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Document 62017CA0246

    Causa C-246/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Ibrahima Diallo / État belge (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 10, paragrafo 1 — Domanda della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione — Rilascio — Termine — Adozione e notifica della decisione — Conseguenza dell’inosservanza del termine di sei mesi — Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di effettività)

    GU C 294 del 20.8.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201808030462050182018/C 294/132462017CJC29420180820IT01ITINFO_JUDICIAL20180627101121

    Causa C-246/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Ibrahima Diallo / État belge (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 10, paragrafo 1 — Domanda della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione — Rilascio — Termine — Adozione e notifica della decisione — Conseguenza dell’inosservanza del termine di sei mesi — Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di effettività)

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    C2942018IT1010120180627IT0013101112

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Ibrahima Diallo / État belge

    (Causa C-246/17) ( 1 )

    «(Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 10, paragrafo 1 — Domanda della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione — Rilascio — Termine — Adozione e notifica della decisione — Conseguenza dell’inosservanza del termine di sei mesi — Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di effettività)»

    2018/C 294/13Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d'État

    Parti

    Ricorrente: Ibrahima Diallo

    Resistente: État belge

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che la decisione relativa alla domanda di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione europea deve essere adottata e comunicata entro il termine di sei mesi previsto da tale disposizione.

    2)

    La direttiva 2004/38 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone alle autorità nazionali competenti di rilasciare d’ufficio all’interessato una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione europea qualora sia superato il termine di sei mesi previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, senza accertare previamente che l’interessato soddisfi effettivamente le condizioni per soggiornare nello Stato membro ospitante in conformità al diritto dell’Unione.

    3)

    Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, in seguito all’annullamento giurisdizionale di una decisione con cui si nega il rilascio di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione europea, l’autorità nazionale competente può automaticamente avvalersi di nuovo dell’integralità del termine di sei mesi previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.


    ( 1 ) GU C 231 del 17.7.2017.

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