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Document 62021CN0807

Causa C-807/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 21 dicembre 2021 — Deutsche Wohnen SE / Staatsanwaltschaft Berlin

GU C 128 del 21.3.2022, pp. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 128 del 21.3.2022, p. 4–4 (GA)

21.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 128/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 21 dicembre 2021 — Deutsche Wohnen SE / Staatsanwaltschaft Berlin

(Causa C-807/21)

(2022/C 128/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Parte interessata: Deutsche Wohnen SE

Ricorrente: Staatsanwaltschaft Berlin

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 83, paragrafi da 4 a 6, dell’RGPD (1) debba essere interpretato nel senso che esso incorpora nel diritto nazionale la nozione funzionale di impresa e il principio dell’entità funzionale (Funktionsträgerprinzip), sottesi agli articoli 101 e 102 TFUE, con la conseguenza che, per estensione del principio dell’entità giuridica (Rechtsträgerprinzip) su cui si fonda l’articolo 30 dell’OWiG [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; legge in materia di illeciti amministrativi], un procedimento amministrativo sanzionatorio possa essere condotto direttamente nei confronti di un’impresa e che ai fini dell’imposizione di un’ammenda non sia necessario l’accertamento di un’infrazione amministrativa commessa da una persona fisica identificata che soddisfi, se del caso, tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione;

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 83, paragrafi da 4 a 6, dell’RGPD debba essere interpretato nel senso che l’impresa deve aver commesso l’infrazione, per mezzo di un proprio dipendente, in modo colpevole [v. articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato], oppure se, ai fini dell’imposizione di una sanzione all’impresa, sia in linea di principio sufficiente che le possa essere imputata un’oggettiva violazione di obblighi («strict liability»).


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016 L 119, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).


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