EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1265

Regolamento (CE) n. 1265/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

GU L 338 del 17.12.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1265/oj

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1265/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (2) fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo d’osservazione della rete d’informazione contabile agricola.

(2)

A causa di cambiamenti strutturali, in Spagna è diminuito il numero delle aziende più piccole, come pure il loro contributo alla produzione agricola totale. Le aziende di dimensione economica inferiore a 4 UDE (435 307 aziende) rappresentano solo il 4,04 % del reddito lordo standard totale. La parte più rilevante dell’attività agricola può essere quindi coperta con un limite che esclude le aziende più piccole. È pertanto opportuno portare a 4 UDE il limite inizialmente fissato a 2 UDE.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Per l’esercizio contabile 2008 (periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2008) e per gli esercizi successivi, il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento 79/65/CEE, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente:

Belgio: 16 UDE

Bulgaria: 1 UDE

Repubblica ceca: 4 UDE

Danimarca: 8 UDE

Germania: 16 UDE

Estonia: 2 UDE

Irlanda: 2 UDE

Grecia: 2 UDE

Spagna: 4 UDE

Francia: 8 UDE

Italia: 4 UDE

Cipro: 2 UDE

Lettonia: 2 UDE

Lituania: 2 UDE

Lussemburgo: 8 UDE

Ungheria: 2 UDE

Malta: 8 UDE

Paesi Bassi: 16 UDE

Austria: 8 UDE

Polonia: 2 UDE

Portogallo: 2 UDE

Romania: 1 UDE

Slovenia: 2 UDE

Slovacchia: 8 UDE

Finlandia: 8 UDE

Svezia: 8 UDE

Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord): 16 UDE

Regno Unito (solo Irlanda del Nord): 8 UDE.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

(2)  GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5.


Top