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Document 62016CB0515

Causa C-515/16: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Versailles — Francia) — Enedis, SA/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Articoli 107 e 108 TFUE — Nozione di «intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali» — Elettricità di origine solare — Obbligo di acquisto a un prezzo superiore al prezzo di mercato — Compensazione integrale — Mancanza di notifica preliminare)

GU C 168 del 29.5.2017, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/19


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Versailles — Francia) — Enedis, SA/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

(Causa C-515/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articoli 107 e 108 TFUE - Nozione di «intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali» - Elettricità di origine solare - Obbligo di acquisto a un prezzo superiore al prezzo di mercato - Compensazione integrale - Mancanza di notifica preliminare))

(2017/C 168/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Versailles

Parti

Ricorrente: Enedis, SA

Convenuta: Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

Dispositivo

1)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un meccanismo, come quello introdotto dalla normativa nazionale controversa in via principale, di obbligo di acquisto dell’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano l’energia radiante del sole ad un prezzo superiore a quello di mercato e il cui finanziamento grava sui consumatori finali di elettricità dev’essere considerato un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali.

2)

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in caso di mancata notifica preliminare alla Commissione europea di una misura nazionale che costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, spetta ai giudici nazionali trarre tutte le conseguenze da tale illegittimità, in particolare per quanto attiene alla validità degli atti di esecuzione di tale misura.


(1)  GU C 475 del 19.12.2016.


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