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Document 62017TN0728

Causa T-728/17: Ricorso proposto il 24 ottobre 2017 — Marinvest e Porting/Commissione

GU C 22 del 22.1.2018, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/46


Ricorso proposto il 24 ottobre 2017 — Marinvest e Porting/Commissione

(Causa T-728/17)

(2018/C 022/62)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Marinvest d.o.o. (Izola-Isola, Slovenia) e Porting d.o.o. (Izola-Isola) (rappresentanti: G. Cecovini Amigoni e L. Daniele, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 27.07.2017, C (2017) 5049 final (State Aid SA.45220 (2016/FC) — Slovenia — Alleged aid in favor of Komunala Izola d.o.o.), comunicata a Marinvest e Porting in data 16 agosto 2017;

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea del 27.07.2017, C (2017) 5049 final (Aiuto di Stato SA.45220 (2016/FC) — Slovenia — Presunto aiuto a favore di Komunala Izola d.o.o.), comunicata a Marinvest e Porting in data 16 agosto 2017.

1.

Primo motivo relativo alla violazione del diritto al contraddittorio derivante dall’utilizzo nella decisione impugnata di elementi del tutto nuovi, non menzionati dalla Commissione nella lettera di invito a presentare osservazioni, alla violazione del diritto fondamentale ad una buona amministrazione, previsto dall’art. 41 della Carta, alla violazione del principio generale del contraddittorio e alla violazione dell’art. 24, par. 2, del regolamento 2015/1589

Innovando rispetto al testo originale dell’art. 20, par. 2, del reg. 659/1999, l’art. 24, par. 2, del reg. 2015/1589 riconosce alle parti interessate (che abbiano presentato una denuncia) il diritto di presentare osservazioni, già nella fase di indagine preliminare. L’art. 24, par. 2, costituisce un’applicazione specifica del diritto fondamentale ad una buona amministrazione, previsto dall’art. 41 della Carta, e del principio generale del contraddittorio.

Nel caso di specie, i diritti di Marinvest e Porting garantiti dall’art. 24, par. 2, sono stati gravemente violati. È vero che la Commissione ha invitato le denuncianti a presentare le loro osservazioni con lettera del 14 febbraio 2017 e che Marinvest e Porting hanno manifestato il loro punto di vista sulla valutazione preliminare contenuta in tale lettera. Tuttavia, la Commissione ha poi basato interamente la decisione finale impugnata su elementi che nella lettera del 14 febbraio 2017 non erano stati neppure menzionati e sui quali le denuncianti non hanno potuto prendere posizione.

2.

Secondo motivo relativo alla violazione del diritto al contraddittorio derivante dal diniego di accedere al fascicolo e di essere ascoltati prima dell’adozione della decisione finale, alla violazione del diritto fondamentale ad una buona amministrazione, previsto dall’art. 41 della Carta, alla violazione del principio generale del contraddittorio, alla violazione dell’art. 24, par. 2, del regolamento 2015/1589 e all’esistenza nella fattispecie di un difetto di motivazione

Le denuncianti hanno chiesto di potere accedere alla documentazione trasmessa alla Commissione dalle autorità slovene e di poter incontrare i servizi della Commissione per fornire tutti i chiarimenti necessari, in particolare in merito all’incidenza delle misure denunciate sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ha adottato la decisione impugnata senza inviare preventivamente i documenti richiesti e senza svolgere alcun incontro con le denuncianti. Così facendo, essa ha violato l’art. 24, par. 2, del reg. 2015/1589, interpretato conformemente all’art. 41 della Carta e al principio generale del contraddittorio.

La facoltà dei denuncianti di presentare osservazioni sulla valutazione preliminare della Commissione, ai sensi dell’art. 24, par. 2, presuppone necessariamente il diritto di accedere al fascicolo e di chiedere alla Commissione un incontro. Tali prerogative rappresentano infatti i corollari, tra loro strettamente connessi, del medesimo diritto fondamentale. Nel caso di specie, il diniego di tali diritti non è stato motivato.

3.

Terzo motivo relativo alla errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato, in relazione al requisito del pregiudizio al commercio transfrontaliero, alla violazione dell’art. 107, par. 1, TFUE, alla violazione della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, alla violazione del principio generale del legittimo affidamento e all’esistenza nella fattispecie di un difetto di motivazione

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e secondo la Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato, le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori la possibilità che gli scambi tra Stati membri ne siano danneggiati. Una sovvenzione pubblica concessa a un’impresa che fornisce servizi solo a livello locale o regionale e non al di fuori del suo Stato d’origine può nondimeno incidere sugli scambi tra Stati membri se tali servizi possono essere forniti da imprese di altri Stati membri (anche mediante il diritto di stabilimento) e questa possibilità non è meramente ipotetica.

La Commissione ha del tutto trascurato che Marinvest e Porting sono controllate al 100 % da una società con sede in Italia, la Altan Prefabbricati. Quest’ultima ha effettuato ingenti investimenti per la costruzione del Marina d’Isola, che viene ora gestito, in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 49 TFUE, per il tramite delle sue controllate.

4.

Quarto motivo relativo alla errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato, in relazione al requisito del pregiudizio alla concorrenza e al commercio transfrontaliero, all’errata ricostruzione e snaturamento dei fatti e all’esistenza nella fattispecie di un difetto di motivazione

Nella decisione impugnata, la Commissione ha escluso l’esistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati membri, focalizzandosi sostanzialmente sul fatto che i servizi offerti dal Marina di Komunala Izola non sarebbero idonei ad attirare i potenziali clienti dei servizi offerti dai ricorrenti.

La ricostruzione dei fatti della Commissione è errata. Accanto al porto turistico di Marinvest e Porting vi è un'altra struttura gestita da un’impresa beneficiaria di aiuti (Komunala Izola) che fornisce servizi analoghi con una offerta potenziale pari a 505 posti barca, che viene promossa, anche in lingua italiana, attraverso un sito internet nei confronti di tutti i potenziali interessati.


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