EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0951

2008/951/CE: Decisione n. 2/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 18 novembre 2008 , in merito all’assegnazione di risorse alla Somalia nel quadro del decimo Fondo europeo di sviluppo

GU L 338 del 17.12.2008, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/951/oj

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/53


DECISIONE N. 2/2008 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 18 novembre 2008

in merito all’assegnazione di risorse alla Somalia nel quadro del decimo Fondo europeo di sviluppo

(2008/951/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (1), in particolare l’articolo 93, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione n. 3/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE (2), è stato stanziato un importo di 149 milioni di euro destinato alla cooperazione per finanziare lo sviluppo in Somalia fino alla fine del 2007, a titolo dell’ottavo e del nono Fondo europeo di sviluppo (FES), conformemente all’articolo 93, paragrafo 6, dell’accordo di partenariato ACP-CE. Tale disposizione consente al Consiglio dei ministri ACP-CE di accordare un sostegno speciale agli Stati ACP firmatari delle precedenti convenzioni ACP-CE i quali, mancando di istituzioni statuali normalmente costituite, non sono stati in grado di firmare o ratificare l’accordo di partenariato ACP-CE.

(2)

Con decisione n. 3/2007 (3) del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 25 maggio 2007, che modifica la decisione n. 3/2001, a tale assegnazione di risorse alla Somalia è stato aggiunto un importo di 36 144 798 EUR nel quadro del nono FES.

(3)

L’accordo di partenariato ACP-CE modificato, che contiene nell’allegato I ter il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 (4), è entrato in vigore il 1o luglio 2008. L’articolo 93, paragrafo 6, di tale accordo è tuttora d’applicazione nei confronti della Somalia.

(4)

Per continuare a sostenere la popolazione della Somalia, è opportuno stanziare risorse a tale fine nel quadro del decimo FES, relativo al periodo 2008-2013.

(5)

Le risorse a favore della Somalia nel decimo FES dovrebbero essere analoghe a quelle assegnate a paesi del gruppo ACP che hanno ratificato l’accordo di partenariato ACP-CE. Se la Somalia è stata inclusa nel modello di assegnazione degli aiuti del decimo FES, basato sul criterio delle necessità e dei risultati di cui all’articolo 3 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE, l’assegnazione dovrebbe ammontare a 212 milioni di euro per il sostegno macroeconomico, le politiche settoriali, i programmi e i progetti nei settori prioritari o non prioritari dell’assistenza comunitaria, e a 3,8 milioni di euro per imprevisti, quali definiti allo stesso articolo. Tali importi dovrebbero essere pertanto stanziati a titolo di sostegno speciale.

(6)

Il Consiglio dei ministri ACP-CE del 25 maggio 2007 ha convenuto di delegare al Comitato degli ambasciatori la responsabilità di completare i lavori di revisione del sostegno speciale alla Somalia nel quadro del decimo FES,

DECIDE:

Articolo 1

1.   È prelevato dalla riserva per la cooperazione nazionale e regionale del decimo FES un importo di 215,8 milioni di euro a titolo di sostegno speciale per la Somalia, conformemente all’articolo 93, paragrafo 6, dell’accordo di partenariato ACP-CE. Di questo importo:

a)

212 milioni di euro sono destinati al potenziamento delle istituzioni e ad attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. Tale stanziamento viene programmato secondo una strategia di assistenza specifica;

b)

3,8 milioni di euro sono destinati a coprire necessità impreviste quali aiuti d’urgenza, ove non possano essere finanziate dal bilancio dell’UE.

2.   La Commissione funge da ordinatore nazionale per la programmazione e l’esecuzione di tale assegnazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 2

La Commissione europea è invitata a prendere le misure necessarie per applicare la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 2008.

Il presidente

del Comitato degli ambasciatori ACP-CE su delega, per il Consiglio dei ministri ACP-CE

P. SELLAL


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.

(2)  GU L 56 del 27.2.2002, pag. 23.

(3)  GU L 175 del 5.7.2007, pag. 36.

(4)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.


Top