorità dei Paesi Bassi di poter commercializzare una nuova base per gomma da masticare come nuovo ingrediente alimentare.

    (2)

    In data 23 aprile 2009 l’ente dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, nella quale si concludeva che la nuova base per gomma da masticare poteva essere utilizzata senza rischi come ingrediente alimentare.

    (3)

    Il 30 aprile 2009 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

    (4)

    Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione, conformemente a detta disposizione.

    (5)

    Il 2 luglio 2010 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

    (6)

    Il 25 marzo 2011, nel documento «Scientific Opinion on the safety of a “novel chewing gum base (REV-7)” as a novel food ingredient» (2) l’EFSA è giunta alla conclusione che la nuova base per gomma da masticare fosse sicura nelle condizioni di utilizzazione proposte e ai livelli di assunzione proposti.

    (7)

    La nuova gomma da masticare soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

    (8)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La nuova base per gomma da masticare di cui all’allegato può essere commercializzata nell’Unione in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nelle gomme da masticare fino ad un massimo dell’8 %.

    Articolo 2

    La denominazione della nuova base per gomma da masticare autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «Gomma base (1,3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometiletere)».

    Articolo 3

    La società Revolymer Ltd, 1, NewTech Square, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NT, Regno Unito è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

    (2)  EFSA Journal 2011;9(4):2127.


    ALLEGATO

    Specifiche della nuova base per gomma da masticare

    Descrizione

    Il nuovo ingrediente alimentare è un polimero sintetico (Numero di brevetto WO2006016179). Esso è di colore bianco-biancastro.

    Esso consiste in polimeri ramificati del monometossi polietilenglicole (MPEG) innestati su poliisoprene legato all’anidride maleica (PIP-g-MA) e MPEG che non hanno reagito (meno del 35 % in peso).

    Struttura molecolare del MPEG innestato sul PIP-g-MA

    Image

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    Caratteristiche del monometossipolietilenglicole

    Tenore di umidità

    inferiore al 5 %

    Tenore di ceneri

    inferiore a 5 mg/kg

    Anidride residua

    meno di 15 μmol/g

    Indice di polidispersità

    meno di 1,4

    Isoprene

    inferiore a 0,05 mg/kg

    Ossido di etilene

    inferiore a 0,2 mg/kg

    Anidride maleica libera

    inferiore allo 0,1 %

    Totale di oligomeri (inferiore a 1 000 Dalton)

    non più di 50 mg/kg


    Impurità dalle materie prime

    Glicol etilenico

    inferiore a 200 mg/kg

    Glicol dietilenico

    inferiore a 30 mg/kg

    Monoetilene glicol metil etere

    inferiore a 3 mg/kg

    Dietilene glicol metil etere

    inferiore a 4 mg/kg

    Trietilene glicol metil etere

    inferiore a 7 mg/kg

    1,4-Diossano

    inferiore a 2 mg/kg

    Formaldeide

    inferiore a 10 mg/kg


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