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Document 62018TN0341

    Causa T-341/18: Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — NEC Corporation/Commissione

    GU C 294 del 20.8.2018, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201808030822050902018/C 294/623412018TC29420180820IT01ITINFO_JUDICIAL20180531474821

    Causa T-341/18: Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — NEC Corporation/Commissione

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    C2942018IT4710120180531IT0062471482

    Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — NEC Corporation/Commissione

    (Causa T-341/18)

    2018/C 294/62Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: NEC Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: R. Bachour, Solicitor, O. Brouwer e A. Pliego Selie, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione C(2018) 1768 final, del 21 marzo 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori) nei limiti in cui constata che la ricorrente ha violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE,

    in subordine, annullare la decisione impugnata nei limiti in cui infligge un’ammenda alla ricorrente, e/o

    in ulteriore subordine, esercitare la sua competenza estesa al merito per adeguare l’ammenda — alla luce degli argomenti esposti nei motivi 1 e 2 — a un livello che sia conforme alla legge, alla ratio della nozione giuridica di recidiva quale circostanza aggravante che giustifica un aumento dell’ammenda, e che sia proporzionato, e

    condannare la Commissione a sopportare le spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata contiene errori manifesti di diritto e di valutazione, nonché difetti di motivazione, nell’applicazione della recidiva quale circostanza aggravante nel calcolo delle ammende da infliggere alla NEC Corporation e che l’ammenda inflitta alla NEC Corporation viola il principio di proporzionalità.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i diritti della difesa della ricorrente quando suggerisce, nell’articolo 1, che la stessa ricorrente ha partecipato all’infrazione individuata, mentre ciò non è stato dichiarato e neppure suggerito nella comunicazione degli addebiti. Inoltre, tale constatazione sarebbe errata in diritto e in fatto, e conterrebbe una conclusione e un ragionamento contraddittori in quanto, al contempo, riconosce asseritamente (ma qualifica come irrilevante) il fatto che la NEC Corporation non fosse a conoscenza dell’infrazione e ritiene la NEC Corporation chiaramente responsabile in quanto società controllante per aver avuto (asseritamente) il controllo sulla Tokin Corporation per un determinato periodo.

    3.

    Terzo motivo, secondo cui la Commissione ha omesso, da un lato, di applicare all’importo di base dell’ammenda inflitta alla Tokin Corporation la stessa riduzione applicata all’importo di base da essa utilizzato per calcolare l’ammenda inflitta alla NEC Corporation, e, dall’altro, di applicare doverosamente un valore delle vendite medio per fissare l’ammenda anziché basarsi su un valore delle vendite non rappresentativo riguardante l’ultimo anno dell’infrazione individuata. Tali lacune costituirebbero errori nel calcolo dell’ammenda e/o darebbero luogo a un’ammenda sproporzionata (e un difetto di motivazione per quanto riguarda il primo punto, in quanto non sono indicate nella motivazione della decisione impugnata le ragioni per le quali non risulta essere stata applicata la stessa riduzione all’importo di base utilizzato per il calcolo dell’ammenda inflitta alla NEC Corporation).

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