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Document 62018CN0443

    Causa C-443/18: Ricorso presentato il 4 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

    GU C 294 del 20.8.2018, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201808030352049952018/C 294/534432018CJC29420180820IT01ITINFO_JUDICIAL20180704394021

    Causa C-443/18: Ricorso presentato il 4 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

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    C2942018IT3910120180704IT0053391402

    Ricorso presentato il 4 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

    (Causa C-443/18)

    2018/C 294/53Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers, D. Bianchi, agenti)

    Convenuta: Repubblica italiana

    Conclusioni

    La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1)

    constatare che la Repubblica italiana,

    omettendo di garantire nella zona di contenimento la rimozione immediata di almeno tutte le piante risultate infette da Xylella fastidiosa se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell’Unione, è venuta meno ai propri obblighi sanciti dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 ( 1 );

    omettendo di garantire, sia nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della Xylella fastidiosa mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l’anno, è venuta meno agli obblighi a lei incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 7, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789;

    omettendo inoltre costantemente di intervenire immediatamente per impedire la diffusione della Xylella fastidiosa, mediante violazioni successive degli obblighi specifici di cui alla decisione (UE) 2015/789 relativi alle rispettive zone colpite, con il che ha permesso l’ulteriore diffusione della malattia, è inadempiente ai propri obblighi sanciti dall’articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9, e dall’articolo 7, paragrafi 2 c) e 7, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ai propri obblighi di base di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE ( 2 ) e all’obbligo di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3 del Trattato sull’Unione europea.

    2)

    Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Gli elementi di cui la Commissione è in possesso, che si basano sulle informazioni fornite dalla Repubblica italiana, gli audit svolti dalla Commissione, i pareri scientifici dell’EFSA e di altri organismi, rivelano ispezioni tardive, ritardi considerevoli e mancanze nell’abbattimento delle piante risultate infette non solo fino alla data di invio del parere motivato ma tuttora alla data d’introduzione del presente ricorso. La Commissione considera dunque dimostrata la persistente e generale inadempienza dell’Italia dell’obbligo di impedire la diffusione della malattia di cui agli articoli sopracitati.


    ( 1 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2015) 3415] (GU L 125, pag. 36).

    ( 2 ) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169, pag. 1).

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