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Document 62018CN0354

    Causa C-354/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bacău (Romania) il 30 maggio 2018 — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu / SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

    GU C 294 del 20.8.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201808030412050342018/C 294/273542018CJC29420180820IT01ITINFO_JUDICIAL20180530202121

    Causa C-354/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bacău (Romania) il 30 maggio 2018 — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu / SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

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    C2942018IT2010120180530IT0027201212

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bacău (Romania) il 30 maggio 2018 — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu / SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

    (Causa C-354/18)

    2018/C 294/27Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Tribunalul Bacău

    Parti

    Ricorrenti: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu

    Convenuta: SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’importo di EUR 400 previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 261/2004 ( 1 ) miri a risarcire principalmente i danni materiali, mentre quelli morali devono essere valutati alla luce dell’articolo 12, o se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) copra principalmente i danni morali, e quelli materiali siano soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 12.

    2)

    Se la somma che rappresenta la retribuzione non percepita che supera la somma di EUR 400 prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), rientri nella nozione di risarcimento supplementare di cui all’articolo 12.

    3)

    Ai sensi dell’articolo 12, [paragrafo 1], seconda frase «[i]l risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento». Se tale articolo del regolamento vada inteso nel senso che lascia alla discrezionalità del giudice nazionale la detrazione della somma concessa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) dal risarcimento supplementare, o se tale detrazione sia obbligatoria.

    4)

    Nel caso in cui la detrazione della somma non sia obbligatoria, in base a quali elementi il giudice nazionale decida se detrarre la somma di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) dal risarcimento supplementare.

    5)

    Se il danno derivante dal mancato pagamento della retribuzione, dovuto al fatto che il lavoratore non ha potuto presentarsi sul posto di lavoro a causa di un arrivo ritardato a destinazione, in seguito al riavviamento, debba essere valutato sotto il profilo dell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 8, oppure dall’articolo 12 in combinato disposto con l’articolo 4.

    6)

    Se l’adempimento dell’obbligo del vettore aereo di prestare assistenza, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3 e dell’articolo 8 del regolamento n. 261/2004, implichi che il passeggero venga informato in modo completo su tutte le opzioni circa un riavviamento come previste dall’articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento.

    7)

    A chi spetti, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 261/2004, l’onere della prova che il riavviamento è stato effettuato il prima possibile.

    8)

    Se il regolamento ponga a carico dei passeggeri l’obbligo di ricercare altri voli per la destinazione e di chiedere alla compagnia aerea di trovare posti disponibili su tali voli, o se la compagnia aerea sia tenuta d’ufficio a cercare l’opzione più vantaggiosa per il passeggero per trasportarlo a destinazione.

    9)

    Se, nel determinare i danni sofferti dai passeggeri, sia rilevante il fatto che essi hanno acconsentito alla proposta della compagnia aerea di fornire loro un volo per l’11.09.2016 sebbene potessero immaginarsi che non sarebbero stati retribuiti per il periodo di assenza dal lavoro.


    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004 L 46, pag. 1).

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