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Document 52014AE4004

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea — COM(2014) 172 final

    GU C 451 del 16.12.2014, p. 69–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 451/69


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea

    COM(2014) 172 final

    (2014/C 451/11)

    Relatore:

    MENDOZA CASTRO

    La Commissione europea, in data 14 marzo 2014, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea

    COM(2014) 172 final.

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 23 giugno 2014.

    Alla sua 500a sessione plenaria, dei giorni 9 e 10 luglio 2014 (seduta del 9 luglio 2014), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 195 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) apprezza la comunicazione della Commissione in esame, e richiama l'attenzione sul potenziale di crescita del crowdfunding (finanziamento collettivo) nell'UE, in quanto fonte alternativa di finanziamento.

    1.2

    Il CESE sottolinea l'utile contributo del crowdfunding all'economia in termini d'investimento, d'innovazione e d'occupazione, nonché in termini di aumento delle possibilità di scelta per gli utilizzatori del credito.

    1.3

    Grazie all'accessibilità universale del crowdfunding, le persone con disabilità non saranno escluse da questa fonte di finanziamento.

    1.4

    Le imprese dell'UE dipendono dal credito bancario più delle imprese statunitensi e di conseguenza, in caso di crisi finanziaria, gli effetti della recessione sono più gravi. Per di più, numerosi Stati membri dell'UE seguono una linea più restrittiva in materia di finanziamento delle PMI.

    1.5

    Il CESE sottolinea la dipendenza delle PMI dal credito bancario, e osserva che tale dipendenza è destinata a mantenersi, malgrado vi siano fonti alternative, non sempre facilmente accessibili.

    1.6

    Il crowdfunding rappresenta un contributo all'ecosistema finanziario, che da solo non potrà risolvere i problemi di finanziamento delle imprese.

    1.7

    Le nuove imprese in fase di avviamento (start-up), i giovani innovatori e le imprese dell'economia sociale hanno un ruolo importante nell'Agenda 2020 e nell'Agenda digitale.

    1.8

    Il crowdfunding senza scopo di lucro è molto diffuso nell'UE. Occorre studiare gli effetti degli incentivi fiscali, che differiscono da uno Stato membro all'altro.

    1.9

    Una normativa europea dovrebbe contemplare solo determinati tipi di crowdfunding a scopo di lucro, e non le donazioni e altre forme di sponsorizzazione senza fini di lucro.

    1.10

    La normativa dovrebbe basarsi sull'equilibrio, proteggere gli investitori ed evitare un'eccessiva regolamentazione. Tuttavia per accrescere la fiducia degli investitori è fondamentale l'intervento del legislatore.

    1.11

    Le norme devono perseguire i seguenti obiettivi: procedure amministrative semplici, termini brevi per la risoluzione e costi ridotti al minimo possibile, oltre a neutralità, trasparenza, assenza di pratiche sleali e procedure di reclamo accessibili. Tutto ciò dovrebbe recare vantaggio sia a fornitori sia agli utilizzatori.

    1.12

    I potenziali investitori devono ricevere un'informazione accessibile, chiara, adeguata, veridica e non ingannevole.

    1.13

    Il CESE raccomanda che l'UE integri l'azione degli Stati membri nel sostegno a iniziative senza scopo di lucro, perché queste promuovono valori quali l'occupazione, la solidarietà, il pluralismo, la democrazia e la libertà.

    1.14

    È opportuno che il crowdfunding sia espressamente riconosciuto, nella legislazione degli Stati membri, come una nuova forma di mecenatismo.

    2.   Introduzione

    2.1

    Negli ultimi anni si è affermata una tendenza al passaggio di determinati mezzi di produzione dalle imprese ai singoli, che ha dato luogo alla comparsa dei «produttori-consumatori» (1).

    2.2

    Il fenomeno si è accentuato con l'avvento di Internet, dando luogo alla cosiddetta economia collaborativa, nella quale una persona decide di condividere con altri, eventualmente in cambio di denaro, un bene di sua proprietà. Cfr. il parere del CESE sul tema Il consumo collaborativo o partecipativo: un modello sostenibile per il XXI secolo  (2) e la relazione del Parlamento europeo sull'argomento (3).

    2.3

    In tale contesto un certo numero di nuove imprese si va affermando in Internet, poiché la rete consente in molti casi la disintermediazione, che permette lo scambio di beni digitali o anche fisici tra gli individui. Purtroppo, per non compromettere la fiducia, risulta necessario vigilare su eventuali abusi di questo ambito di Internet da parte di operatori opportunisti.

    2.4

    Anche nell'ambito finanziario fanno la loro comparsa nuove pratiche, come l'emissione di obbligazioni ad alto rendimento nel mercato primario europeo o a livello locale attraverso il Mercato alternativo di valori a reddito fisso (MARF).

    2.5

    Il prestito diretto (direct-lending) consente alle imprese di finanziarsi mediante trattative bilaterali con operatori specializzati nel mercato e con disintermediazione bancaria; un sistema più alternativo è il crowdfunding, nel quale piccoli investitori si aggregano, in genere attraverso Internet, per prestare i loro risparmi a chi sta cercando un finanziamento.

    3.   Sintesi della comunicazione

    3.1

    Il Libro verde Il finanziamento a lungo termine dell'economia europea  (4) ha avviato un ampio dibattito sui differenti fattori che permettono all'economia europea di convogliare fondi verso gli investimenti necessari per garantire la crescita economica (5).

    3.2

    La Commissione intende per il crowdfunding un invito pubblico, diramato in genere attraverso una pagina web, per raccogliere fondi da destinare a un progetto specifico o ad iniziative imprenditoriali. In tal modo le piattaforme o campagne di finanziamento mettono in contatto una pluralità di investitori non professionali con i promotori del progetto. Occorre in ogni caso evitare un uso improprio di tali strumenti.

    3.3

    Le forme più comuni di crowdfunding sono le seguenti:

    donazioni;

    sponsorizzazioni (pubblicità in cambio di finanziamenti);

    ricompense (si riceve un bene o un servizio di valore inferiore al contributo dato);

    prevendite (reperimento di fondi per lanciare un prodotto sul mercato);

    prestiti con o senza interesse;

    investimenti in imprese (acquisto di obbligazioni o di azioni).

    3.4

    Tra i vantaggi figura il fatto che si tratta di una forma alternativa di finanziamento caratterizzata da flessibilità, partecipazione della società civile e grande varietà di forme. Inoltre, il crowdfunding giunge direttamente all'utilizzatore, facilita le ricerche di mercato e consente l'accesso al credito di coloro per i quali tale accesso è più difficile.

    3.5

    Il crowdfunding presenta tuttavia anche rischi e sfide: possibilità di frode o di riciclaggio di denaro, mancanza di un mercato secondario ecc.

    3.6

    Tra le norme europee collegate a questo settore figurano quelle sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (6), la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (7), la direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (8), la direttiva sui contratti di credito ai consumatori (9), la proposta sui contratti di credito relativi ad immobili residenziali (10).

    3.7

    Il Libro verde indica alcune priorità: istituire un gruppo di esperti per ottenere pareri in merito a diversi aspetti, promuovere la sensibilizzazione e l'informazione, valutare le normative in vigore negli Stati membri per considerare l'eventuale necessità di un intervento a livello dell'UE.

    3.8

    La Commissione riconosce che nell'UE i finanziamenti erogati attraverso il crowdfunding rimangono marginali a paragone dei prestiti bancari, ma osserva che detta forma di finanziamento appare promettente se confrontata con altre fonti come i business angels (investitori informali) o il capitale di rischio.

    3.9

    Lo sviluppo del crowdfunding comporta una serie di sfide, come la scarsa trasparenza delle disposizioni applicabili, il ruolo che deve svolgere nel mercato interno e la sua integrazione nell'ecosistema finanziario.

    4.   Osservazioni generali

    4.1

    Il CESE prende atto della comunicazione e riconosce l'esigenza di acquisire una conoscenza migliore di un canale di finanziamento che presenta un potenziale di crescita in Europa. Riconosce altresì che i modelli alternativi di finanziamento possono aiutare le nuove imprese in fase di avviamento ad avanzare nella «scalata ai finanziamenti».

    4.2

    Il carattere marginale che il Libro verde attribuisce al crowdfunding è confermato dai dati, 735 milioni di euro (11) nel 2012, contro 6  000 miliardi di prestiti bancari erogati ad imprese non finanziarie (12).

    4.3

    Va tuttavia segnalata la crescita del crowdfunding; il finanziamento con ricorso al crowdfunding è passato gradualmente dai 530 milioni di USD del 2009 ai 5,1 miliardi stimati del 2013, con un tasso d'incremento composto annuo pari al 76 %. In termini geografici il mercato migliore è stato quello dell'America settentrionale (principalmente gli Stati Uniti), con il 60 % del totale, seguito dall'Europa, con il 36 % (13).

    4.4

    In quanto fonte di finanziamento alternativa alle fonti tradizionali, in grado di favorire l'investimento, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro, il crowdfunding ha effetti benefici sull'economia. Va inoltre segnalata la sua possibile incidenza sullo sviluppo di attività di economia sociale, di imprese artigiane e di microimprese (14).

    4.5

    Occorre favorire e incoraggiare l'accessibilità universale, al fine di garantire la partecipazione delle persone con disabilità alle piattaforme di crowdfunding, evitando così che rimangano escluse da tale nuova forma di finanziamento, che comporta un'opportunità in più per il terzo settore.

    4.6

    Il CESE si compiace della decisione di includere rappresentanti delle PMI nel gruppo di esperti. In tale gruppo deve essere rappresentato sia il versante dell'offerta che quello della domanda.

    5.   Struttura finanziaria e crescita economica

    5.1

    La struttura finanziaria è strettamente collegata alla crescita economica e agli effetti della crisi. Negli Stati Uniti le imprese si finanziano sul mercato dei capitali in proporzione maggiore che in Europa, dove esse dipendono maggiormente dal credito bancario. Il peso relativo dei finanziamenti bancari varia tra meno del 20 % negli Stati Uniti e oltre il 60 % in alcuni Stati membri dell'UE.

    5.2

    Nel corso di una recessione «normale» le banche sono più propense a concedere prestiti, e in tal modo attenuano l'impatto sull'economia. La situazione è tuttavia differente quando alla crisi economica si accompagna una crisi finanziaria. In questo caso, le recessioni sono tre volte più gravi nei paesi orientati verso il sistema bancario che in quelli che hanno una struttura finanziaria orientata al mercato (15).

    5.3

    La mancanza di finanziamenti adeguati costituisce per le imprese il secondo problema in ordine di importanza (il primo è l'acquisizione di clienti) (16).

    5.4

    Un'iniezione di liquidità nel sistema finanziario da parte della BCE, finalizzata a facilitare il credito alle imprese, sarà sicuramente molto utile per l'economia europea.

    6.    Crowdfunding a scopo di lucro (financial return crowdfunding)

    6.1   Il finanziamento delle PMI

    6.1.1

    Il CESE ha affrontato in vari pareri i problemi di finanziamento, segnalando l'importanza delle piccole e medie imprese per l'economia europea (17).

    6.1.2

    La contrazione del credito (credit crunch) pregiudica l'economia, e i particolare la sopravvivenza delle PMI, per le quali i prestiti bancari (spesso difficili da ottenere) costituiscono una fondamentale fonte di finanziamento. Si tratta di una delle cause del forte aumento della disoccupazione, che interessa in particolare alcuni Stati membri dell'UE.

    6.1.3

    Poiché in genere si tratta di investimenti di entità limitata, il crowdfunding è essenzialmente orientato verso le PMI e, tra esse, verso le microimprese, che costituiscono una larghissima maggioranza del tessuto imprenditoriale europeo (99,8 % delle imprese non finanziarie nell'UE-28) e il cui contributo all'occupazione è decisivo, dato che impiegano il 67,2 % della forza lavoro (18).

    6.1.4

    Il CESE constata che si registrano posizioni scettiche circa l'efficacia delle fonti di finanziamento alternative. La comunicazione della Commissione sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea (19) è stata considerata un passo in avanti, anche se non sufficiente, dall'associazione europea delle PMI, secondo la quale il crowdfunding riguarderà un piccolo numero di imprese, dato che solo l'1 % delle PMI è composto da start-up  (20).

    6.2   Il finanziamento delle nuove imprese

    6.2.1

    Il CESE sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati membri promuovano e sostengano il crowdfunding, specialmente nel caso delle imprese innovatrici di recente creazione (start-up). Le start-up che si dedicano alla ricerca e allo sviluppo di progetti ad alta tecnologia, uno degli obiettivi dell'agenda del digitale, rivestono particolare interesse data la loro potenziale capacità di favorire la crescita e l'occupazione. Tuttavia ciò non può escludere i cosiddetti settori tradizionali o le imprese artigiane, che possono a loro volta avere un grado elevato di innovatività.

    6.2.2

    Il CESE suggerisce inoltre che l'UE e gli Stati membri promuovano e sostengano il crowdfunding per lo sviluppo e la promozione dell'innovazione sociale, dei giovani innovatori e dell'economia sociale. Le strutture dell'economia sociale svolgono un ruolo chiave nella strategia Europa 2020 ai fini dell'inclusione sociale e dell'inserimento di gruppi vulnerabili attraverso la creazione di occupazione, e rendono quindi compatibile il valore sociale con quello economico.

    6.2.3

    Il crowdfunding, inadeguato per il finanziamento quotidiano di un'impresa, risulta particolarmente appropriato per iniziative di questo tipo, promosse spesso da giovani imprenditori che intendono sviluppare un concreto progetto l’imprenditoriale.

    7.   Il crowdfunding nell'ecosistema finanziario dell'UE

    7.1

    Il CESE fa osservare che il crowdfunding può svolgere un ruolo di una certa importanza come fonte di finanziamento insieme ad altre forme non tradizionali, come i business angels, il capitale di rischio, i prestiti win-win  (21) ecc. Tuttavia di fatto il principale problema che devono affrontare le autorità economiche e monetarie consiste, oltre che nella contrazione del credito, nelle elevate garanzie che vengono richieste.

    7.2

    Nell'UE la promozione dei canali di finanziamento non bancario può contribuire ad accentuare la tendenza, già in atto da due decenni, a una maggiore propensione delle imprese a rivolgersi al mercato dei capitali. Occorre riflettere sui requisiti di solvibilità, per garantire il recupero dei capitali investiti e dare maggiore certezza giuridica a tale fonte di finanziamento.

    8.    Crowdfunding senza scopo di lucro (crowdfunding with non-financial return)

    8.1

    Le donazioni, i prestiti senza interesse o le cessioni gratuite di diritti possono riguardare progetti di carattere commerciale, ma di norma consistono di contributi di solidarietà a iniziative sociali promosse da associazioni senza fini di lucro. Il mecenatismo può favorire la creazione o il mantenimento di attività culturali o sportive.

    8.2

    Il crowdfunding costituisce un modello di finanziamento corrente tra le imprese del settore sociale. Il potenziale di tale modalità, specie per l'imprenditorialità inclusiva, deve essere valutato nel più ampio quadro dell'iniziativa per l'imprenditoria sociale.

    8.3

    Dato che il trattamento fiscale delle donazioni e di alcune forme di investimento differisce da uno Stato membro all'altro, il CESE considera appropriata la proposta della Commissione di studiare gli effetti degli incentivi fiscali.

    9.   Osservazioni particolari

    9.1   La necessità di una normativa europea

    9.1.1

    Il crowdfunding può essere potenziato per costituire un'alternativa di finanziamento praticabile solo se si rafforza la fiducia degli investitori. L'organismo di regolamentazione deve svolgere un ruolo fondamentale in questo campo.

    9.1.2

    La Commissione menziona «azioni future», che adotterebbe una volta conosciuto il criterio applicato dal gruppo di esperti. Il CESE ritiene che il potenziamento del crowdfunding transfrontaliero richiederà certamente una legislazione che armonizzi i criteri già adottati o in via di adozione da parte degli Stati membri. In questi «nuovi mercati» occorre dedicare particolare attenzione agli interessi e alla protezione dei consumatori.

    9.1.3

    L'armonizzazione potrebbe consistere nell'adozione di un regolamento sulle piattaforme di crowdfunding con finalità di lucro, che comprenda quanto meno:

    modalità;

    servizi che devono essere prestati;

    importi massimi;

    obblighi di informazione (tenendo conto di possibili conflitti di interesse);

    esclusioni dall’ambito di applicazione;

    divieti (specie quelli derivanti dal divieto di acquisizione e di pubblicazione di progetti vincolati);

    requisiti di equità nelle condizioni di concorrenza;

    requisiti finanziari;

    obblighi di registro pubblico (pubblicità e trasparenza).

    9.1.4

    Le attività di sponsorizzazione e altre attività non lucrative dovrebbero essere escluse da una eventuale normativa europea, dato che non comportano i rischi che caratterizzano invece le attività a fini di lucro. Le eventuali irregolarità che possono essere commesse sono già contemplate dalla legislazione amministrativa e penale degli Stati membri.

    9.1.5

    Il CESE raccomanda di considerare la regolamentazione del crowdfunding, essenzialmente nei seguenti contesti:

    emissione o sottoscrizione di quote di società per azioni (acquisto di obbligazioni o di azioni);

    emissione o sottoscrizione di quote in società a responsabilità limitata;

    prestiti a interesse (a privati o a imprese).

    9.1.6

    Un'eventuale normativa europea dovrebbe essere flessibile ed equilibrata ed evitare sia l'eccesso di regolamentazione (che può costituire un ostacolo alla diffusione del crowdfunding) che la mancata protezione degli investitori. Essa dovrebbe in altri termini essere obiettiva, trasparente, proporzionata alle finalità che la giustificano e dovrebbe garantire un elevato livello di tutela degli investitori.

    9.1.7

    In ogni caso gli investitori devono essere consapevoli del fatto che un certo livello di rischio è inevitabile.

    9.1.8

    I principi fondamentali sono la semplicità delle procedure amministrative e la riduzione della burocrazia al minimo possibile. Sono inoltre richieste:

    condizioni di concorrenza eque;

    la riduzione dei costi amministrativi;

    termini brevi per la risoluzione.

    9.1.9

    Le norme dovrebbero garantire che le piattaforme di crowdfunding agiscano secondo i principi basilari di:

    neutralità;

    diligenza;

    perseguimento dell'interesse dei clienti, che devono essere adeguatamente informati;

    assenza di pratiche commerciali sleali nella commercializzazione;

    accessibilità delle procedure di reclamo.

    9.1.10

    Le informazioni dirette ai potenziali investitori dovrebbero essere:

    chiare e pertinenti;

    opportune e sufficienti;

    obiettive e veraci;

    non ingannevoli per azione o omissione.

    9.1.11

    I diritti di proprietà intellettuale di coloro che espongono progetti sul web risulteranno protetti all'entrata in vigore del regolamento sul brevetto unico europeo.

    9.2   Promozione delle fonti di finanziamento alternative

    9.2.1

    Il CESE considera opportuno che le autorità pubbliche realizzino campagne a favore della diffusione del crowdfunding per promuovere un maggior orientamento delle imprese verso il mercato dei capitali. Occorre in particolare fornire informazioni pertinenti alle PMI con la collaborazione delle loro organizzazioni.

    9.2.2

    La formazione, rivolta tanto a imprenditori che a investitori, e in particolare a imprenditori in situazione di svantaggio, svolgerà anch'essa un ruolo essenziale nell'integrazione del crowdfunding nell'economia europea. A tal fine occorrerà impiegare le risorse necessarie per la trasmissione di conoscenze adeguate sia ai fini dell'amministrazione delle piattaforme che per la valutazione effettiva dei rischi delle operazioni.

    9.2.3

    Crowdfunding senza scopo di lucro

    A giudizio del Comitato, tale forma di finanziamento:

    può promuovere i valori comuni europei, come la solidarietà, il pluralismo, la democrazia e la libertà. A tal fine è importante che l'Europa adotti, anche in questo ambito, misure atte a integrare le misure adottate dagli Stati membri, favorendo la creazione di piattaforme di interesse europeo per progetti orientati a rafforzare la coesione economica, sociale o territoriale, nelle quali possono svolgere un ruolo attivo le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e altri rappresentanti della società civile organizzata.

    È opportuno che il crowdfunding sia riconosciuto specificamente nella legislazione degli Stati membri come nuova forma di mecenatismo, non solo nella forma ma anche nella sostanza, dal momento che si può parlare di innovazione nei prodotti e nei processi. Esso deve essere quindi riconosciuto e sostenuto dagli Stati.

    Bruxelles, 9 luglio 2014.

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Henri MALOSSE


    (1)  Alvin Toffler, La terza ondata, pagg. 86 e seguenti.

    (2)  GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 1.

    (3)  Relazione del PE su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori — 2012/2133(INI).

    (4)  COM(2013) 150 final.

    (5)  Cfr. parere del CESE GU C 327 del 12.11.2013, pag. 11.

    (6)  Direttiva 2003/71/CE (GU L 345/64) modificata dalla direttiva 2010/73/UE (GU L 327/1).

    (7)  Direttiva 2004/39 CEE (GU L 145/1).

    (8)  Direttiva 2008/48/CE (GU L 133/66)

    (9)  Direttiva 2007/64 CEE (GU L 319/1).

    (10)  Proposta di direttiva COM(2011) 142 final.

    (11)  Massolution (2013), Crowdfunding Industry Report 2012, http://www.crowdsourcing.org/research

    (12)  European Banking Federation Facts and Figures (2012), http://www.ebf-fbe.eu/uploads/FF2012.pdf

    (13)  http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1330-the-crowdfunding-phenomenon

    (14)  Cfr. pareri del CESE Finanziamento delle imprese: indagine sui meccanismi di approvvigionamento alternativi e in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul Finanziamento a lungo termine dell'economia europea (non ancora pubblicati nella GU).

    (15)  Financial structure and growth (Struttura finanziaria e crescita). BIS Quarterly Review, marzo 2014.

    (16)  BCE, Survey on the access to finance of SMEs in the euro area (Indagine sull'accesso delle PMI ai finanziamenti nell'area dell'euro), 2013.

    (17)  (GU C 77 del 31.3.2009, pag. 23.); (GU C 27 del 3.2.2009, pag. 7); (GU C 351 del 15.11.2012, pag. 45); (GU C 48 del 15.2.2011, pag.33).

    (18)  Eurostat, Structural business statistics overview (Statistiche strutturali sulle imprese), dicembre 2013.

    (19)  COM(2014) 168 final.

    (20)  UEAPME, comunicato del 27 marzo 2014.

    (21)  http://www.bofidi.be/en/nieuws-3/recent-posts/148-winwinloananinterestingalternativemethodoffinancing


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