This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018TN0386
Case T-386/18: Action brought on 27 June 2018 — Iccrea Banca v Commission and SRB
Causa T-386/18: Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — Iccrea Banca/Commissione e CRU
Causa T-386/18: Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — Iccrea Banca/Commissione e CRU
GU C 294 del 20.8.2018, p. 56–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Causa T-386/18: Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — Iccrea Banca/Commissione e CRU
Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — Iccrea Banca/Commissione e CRU
(Causa T-386/18)
2018/C 294/70Lingua processuale: l’italianoParti
Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Messina, F. Isgrò e A. Dentoni Litta, avvocati)
Convenuti: Commissione europea, Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare ex art. 263 TFUE la decisione del Comitato Unico di Risoluzione n. SRB/ES/SRF/2018/03 del 12.4.2018 e, ove occorre possa, i relativi allegati, nonché tutte le eventuali ulteriori decisioni del Comitato Unico di Risoluzioni, ancorché non conosciute, che hanno costituito il fondamento dei provvedimenti della Banca d’Italia prot. n. 0517765/18 del 27/04/2018 e prot. n. 0646641/18 del 28/05/2018; |
— |
risarcire ex art 268 TFUE a ICCREA Banca, il danno cagionatole consistente nei maggiori esborsi versati, dal Comitato unico di risoluzione nell’esercizio delle sue funzioni di determinazione dei contributi dovuti dalla ricorrente; |
— |
in via di subordine, e per il caso di mancato accoglimento delle sopraddette domande, dichiarare l’invalidità dell’art. 5, paragrafo 1) lett. a) e lettera f) ivi contenute (o, nel caso, dell’intero Regolamento), per contrasto con i principi base di parità, non discriminazione e proporzionalità; |
— |
in ogni caso, con la condanna del Comitato Unico di Risoluzione alle spese cagionate dalla presente procedura. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del Comitato di risoluzione unico n. SRB/ES/SRF/2018/03, del 12.4.2018, e i relativi allegati, nonché tutte le ulteriori decisioni dello stesso, ancorché non conosciute, che hanno determinano per quanto riguarda la ricorrente, i contributi del regolamento delegato UE 2015/63 ( 1 ).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sulla errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, lett. a) del Regolamento UE/63/2015, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sulla errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. f) del Regolamento UE/63/2015, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità del comportamento tenuto da un organo dell’Unione come criterio d’imputazione della responsabilità extracontrattuale ex art. 268 TFUE.
|
4. |
Quarto motivo, in subordine e in via incidentale, relativo alla violazione del principio di effettività di equivalenza e di parità di trattamento, e conseguente inapplicabilità del Regolamento UE/2015/63.
|
( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44).