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Document 62023CN0001

Causa C-1/23, Afrin: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 2 gennaio 2023 — X, Y, A, legalmente rappresentato da X e Y, B, legalmente rappresentato da X e Y / État belge

GU C 104 del 20.3.2023, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 2 gennaio 2023 — X, Y, A, legalmente rappresentato da X e Y, B, legalmente rappresentato da X e Y / État belge

(Causa C-1/23, Afrin (1))

(2023/C 104/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: X, Y, A, legalmente rappresentato da X e Y, B, legalmente rappresentato da X e Y

Convenuto: État belge

Questione pregiudiziale

Se la legislazione di uno Stato membro che consente ai familiari di un rifugiato riconosciuto di presentare una domanda di ingresso o di soggiorno unicamente presso una sede diplomatica di tale Stato, anche nel caso in cui tali familiari siano nell’impossibilità di recarsi in tale sede, sia compatibile con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE (2), eventualmente letto in combinato disposto con l’obiettivo perseguito dalla medesima direttiva di favorire il ricongiungimento familiare, con gli articoli 23 e 24 della direttiva 2011/95/UE (3), con gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali (4) e con l’obbligo di garantire l’effetto utile del diritto dell’Unione.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

(3)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011 L 337, pag. 9).

(4)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


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