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Document 62014CA0178

Causa C-178/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voce 8525 80 — Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali — Sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 — Videocamera integrata in occhiali per uso sportivo — Funzione di «zoom ottico» — Registrazione di file provenienti da fonti esterne)

GU C 138 del 27.4.2015, pp. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/21


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-178/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voce 8525 80 - Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali - Sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 - Videocamera integrata in occhiali per uso sportivo - Funzione di «zoom ottico» - Registrazione di file provenienti da fonti esterne))

(2015/C 138/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Vario Tek GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf

Dispositivo

1)

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che la circostanza che videocamere integrate in occhiali per uso sportivo, come quelle di cui al procedimento principale, non dispongano della funzione di «zoom ottico» non esclude che tali occhiali siano classificati nelle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 di tale nomenclatura.

2)

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione risultante dal regolamento n. 1006/2011, deve essere interpretata nel senso che la circostanza che videocamere integrate in occhiali per uso sportivo, come quelle di cui al procedimento principale, offrano la possibilità di registrare e di memorizzare su un supporto mobile file audio o video provenienti da una fonte esterna osta alla loro classificazione nella sottovoce 8525 80 91 di tale nomenclatura se tale registrazione può essere realizzata in modo autonomo e senza dipendere da materiali o software esterni.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


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