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Document 62016CA0153

Causa C-153/16: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia (Inadempimento di uno Stato — Deposito inadeguato di un ingente quantitativo di pneumatici usati — Discarica che non soddisfa i requisiti fissati dalle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE — Situazione continua e persistente di insicurezza ambientale e sanitaria)

GU C 168 del 29.5.2017, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/16


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-153/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Deposito inadeguato di un ingente quantitativo di pneumatici usati - Discarica che non soddisfa i requisiti fissati dalle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE - Situazione continua e persistente di insicurezza ambientale e sanitaria))

(2017/C 168/20)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentante: A Grum, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Slovenia, avendo consentito, in una cava di ghiaia situata nel territorio del comune di Lovrenc na Dravskem polju (Slovenia) una situazione continua e persistente di insicurezza ambientale e sanitaria, con un deposito inadeguato di ingenti quantitativi di pneumatici usati, insieme ad altri rifiuti, anche pericolosi, e con il loro smaltimento in contrasto con le esigenze della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della stessa e degli articoli 12 e 13 nonché dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare un terzo delle proprie spese.


(1)  GU C 222 del 20.06.2016.


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