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Document 62017CN0100

Causa C-100/17 P: Impugnazione proposta il 24 febbraio 2017 dalla Gul Ahmed Textile Mills Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-199/04 RENV, Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Consiglio dell’Unione europea

GU C 168 del 29.5.2017, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/21


Impugnazione proposta il 24 febbraio 2017 dalla Gul Ahmed Textile Mills Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-199/04 RENV, Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-100/17 P)

(2017/C 168/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (rappresentante: L. Ruessmann, avvocato, J. Beck, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni:

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione ammissibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale;

statuire nel merito e annullare il regolamento n. 397/2004 (1) o rinviare la causa al Tribunale affinché esso si pronunci sul merito del ricorso di annullamento; e

condannare il Consiglio a pagare le spese della ricorrente per l’impugnazione e per il procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che la ricorrente non aveva più interesse ad agire quanto al secondo e al terzo motivo. Nel decidere sulla questione se la ricorrente conservi un interesse ad agire nella causa, il Tribunale deve tenere conto di tutte le prove e le informazioni che gli sono sottoposti e considerare il contesto complessivo. Gli errori del Consiglio nel calcolo del margine di dumping sono metodologici e possono ripetersi in futuro.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, senza esaminare correttamente (in alcuni casi senza esaminarli affatto) gli argomenti della ricorrente secondo cui lo spostamento nell’industria dell’Unione europea della produzione verso il segmento di alta qualità della biancheria da letto dell’Unione e l’aumento delle importazioni nell’Unione di biancheria da letto proveniente da producenti turchi connessi all’industria dell’Unione non interrompevano il nesso causale tra l’asserito dumping e l’asserito pregiudizio materiale subito dall’industria europea. Inoltre, le conclusioni del Tribunale sono fondate su uno snaturamento dei fatti come presentati nel regolamento n. 397/2004 e su un errore di qualificazione giuridica dei fatti.


(1)  Regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (GU 2004, L 66 pag. 1).


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