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Document 32008R1267

Regolamento (CE) n. 1267/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

GU L 338 del 17.12.2008, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/2013; abrogato da 32012R1223

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1267/oj

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione (2) stabilisce che, fatte salve le disposizioni del regolamento medesimo, si applica il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3).

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2172/2005, qualora le domande di diritti di importazione superino il 5 % del quantitativo disponibile nell'ambito del contingente, non si tiene conto del quantitativo in eccesso. È opportuno abrogare tale disposizione per allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2172/2005 a quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005, dopo aver ricevuto la comunicazione, da parte degli Stati membri, dei quantitativi cui si riferiscono le domande di diritti di importazione, la Commissione è tenuta a decidere al più presto in che misura le domande possano essere accolte. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 dispone che venga fissato un coefficiente di attribuzione solo se i quantitativi oggetto delle domande superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi. Poiché il regolamento (CE) n. 1301/2006 è un regolamento orizzontale, occorre pertanto abrogare la disposizione contenuta attualmente nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005. È inoltre necessario stabilire il lasso di tempo entro il quale devono essere attribuiti i diritti di importazione.

(4)

Per i casi in cui è fissato il suddetto coefficiente di attribuzione, è necessario disporre lo svincolo proporzionale delle cauzioni costituite in concomitanza con le domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2172/2005.

(5)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2172/2005, ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti. È opportuno precisare che, al momento del rilascio di un titolo di importazione, la cauzione costituita in concomitanza con la domanda di diritti di importazione deve essere svincolata proporzionalmente.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2172/2005.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

2)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo previsto per la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, primo comma.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Se dall'applicazione del paragrafo 2 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, si procede allo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.»;

3)

all'articolo 6, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10.

(3)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


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