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Document 62019CN0353

Causa C-353/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 6 maggio 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

GU C 255 del 29.7.2019, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 6 maggio 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-353/19)

(2019/C 255/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen

Questioni pregiudiziali

1.

a)

Se il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’allegato III, letto in combinato disposto con la voce B3020 dell’allegato IX della convenzione di Basilea (2), debba essere interpretato nel senso che i trattini di tale voce corrispondono a diverse voci specifiche ai sensi del regolamento n. 1013/2006.

b)

In caso di risposta negativa alla questione 1a):

 

Se la voce B3020 comprenda i rifiuti misti di carta e cartone, nei quali — analogamente ai rifiuti di cui trattasi nel procedimento principale — sono anche contenuti imballaggi leggeri di carta, cartone e cartonaggio e imballaggi di fluidi di cartone incollato/laminato.

2.

In caso di risposta affermativa alla questione 1b):

a)

Se la voce B3020, in particolare il quarto trattino, debba essere interpretata nel senso che i rifiuti di cui trattasi non devono contenere alcun materiale esterno, vale a dire che la classificazione di un rifiuto sotto tale voce è esclusa se il rifiuto — indipendentemente dalla quantità o dal potenziale pericolo — contiene altri materiali oltre ai rifiuti e residui di carta e cartone (materiali esterni).

b)

In caso di risposta negativa alla questione 2a):

 

Se la presenza di una parte di materiale esterno in un rifiuto, specialmente a causa della sua quantità, osti alla classificazione nella voce B3020, in particolare nell’ambito del suo quarto trattino, anche quando le condizioni della parte introduttiva dell’allegato III al regolamento 1013/2006 non sono riunite, vale a dire che, a causa della contaminazione dovuta ad altri materiali, i rischi associati a tale rifiuto non aumenterebbero in modo così rilevante da rendere quest’ultimo assoggettabile alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE (3), e da impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

3.

In caso di risposta negativa alla questione 1b):

a)

Se il punto 3, lettera g), dell’allegato IIIA al regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che i rifiuti di cui trattasi non devono contenere alcun materiale esterno, vale a dire che la classificazione di una miscela di rifiuti in tale voce è esclusa se la miscela — indipendentemente dalla quantità o dal potenziale pericolo — contiene altri rifiuti (materiali esterni) definiti ai primi tre trattini della voce B3020.

b)

In caso di risposta negativa alla questione 3a):

 

Se i materiali esterni, la cui presenza comunque non osta a una classificazione nel punto 3, lettera g), dell’allegato IIIA al regolamento n. 1013/2006, possano anche essere rifiuti i quali, singolarmente considerati, rientrerebbero nel quarto trattino della voce B3020.


(1)  GU 2006, L 190, pag. 1.

(2)  Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

(3)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).


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