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Document 62018CN0380
Case C-380/18: Request for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands) lodged on 11 June 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, other party: E.P.
Causa C-380/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l’11 giugno 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, altra parte: E.P.
Causa C-380/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l’11 giugno 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, altra parte: E.P.
GU C 294 del 20.8.2018, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Causa C-380/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l’11 giugno 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, altra parte: E.P.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l’11 giugno 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, altra parte: E.P.
(Causa C-380/18)
2018/C 294/38Lingua processuale: il neerlandeseGiudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Altra parte: E.P.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 ( 1 ) (…), debba essere interpretato nel senso che, nell’accertare che il soggiorno regolare non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni è terminato, in quanto uno straniero viene considerato una minaccia per l’ordine pubblico, occorre motivare che il comportamento personale dello straniero di cui trattasi costituisce una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali requisiti di motivazione siano richiesti dall’articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 (…), per la motivazione che uno straniero viene considerato una minaccia per l’ordine pubblico. Se l’articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 (…), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale ai sensi della quale uno straniero viene considerato una minaccia per l’ordine pubblico per il solo fatto che è accertato che detto straniero è sospettato di aver commesso un reato. |
( 1 ) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).