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Document 62018CN0359

    Causa C-359/18 P: Impugnazione proposta il 1° giugno 2018 dall’Agenzia europea per i medicinali avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 marzo 2018, causa T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland / EMA

    GU C 294 del 20.8.2018, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201808030432049872018/C 294/313592018CJC29420180820IT01ITINFO_JUDICIAL20180601232422

    Causa C-359/18 P: Impugnazione proposta il 1o giugno 2018 dall’Agenzia europea per i medicinali avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 marzo 2018, causa T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland / EMA

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    C2942018IT2320120180601IT0031232242

    Impugnazione proposta il 1o giugno 2018 dall’Agenzia europea per i medicinali avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 marzo 2018, causa T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland / EMA

    (Causa C-359/18 P)

    2018/C 294/31Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: S. Marino, A. Spina, S. Drosos, T. Jabłoński, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd,

    Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    accogliere l’appello dell’EMA e annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-80/16;

    respingere la domanda di annullamento in quanto infondata; e

    condannare la ricorrente in primo grado alle spese di causa (incluse quelle sostenute dinanzi al Tribunale).

    Motivi e principali argomenti

    L’EMA deduce due motivi d’impugnazione.

    1)

    Il primo motivo d’impugnazione include due capi. Nel primo capo di tale primo motivo, l’EMA afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando, al punto 50 della sentenza impugnata, ha dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento «medicinali orfani» ( 1 ) deve essere letto separatamente dall’articolo 5, paragrafo 2. Siffatta interpretazione viola l’articolo 5, paragrafo 1, poiché vanifica l’efficacia della previsione.

    Nel secondo capo del primo motivo d’impugnazione, l’EMA deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando, al punto 64 della sentenza impugnata, ha dichiarato che l’EMA deve basarsi sulla nozione di medicinale quando accerta, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, se una domanda per l’assegnazione della qualifica di medicinale orfano e una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio si sovrappongano.

    2)

    Nel secondo motivo d’impugnazione, l’EMA deduce che il Tribunale si è basato su un’errata interpretazione della definizione di medicinale quale prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva ( 2 ) 2001/83/EC, in quanto ha dichiarato che una differenza negli eccipienti e nelle modalità di somministrazione tra due prodotti li renderebbe diversi ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento medicinali orfani.


    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18, pag. 1)

    ( 2 ) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67)

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