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Document 21999D0415(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 55/98, del 4 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 100 del 15.4.1999, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/55(2)/oj

21999D0415(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 55/98, del 4 luglio 1998, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 15/04/1999 pag. 0038 - 0039


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 55/98

del 4 luglio 1998

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 44/98, del 29 maggio 1998(1);

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/39/CE della Commissione del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore(2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 18 (direttiva 75/443/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino: "- 397 L 0039: direttiva 97/39/CE della Commissione, del 24 giugno 1997 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 15)."

Articolo 2

I testi della direttiva 97/39/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o agosto 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

(1) GU L 30 del 4.2.1999, pag. 43.

(2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 15.

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