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Document 22011X1008(01)

Statuto del gruppo internazionale di studio sulla gomma

GU L 264 del 8.10.2011, p. 14–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/14


STATUTO DEL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO SULLA GOMMA

INTRODUZIONE

Il gruppo internazionale di studio sulla gomma (in appresso «il gruppo») è stato istituito nel 1944 nel Regno Unito con lo status di organizzazione internazionale riconosciuta. Dal 1o luglio 2008 il gruppo, riconosciuto come organizzazione internazionale, ha sede a Singapore.

I   Obiettivi

1.

Il gruppo offre un forum di discussione delle problematiche relative alla produzione, al consumo e agli scambi di gomma naturale e sintetica. L’obiettivo del gruppo è di raccogliere e diffondere informazioni statistiche esaustive sull’industria mondiale della gomma, migliorando in tal modo la trasparenza dei mercati della gomma e delle tendenze di tale mercato.

2.

Il gruppo può collaborare con altre organizzazioni internazionali in vista del conseguimento dei suoi obiettivi.

II   Funzioni

1.

Il gruppo si riunisce periodicamente, in date e sedi convenienti per i membri, al fine di esaminare la situazione statistica nonché di dibattere i problemi di interesse comune dell’industria della gomma.

2.

Il gruppo conduce o incarica terzi di svolgere analisi e studi in merito alla situazione mondiale nel settore della gomma che ritenga opportuni, in particolare riguardo alla disponibilità di informazioni esaustive sull’offerta e sulla domanda e sulla loro probabile evoluzione.

III   Definizioni

1.

Per «gruppo» si intende il gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG).

2.

Per «capi delegazione» si intende la più alta autorità del gruppo, composta dai rappresentanti dei membri.

3.

Per «paese ospitante» si intende il membro con il quale il gruppo ha stipulato l’accordo relativo alla sede.

4.

Qualsiasi riferimento nel presente statuto a un «membro» o a un «paese» si intende riferito anche all’Unione europea e a tutte le organizzazioni intergovernative dotate di competenza esclusiva su questioni oggetto del presente statuto e di poteri in merito alla negoziazione, alla conclusione e all’applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base.

5.

Per «vertice mondiale sulla gomma» si intende una conferenza pubblica organizzata dall’IRSG per l’industria e i governi.

6.

Per «produttore di gomma naturale» si intende qualsiasi membro la cui produzione di gomma naturale supera i suoi consumi di gomma naturale.

7.

Per «consumatore di gomma» si intende qualsiasi membro diverso da un produttore di gomma naturale.

8.

Per «gomma naturale» si intende il prodotto ricavato dalla linfa dell’albero della gomma (Hevea brasiliensis).

9.

La «gomma sintetica» comprende gli elastomeri termoindurenti basati sul processo di polimerizzazione, ossia di formazione chimica di polimeri a partire da monomeri.

10.

Per «gomma» si intende la gomma naturale o la gomma sintetica, escluse tutte le forme di gomma riciclata.

11.

Per «maggioranza semplice» si intende la maggioranza dei voti.

IV   Sede

Il gruppo ha sede nel territorio di un membro e in tale sede il gruppo dispone di un segretariato per svolgere i suoi lavori.

V   Membri

1.

Al gruppo possono aderire i paesi interessati alla produzione, al consumo o agli scambi di gomma naturale o sintetica.

2.

I membri del gruppo sono suddivisi in due categorie, segnatamente i produttori di gomma naturale e i consumatori di gomma.

VI   Obblighi dei membri

1.

I membri si adoperano il più possibile per fornire al segretariato statistiche accurate in merito alla produzione, al consumo e agli scambi nel settore della gomma nei loro territori rispettivi, nonché qualsiasi altra informazione di interesse per le stime attuali e le tendenze future.

2.

Se per due anni consecutivi un membro non ha trasmesso le statistiche accurate e le informazioni richieste senza addurre spiegazioni plausibili, i capi delegazione adottano le misure che ritengono più appropriate.

VII   Diritti di voto e procedure di voto

1.   I membri dispongono congiuntamente di un numero totale di 100 voti.

2.   I voti sono ripartiti tra i membri in funzione della rispettiva quota annuale di contributi.

3.   In caso di cambiamento dei membri o in caso di sospensione o di ripristino del diritto di voto di uno qualsiasi dei membri per qualunque motivo, i voti sono ricalcolati e ridistribuiti ai membri prima del voto successivo.

4.   Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene e non è autorizzato a frazionarli.

5.   Mediante lettera scritta al presidente dei capi delegazione, al comitato statistico ed economico o ad altri comitati, qualsiasi produttore di gomma naturale può autorizzare un altro produttore di gomma naturale e qualsiasi consumatore di gomma può delegare un altro consumatore di gomma a rappresentare i suoi interessi e a votare in sua vece in qualunque riunione.

6.   In qualsiasi riunione del gruppo il quorum è raggiunto se è presente la maggioranza semplice dei membri, ivi compresi almeno due produttori di gomma naturale e due consumatori di gomma.

7.   Procedure di voto

7.1.

In tutte le riunioni le decisioni sono adottate, nel limite del possibile, per consenso, senza voti contrari, obiezioni formali o riserve. I presidenti delle riunioni si adoperano affinché si pervenga sempre al consenso per tutte le decisioni e in caso siano espresse riserve è concesso, ove possibile, il tempo sufficiente per raggiungere un compromesso o pervenire al consenso.

7.2.

Se ad avviso del presidente della riunione è impossibile pervenire al consenso su una questione, si procede alla votazione.

7.3.

La votazione è normalmente organizzata in modo da garantire la massima trasparenza del processo decisionale e può essere per alzata di mano o per appello nominale alla sola discrezione del presidente della riunione. In casi eccezionali il presidente può decidere che è necessaria la votazione a scrutinio segreto o per posta dei membri in questione. Su richiesta di uno o più membri, il presidente indice una votazione a scrutinio segreto.

7.4.

Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi punti 7.5 e 7.6, le decisioni prese tramite votazione sono normalmente adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti, a condizione che ottengano il voto favorevole di almeno due produttori di gomma naturale e di due consumatori di gomma. I voti del membro che si astiene sono da considerarsi non espressi.

Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui al punto 5 del presente articolo e i suoi voti sono espressi in una riunione, tale membro è considerato come presente e votante ai sensi dei paragrafi 7.4, 7.5 e 7.6 del presente articolo.

7.5.

Le decisioni prese tramite votazione concernenti:

a)

l’elezione del segretario generale;

b)

l’approvazione del bilancio; e

c)

la sospensione dei diritti di un membro ai sensi dell’articolo XIV, paragrafo 4,

richiedono la maggioranza semplice in seno al gruppo dei produttori di gomma naturale nonché in seno al gruppo dei consumatori di gomma presenti e votanti; inoltre, tali voti combinati comprendono almeno la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti.

7.6.

Le decisioni riguardanti:

a)

la revisione o la revoca dell’accordo relativo alla sede;

b)

la modifica o la revoca dello statuto;

c)

l’ubicazione della sede; e

d)

l’approvazione del bilancio provvisorio certificato,

sono adottate per consenso.

VIII   Vertice mondiale sulla gomma

Il gruppo si riunisce annualmente nel territorio di un membro. Tuttavia, allorché il vertice mondiale sulla gomma è organizzato nel territorio di un non membro, le riunioni del gruppo possono svolgersi in tale paese. Se non è pervenuto né è stato accettato nessun invito, il vertice mondiale sulla gomma è organizzato nel paese ospitante. Al vertice mondiale sulla gomma possono essere invitati a partecipare non membri, consulenti dell’industria e altri esperti.

IX   Capi delegazione

1.

I membri che costituiscono il gruppo designano ciascuno un rappresentante, che a ogni riunione dei capi delegazione può essere accompagnato da consulenti.

2.

Il presidente e il vicepresidente sono eletti dai capi delegazione e restano in carica per due esercizi finanziari del gruppo; essi sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.

3.

I capi delegazione si riuniscono nella sede o in qualsiasi altro luogo essi ritengano opportuno.

4.

I capi delegazione si riuniscono almeno una volta nel primo semestre di ciascun anno civile e ogni altra volta che lo ritengano opportuno.

5.

Se un rappresentante non è in grado di presenziare ad una riunione del gruppo, qualsiasi membro può essere rappresentato da un supplente. A tale supplente sono riconosciute tutte le prerogative di un rappresentante, compresi i diritti di voto.

6.

Quando lo ritengano necessario, i capi delegazione possono nominare comitati o gruppi consultivi e definirne la composizione e le funzioni.

7.

I capi delegazione nominano revisori indipendenti con il compito di verificare i conti del gruppo.

8.

I capi delegazione autorizzano lo svolgimento e la pubblicazione degli studi che ritengano opportuni circa la situazione mondiale nel settore della gomma e altre tematiche.

9.

I capi delegazione adottano il regolamento interno del gruppo.

X   Segretariato e segretario generale

1.

Il segretariato è istituito al fine di consentire il corretto svolgimento dei lavori del gruppo.

2.

Il segretario generale è il responsabile esecutivo del segretariato e risponde del suo operato ai capi delegazione.

3.

Il segretario generale è nominato dai capi delegazione per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un altro periodo di quattro anni. Le norme per la selezione del segretario generale sono decise dai capi delegazione.

4.

I capi delegazione decidono in merito alle responsabilità del segretario generale.

5.

Il segretariato espleta le seguenti funzioni:

a)

fornisce le migliori informazioni possibili sulle statistiche e su questioni economiche più generali in relazione alla gomma;

b)

elabora e attua il programma di lavoro;

c)

funge da anello di congiunzione tra i membri sulle questioni connesse alla gomma tra una riunione e l’altra;

d)

predispone i necessari preparativi per le riunioni; e

e)

mantiene i contatti con le altre organizzazioni internazionali e con i settori le cui attività presentano attinenza o interesse per i lavori del gruppo.

XI   Comitato statistico ed economico

1.

Il comitato statistico ed economico è composto da tutti i membri che desiderano farne parte.

2.

Il comitato si avvale dell’esperienza acquisita dal gruppo consultivo di settore.

3.

I membri del comitato eleggono il presidente e il vicepresidente tra di loro o tra i membri del gruppo consultivo di settore. Il presidente e il vicepresidente restano in carica per due esercizi finanziari e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

4.

Il comitato si riunisce una volta ogni anno civile, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

5.

Il comitato:

a)

sottopone ad analisi e a revisione i dati statistici forniti dal segretariato in merito alla situazione della domanda e dell’offerta di gomma;

b)

approva, controlla e rivede il programma di lavoro del segretariato, tenendo conto di ogni osservazione e raccomandazione ad esso sottoposta dal gruppo consultivo di settore; e

c)

rivolge raccomandazioni ai capi delegazione in merito all’avvio, la continuazione e la pubblicazione dei documenti redatti nel quadro del programma di lavoro, compresa la presentazione della pertinente relazione ai capi delegazione per approvazione.

XII   Gruppo consultivo di settore

1.

I capi delegazione istituiscono un gruppo consultivo del settore al fine di creare un canale di comunicazione che raccolga i contributi di tutti gli attori del settore della gomma, ivi compresi industria, distributori, mondo universitario, settori della ricerca e della tecnologia. I capi delegazione istituiscono una procedura trasparente di selezione dei membri del gruppo consultivo di settore.

2.

Il gruppo consultivo di settore elegge il proprio presidente e vicepresidente. Essi ricoprono tale carica per due esercizi finanziari e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

3.

Il gruppo consultivo di settore:

a)

formula osservazioni e raccomandazioni nel quadro all’elaborazione del programma di lavoro del segretariato;

b)

assiste il comitato statistico ed economico in sede di monitoraggio e di revisione del programma di lavoro del segretariato;

c)

assiste il comitato statistico ed economico in sede di valutazione delle proposte di progetti finanziati da altri organismi; e

d)

presenta ai capi delegazione le relazioni e le raccomandazioni che ritiene opportune.

4.

Il gruppo consultivo di settore si riunisce almeno una volta l’anno, nonché ogni altra volta lo ritenga opportuno. Se del caso, i membri possono partecipare alle riunioni del gruppo consultivo di settore con lo status di osservatori.

5.

Il gruppo consultivo di settore rappresentato dal proprio presidente o vicepresidente interviene, se del caso, in qualità di osservatore a tutte le riunioni dei capi delegazione.

XIII   Status

1.

Il gruppo è dotato di personalità giuridica. In particolare, esso ha la capacità di concludere contratti, di acquistare e alienare beni mobili e immobili e di stare in giudizio, come stabilito dall’accordo relativo alla sede stipulato tra il paese ospitante e il gruppo.

2.

Lo status, le prerogative e le immunità del gruppo, del suo segretario generale, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri allorché si trovano nel territorio del paese ospitante al fine di esercitare le loro funzioni, sono disciplinati dall’accordo relativo alla sede stipulato tra il paese ospitante e il gruppo.

XIV   Bilancio e norme finanziarie

1.

I membri contribuiscono alle entrate necessarie per le attività del gruppo secondo modalità concordate. Tutti gli importi dovuti dai membri sono espressi nella valuta del paese ospitante.

2.

Il bilancio annuale approvato è finanziato per il 60 % da contributi di base, di uguale ammontare, versati da tutti i membri. Il rimanente 40 % del bilancio approvato è finanziato dai membri in proporzione al dato medio della loro produzione o (se è più elevato) del loro consumo di gomma nei tre anni civili precedenti l’esercizio in questione. In mancanza delle necessarie statistiche, il segretario generale determina il contributo da versare sulla base delle migliori informazioni disponibili e invita i membri in questione ad approvare tale valutazione.

3.

I nuovi membri che aderiscono al gruppo nel corso di un esercizio versano un contributo proporzionale (calcolato su base mensile) per la parte restante dell’esercizio. I contributi versati dai nuovi membri non incidono sui contributi dei membri esistenti nell’esercizio in questione, ma sono presi in considerazione ai fini della determinazione dei contributi per l’esercizio successivo.

4.

Salvo che il gruppo non decida diversamente, i diritti dei membri in ritardo di due anni sul versamento dei loro contributi sono sospesi fino al pagamento degli arretrati di tutti gli anni precedenti e dei contributi dell’anno in corso.

XV   Modifiche

1.

I capi di delegazione, conformemente all’articolo VII, paragrafo 7.6, possono adottare per consenso modifiche dello statuto. Il segretariato notifica le modifiche ai membri.

2.

I capi delegazione specificano la data e le procedure di applicazione delle modifiche.

XVI   Adesione, recesso ed esclusione dal gruppo

1.

L’adesione al gruppo avviene tramite notifica al segretario generale.

2.

Al momento dell’adesione, l’Unione europea o qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui all’articolo III, paragrafo 4, depositano presso il segretariato una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità dell’organizzazione, in cui sono specificate la natura e la portata delle loro competenze con riferimento alle materie disciplinate dal presente statuto e informano il segretariato di ogni eventuale successivo cambiamento significativo di dette competenze. Se l’Unione europea o qualsiasi organizzazione intergovernativa dichiarano di disporre di competenza esclusiva su tutte le materie disciplinate dal presente statuto, gli Stati membri di tali organizzazioni non sono ammessi a divenire membri del gruppo e quelli già membri recedono dal gruppo.

3.

La notifica di recesso di un membro è trasmessa per iscritto al segretario generale entro il 1o novembre per essere effettiva il 30 giugno dell’anno civile successivo. Se il recesso è notificato dopo il 1o novembre, il membro è tenuto a versare il suo contributo per l’esercizio successivo.

4.

Se decidono che un membro ha violato i suoi obblighi ai sensi del presente statuto, i capi delegazione possono escludere per consenso tale membro dal gruppo. Il membro che viene meno ai suoi obblighi non partecipa alle votazioni che lo riguardano.

5.

Gli obblighi finanziari nei confronti del gruppo contratti da un membro in forza del presente statuto prima del suo recesso o della sua esclusione non si estinguono con il suo recesso o la sua esclusione.

6.

I membri receduti o esclusi dal gruppo non hanno alcun diritto su una quota dei proventi della liquidazione o di altre attività del gruppo, né sono tenuti a coprire una parte di eventuali disavanzi del gruppo al momento della revoca del presente statuto.

XVII   Cessazione degli effetti

1.

Il presente statuto resta in vigore finché i capi delegazione non ne decidono per consenso di porre termine ai suoi effetti.

2.

Nonostante la cessazione degli effetti del presente statuto, i capi delegazione proseguono per un periodo non superiore a 18 mesi le attività di liquidazione del gruppo, compresa la liquidazione dei conti e, fatte salve le pertinenti decisioni da prendere per consenso conformemente all’articolo VII, paragrafo 7.6, conservano durante detto periodo i poteri e le funzioni necessari a tale scopo.


REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO SULLA GOMMA

INTRODUZIONE

Il regolamento interno del gruppo internazionale di studio sulla gomma è redatto come stabilito all’articolo IX, paragrafo 9, dello statuto del gruppo internazionale di studio sulla gomma. Il presente regolamento interno è stato adottato dal gruppo nella riunione dei capi delegazione tenutasi a … il …

1.   Regolamento finanziario interno

L’esercizio ha inizio il 1o luglio e termina il 30 giugno.

1.1.   Contributi dei membri

1.1.1.

I contributi dei membri sono dovuti il 1o luglio di ogni anno, previo ricevimento della fattura ufficiale dal segretariato.

1.1.2.

Se entro il 1o dicembre un membro non ha versato integralmente i propri contributi, il segretario generale trasmette una richiesta urgente di pagamento immediato.

1.1.3.

Se i contributi non sono versati integralmente entro il 1o febbraio, il segretario generale ne informa i capi delegazione. I capi delegazione valutano se procedere alla sospensione di tutti i diritti di voto del membro, salvo nel caso di votazione su questioni risultanti direttamente dalla decisione di sciogliere il gruppo.

1.1.4.

Se i contributi non sono versati integralmente entro il 1o aprile, i capi delegazione sospendono tutti i servizi di segreteria a favore del membro, salvo che in circostanze particolari non decidano altrimenti.

1.1.5.

Se entro la fine dell’esercizio un membro non ha versato integralmente i propri contributi, l’importo dovuto è maggiorato con riferimento al tasso annuo di inflazione del paese ospitante utilizzato nel calcolo del bilancio per ogni anno in cui il pagamento resta in arretrato, salvo che i capi delegazione non decidano altrimenti.

1.1.6.

L’importo riveduto dei contributi è calcolato e notificato al membro dal segretario generale alla fine di ciascun trimestre dell’esercizio.

1.1.7.

Nessuna decisione adottata né azione intrapresa in virtù delle disposizioni della presente clausola pregiudica i diritti del membro.

1.2.   Conto bancario

1.2.1.

Nel paese ospitante è aperto un conto bancario intestato al gruppo internazionale di studio sulla gomma.

1.2.2.

Il conto bancario è movimentato mediante assegni o operazioni di banca elettronica autorizzati:

a)

dal segretario generale;

b)

in sua assenza, dal responsabile del servizio economico e statistico; o

c)

in loro assenza, dal rappresentante designato del paese ospitante presso i capi delegazione.

1.2.3.

Oltre il limite di 15 000 SGD, gli assegni o le operazioni di banca elettronica richiederanno due firme, una del segretariato e una del rappresentante designato del paese ospitante presso i capi delegazione.

1.2.4.

I conti del segretariato sono tenuti dal capo della gestione e dell’amministrazione.

1.2.5.

Il segretariato controlla tutti i pertinenti conti bancari gestiti nel paese ospitante.

1.2.6.

Tutti gli importi ricevuti sono immediatamente depositati in banca. Il segretario generale gestisce una cassa anticipi per spese ed entrate di piccola entità fino ad un importo di 1 000 SGD.

1.3.   Norme in materia di appalti

Il segretariato concede in appalto i servizi applicando uno dei seguenti metodi, sulla base del valore stimato di acquisizione determinato. Il segretariato non fraziona tale valore per eludere il rispetto delle procedure in materia di appalti.

1.3.1.

Acquisti di entità limitata con valore stimato non superiore a 3 000 SGD — GST (imposta sui beni e sui servizi) esclusa. Gli acquisti possono essere effettuati direttamente presso il fornitore se a) il prezzo dei prodotti (beni o servizi) è noto a seguito di acquisti effettuati in precedenza o b) i prezzi sono resi noti dai fornitori, sui media o su altre fonti di informazione affidabili, ad esempio volantini, Internet. Il prezzo dei prodotti deve essere anche equo.

1.3.2.

Aggiudicazione di appalti sulla base di offerte con valore stimato non superiore a 70 000 SGD — GST (imposta sui beni e sui servizi) esclusa. Il segretariato deve richiedere un’offerta ad almeno tre fornitori idonei, scegliendo se possibile l’offerta più bassa. Se per un appalto non venga selezionata l’offerta più bassa, vanno opportunamente documentati i motivi di tale decisione. Ogni decisione di aggiudicazione va approvata dal segretario generale.

1.3.3.

Aggiudicazione di appalti sulla base di gare con valore stimato superiore a 70 000 SGD — GST (imposta sui beni e sui servizi) esclusa. Il segretariato deve invitare a presentare offerte almeno tre fornitori idonei. Il segretariato deve trasmettere ai capi delegazione una relazione di valutazione delle offerte ricevute, corredata delle necessarie raccomandazioni e osservazioni. Ogni decisione di aggiudicazione va approvata dai capi delegazione.

1.4.   Nomina dei revisori

1.4.1.

La nomina dei revisori conformemente all’articolo IX, paragrafo 7, dello statuto avviene su raccomandazione del segretario generale che è responsabile del controllo delle attività dei revisori. Ogni quattro anni il segretario generale invita almeno tre società di revisione giuridicamente qualificate a presentare la propria offerta.

1.4.2.

Il bilancio certificato da revisori indipendenti è messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio, e comunque entro sei mesi da tale data, e, se del caso, è sottoposto all’approvazione dei capi delegazione nella riunione successiva. Una sintesi dei conti certificati e del bilancio è in seguito pubblicata sul sito dell’IRSG.

1.5.   Bilancio

1.5.1.

Il segretario generale è responsabile dell’elaborazione e della presentazione per approvazione ai capi delegazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di un progetto di bilancio per l’esercizio successivo.

1.5.2.

Il segretario generale è responsabile della trasmissione ai membri del bilancio approvato.

1.5.3.

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri che partecipano alle riunioni del gruppo sono a carico dei membri interessati.

1.6.   Bilancio di esercizio

1.6.1.

Il segretario generale trasmette a tutti i membri il bilancio di esercizio appena possibile dopo la fine dell’esercizio. Dopo l’approvazione dei capi delegazione, il bilancio di esercizio è certificato dal presidente o dal vicepresidente, dal segretario generale e dai revisori dei conti.

1.6.2.

Il bilancio debitamente firmato e certificato è conservato presso il segretariato.

2.   Riunioni dei capi delegazione

2.1.

I capi delegazione possono riunirsi in sessioni speciali ogni qualvolta richiesto a maggioranza semplice dai membri o dal segretario generale con il consenso del presidente.

2.2.

L’avviso di convocazione della riunione, corredato dell’ordine del giorno provvisorio e delle note esplicative, è trasmesso ai membri dal segretario generale in consultazione con il presidente con almeno trenta giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza in cui l’avviso deve essere trasmesso con almeno quindici giorni di anticipo. Nei casi di urgenza l’avviso specifica la natura dell’urgenza.

2.3.

L’ordine del giorno provvisorio di ogni riunione è stabilito dal segretario generale in consultazione con il presidente. Se desidera che una particolare questione sia dibattuta nel corso di una riunione, un membro ne informa, se possibile, il segretario generale sessanta giorni prima dell’inizio della riunione, allegando alla richiesta una nota esplicativa.

2.4.

Ciascun membro si impegna a notificare al segretario generale non meno di cinque giorni prima dell’inizio della riunione i nomi dei delegati, dei supplenti e dei consulenti designati a rappresentarlo nella riunione.

3.   Nomina del segretario generale

3.1.

Il segretario generale è nominato dai capi delegazione a norma dell’articolo X, paragrafo 3, dello statuto sulla base di una raccomandazione formulata da un comitato di selezione costituito a tale scopo.

3.2.

Il comitato di selezione è istituito dai capi delegazione, in genere almeno dodici mesi prima della scadenza del mandato del segretario generale in carica.

3.3.

Il comitato di selezione è composto dal presidente e dal vicepresidente dei capi delegazione, che fungono, rispettivamente, da presidente e vicepresidente del comitato, e da ogni altro membro che desideri farvi parte.

3.4.

Il segretario generale in carica partecipa alle riunioni del comitato di selezione in qualità di consulente senza diritto di voto.

3.5.

Tutte le spese sostenute dai rappresentanti dei membri per assistere alle riunioni del comitato di selezione e partecipare alla procedura di selezione sono a carico dei membri.

3.6.

Il comitato di selezione stabilisce i criteri di selezione e redige l’avviso di posto vacante per la funzione di segretario generale. L’avviso è reso pubblico tramite opportuni media internazionali, nonché attraverso i canali dell’IRSG. L’avviso è messo a disposizione di tutti i membri che ne assicurano la diffusione nei loro paesi.

3.7.

Le candidature sono trasmesse al segretario generale, cui compete la responsabilità della gestione degli aspetti amministrativi della procedura di assunzione.

3.8.

Il comitato di selezione si riunisce in funzione delle necessità per selezionare una rosa di non oltre sei candidati da invitare a un colloquio. I candidati sono cittadini dei membri.

3.9.

I colloqui con i candidati selezionati sono diretti a scegliere all’unanimità o per consenso un candidato che dimostri di possedere i necessari requisiti di esperienza, personalità, imparzialità e capacità di lavorare efficacemente con funzionari di alto grado dei membri e di altri governi, nonché di organizzazioni internazionali e private, da raccomandare ai capi delegazione per la nomina a segretario generale. Un candidato supplente viene indicato in sostituzione del candidato selezionato qualora questi non possa assumere la carica per motivi di salute o di altra natura. Qualora non fosse possibile accordarsi sulla scelta di un solo candidato, due candidati scelti per consenso possono essere indicati ai capi delegazione.

3.10.

I termini e le condizioni della nomina e del contratto sono stabiliti dai capi delegazione.

3.11.

La risoluzione anticipata del contratto per giusta causa richiede la maggioranza semplice in seno al gruppo dei produttori di gomma naturale, nonché in seno al gruppo dei consumatori di gomma presenti e votanti; inoltre, tali voti combinati rappresentano almeno la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti.

4.   Attività del segretariato

4.1.

Nell’espletare i suoi compiti il segretariato non intraprende attività che possano sollevare conflitti di interesse.

4.2.

Il segretariato non richiede né riceve istruzioni da un singolo membro o da un’autorità esterna al gruppo. Il segretario generale e il personale si astengono da qualsiasi iniziativa che possa avere un’incidenza negativa sul loro status di funzionari internazionali che rispondono unicamente ai capi delegazione.

4.3.

Ciascun membro rispetta le responsabilità del segretario generale e del personale e non cerca di influenzarli nell’adempimento delle loro funzioni.

4.4.

Il segretariato si adopera per garantire che nessuna delle informazioni pubblicate pregiudichi la riservatezza delle attività di persone o imprese che producono, trasformano, commercializzano o consumano gomma.

4.5.

Il segretariato pubblica regolarmente un bollettino statistico sulla gomma e una relazione sull’industria della gomma, nonché relazioni su progetti e studi.

5.   Gruppo consultivo di settore

5.1.

Il gruppo consultivo di settore è costituito da non più di trenta persone, nominate dai capi delegazione in considerazione delle loro specifiche competenze per un periodo non superiore a tre anni. Il mandato può essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni.

5.2.

Successivamente alla decisione dei capi delegazione di rinnovare la composizione del gruppo consultivo di settore, il segretariato invita i membri, il gruppo consultivo di settore e i membri associati a proporre candidati per il gruppo consultivo di settore.

5.3.

Il segretariato formula una raccomandazione relativa a tali candidati ai capi delegazione, per valutazione e nomina.

5.4.

Le nuove nomine entrano in vigore con decisione dei capi delegazione.

5.5.

Il segretario generale provvede all’organizzazione delle riunioni del gruppo consultivo di settore.

5.6.

Il gruppo consultivo di settore stabilisce il proprio regolamento interno in linea con le disposizioni dello statuto del gruppo internazionale di studio sulla gomma e del presente regolamento interno.

5.7.

Con riferimento allo statuto, lo status di osservatore in tutte le riunioni del gruppo esclude la partecipazione a discussioni su questioni riservate, finanziarie e di bilancio.

5.8.

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del gruppo consultivo di settore che partecipano alle riunioni sono a carico degli stessi.

6.   Membri associati

6.1.

Qualsiasi impresa od organizzazione interessata al settore della gomma può divenire membro associato mediante il versamento della quota contributiva annuale prevista.

6.2.

La quota contributiva annuale ammonta a 3 000 SGD per le organizzazioni aventi sede nel territorio dei membri o le persone fisiche ivi residenti e a 6 000 SGD per quelle aventi sede o residenti nel territorio di non membri.

6.3.

I membri associati hanno accesso gratuito a tutte le informazioni disponibili sul sito per i membri associati. Ogni ulteriore richiesta è a pagamento.

7.   Vertice mondiale sulla gomma

Se il gruppo riceve da un non membro o da un membro l’invito ad ospitare il vertice mondiale sulla gomma, il gruppo prende in considerazione tale invito e lo accetta solo se sono disponibili fondi sufficienti.

8.   Modifiche e revisioni

I capi delegazione possono in qualsiasi momento modificare o rivedere il presente regolamento interno esclusivamente per consenso.


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