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Document 62017CN0172
Case C-172/17 P: Appeal brought on 5 April 2017 by ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 25 January 2017 in Case T-768/14, ANKO v European Commission
Causa C-172/17 P: Impugnazione proposta il 5 aprile 2017 da ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 gennaio 2017, causa T-768/14, ANKO/Commissione europea
Causa C-172/17 P: Impugnazione proposta il 5 aprile 2017 da ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 gennaio 2017, causa T-768/14, ANKO/Commissione europea
GU C 168 del 29.5.2017, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 168/27 |
Impugnazione proposta il 5 aprile 2017 da ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 gennaio 2017, causa T-768/14, ANKO/Commissione europea
(Causa C-172/17 P)
(2017/C 168/36)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: Stauroula Paliou, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente si pregia di chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea:
— |
di annullare la sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 nella causa T-768/14 e di rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito; |
— |
di condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere che la sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 nella causa T-768/14 contiene valutazioni in diritto che violano norme di diritto dell’Unione, e le impugna con il presente atto.
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:
i. |
Primo, travisamento degli elementi di fatto per quanto riguarda l’attendibilità del sistema di rilevazione del tempo di occupazione. |
ii. |
Secondo, errore in diritto, per quanto riguarda l’azione, quanto alle regole relative all’oggetto e all’onere della prova. |
iii. |
Terzo, errore in diritto, per quanto riguarda l’impugnazione, quanto alle regole relative alla ripartizione dell’onere della prova. |
iv. |
Quarto, vizio sostanziale di procedura e, segnatamente, assenza di motivazione quanto al fatto che il credito della Commissione sia certo, liquido ed esigibile. |