Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0318

    Causa C-318/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) l’11 maggio 2018 — Oracle Belgium BVBA / Belgische Staat

    GU C 294 del 20.8.2018, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201808030332049842018/C 294/193182018CJC29420180820IT01ITINFO_JUDICIAL20180511141411

    Causa C-318/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) l’11 maggio 2018 — Oracle Belgium BVBA / Belgische Staat

    Top

    C2942018IT1410120180511IT0019141141

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) l’11 maggio 2018 — Oracle Belgium BVBA / Belgische Staat

    (Causa C-318/18)

    2018/C 294/19Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

    Parti

    Ricorrente: Oracle Belgium BVBA

    Resistente: Belgische Staat

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione della Commissione europea dell’11 gennaio 2016 (SA.37667), ai sensi del quale «Gli importi (dell’aiuto considerato illegittimo del Belgio alla bvba Tekelec International, consistente in esenzione d’imposta dei c.d. “utili in eccesso” per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012, concessa dalla commissione di ruling dell’amministrazione fiscale belga con decisione del 1o luglio 2008) non ancora recuperati presso i beneficiari a seguito del recupero di cui al paragrafo 1 devono essere recuperati presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono», debba essere interpretato nel senso che, in caso di acquisizione del destinatario dell’aiuto (la bvba Tekelec International) da parte di un nuovo gruppo di imprese (il gruppo Oracle) dopo la fine della misura di aiuto (la misura era applicata per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012, mentre l’acquisizione è avvenuta il 10 giugno 2013) e prima dell’inizio del procedimento di indagine della Commissione europea sulla correttezza dell’aiuto (avviato con lettera del 19 dicembre 2013), «il gruppo di imprese cui il beneficiario appartiene» diventa il gruppo dell’acquirente, oppure se resti tale quello del venditore.

    2)

    Qualora, a prescindere dalla natura dell’aiuto considerato illegittimo (economica o fiscale), la risposta a detta prima questione dipenda dalla circostanza che il prezzo di acquisto sia conforme al mercato o meno, nel senso che il gruppo di imprese del venditore resta il beneficiario se il prezzo di acquisto è conforme al mercato, segnatamente se il valore del detto aiuto è compreso in detto prezzo, e che il gruppo dell’acquirente diventa il beneficiario se il prezzo di acquisto è inferiore al prezzo di mercato, segnatamente se il valore dell’aiuto in parola non è compreso, o non completamente, nel prezzo di acquisto, in caso di recupero dell’aiuto considerato illegittimo dal gruppo di imprese dell’acquirente, o di un membro di detto gruppo, su chi gravi l’onere della prova: se il nuovo gruppo di imprese, o il suo membro chiamato a rispondere, debba provare che il prezzo di acquisto è conforme al mercato, o se l’ente che chiede il recupero, lo Stato belga, debba provare che detto prezzo è inferiore al prezzo di mercato.

    3)

    Se per contro, a causa della natura fiscale dell’aiuto contestato, la risposta alla prima questione non dipenda dalla questione se il prezzo di acquisto sia conforme al mercato o meno, su quale base si debba stabilire quale gruppo di imprese, a seguito dell’acquisizione, sia «il gruppo di imprese cui il beneficiario appartiene».

    Top