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Document 62014TN0678

Causa T-678/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Repubblica slovacca/Commissione

GU C 448 del 15.12.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 448/27


Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Repubblica slovacca/Commissione

(Causa T-678/14)

(2014/C 448/36)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, contenuta nella lettera del 15 luglio 2014, con la quale quest’ultima chiede alla Repubblica slovacca di mettere a disposizione le risorse finanziarie corrispondenti alla perdita di risorse proprie tradizionali; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione

Secondo la Repubblica slovacca, la Commissione è incompetente ad adottare la decisione impugnata. Nessuna disposizione del diritto UE conferisce alla Commissione il potere di agire come ha fatto nell’adottare la decisione impugnata, ossia il potere, in seguito alla quantificazione dell’importo della perdita di risorse proprie tradizionali nella forma di dazi all’importazione non riscossi, di obbligare uno Stato membro, che non era responsabile dell’accertamento e della riscossione di detti dazi, a mettere a disposizione risorse finanziarie per l’importo da essa stabilito, che secondo la stessa corrisponde a detta perdita.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle esigenze di certezza del diritto

Secondo la Repubblica slovacca, la Commissione, quand’anche fosse competente ad adottare la decisione impugnata (quod non), nel caso di specie avrebbe violato il principio della certezza del diritto. L’obbligo imposto con la decisione impugnata alla Repubblica slovacca non sarebbe stato, a parere di quest’ultima, ragionevolmente prevedibile prima della sua adozione.

3.

Terzo motivo, vertente su un non corretto esercizio di competenza da parte della Commissione

Quand’anche la Commissione fosse competente ad adottare la decisione impugnata e nell’adottare la decisione impugnata avesse agito in conformità del principio della certezza del diritto (quod non), secondo la Repubblica slovacca essa non avrebbe esercitato la sua competenza in modo corretto nella fattispecie. In primo luogo la Commissione ha effettuato una valutazione manifestamente errata, in quanto esige dalla Repubblica slovacca risorse finanziarie nonostante la perdita di risorse proprie tradizionali non sia avvenuta affatto o non sia avvenuta come conseguenza diretta degli eventi che la Commissione ascrive alla Repubblica slovacca. In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato il diritto di difesa della Repubblica slovacca e il principio di buona amministrazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione impugnata

Nel contesto di tale motivo di ricorso la Repubblica slovacca afferma che la motivazione della decisione impugnata presenta diversi vizi per i quali dev’essere considerata insufficiente, il che rappresenta una violazione di forme sostanziali ed è al contempo in contrasto con le esigenze di certezza del diritto. Secondo la Repubblica slovacca la Commissione non ha indicato nella decisione impugnata la base giuridica della stessa. Inoltre, essa non ha chiarito affatto l’origine e il fondamento di talune sue conclusioni. Infine, secondo la Repubblica slovacca, la motivazione della decisione impugnata è confusa sotto diversi profili.


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