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Document 62018CN0443
Case C-443/18: Action brought on 4 July 2018 — European Commission v Italian Republic
Causa C-443/18: Ricorso presentato il 4 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana
Causa C-443/18: Ricorso presentato il 4 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana
GU C 294 del 20.8.2018, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Causa C-443/18: Ricorso presentato il 4 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana
Ricorso presentato il 4 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-443/18)
2018/C 294/53Lingua processuale: l’italianoParti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers, D. Bianchi, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:
1) |
constatare che la Repubblica italiana,
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2) |
Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Gli elementi di cui la Commissione è in possesso, che si basano sulle informazioni fornite dalla Repubblica italiana, gli audit svolti dalla Commissione, i pareri scientifici dell’EFSA e di altri organismi, rivelano ispezioni tardive, ritardi considerevoli e mancanze nell’abbattimento delle piante risultate infette non solo fino alla data di invio del parere motivato ma tuttora alla data d’introduzione del presente ricorso. La Commissione considera dunque dimostrata la persistente e generale inadempienza dell’Italia dell’obbligo di impedire la diffusione della malattia di cui agli articoli sopracitati.
( 1 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2015) 3415] (GU L 125, pag. 36).
( 2 ) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169, pag. 1).